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Diritto processuale penale

Prove

27 | 03 | 2025

Modifiche alla disciplina sulla durata delle intercettazioni (progetto di legge A.C. 2084)

Francesco Minisci

Sostituto Procuratore della Repubblica

Pool Antiterrorismo della Procura di Roma

 

Il 19 marzo 2025 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il progetto di legge denominato “Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazioni”, già approvato in prima lettura al Senato il 9 ottobre 2024.

La modifica, che si compone di un unico articolo strutturato su due commi, incide sia sui termini di durata delle intercettazioni (art. 267 c.p.p.), sia su alcuni profili della disciplina derogatoria di cui all’art. 13 D.L. 152/1991 convertito nella L. 203/1991.

 

1.       La nuova durata delle intercettazioni

             Il comma 1 del progetto di legge approvato dal Parlamento aggiunge un periodo al comma 3 dell’art. 267 c.p.p., prevedendo che: “Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che la assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione”.

Alla luce di tale modifica, al fine di poter proseguire l’attività di intercettazione una volta decorsi 45 giorni dalla sua attivazione (frutto di regola, nella prassi, di un primo provvedimento della durata di 15 giorni e di due successive proroghe di 15 giorni ciascuna), è necessaria la sussistenza di elementi nuovi (in questo senso l’utilizzo del verbo “emergere”), connotati dai caratteri della specificità e della concretezza che richiedono una espressa motivazione nel provvedimento del GIP che autorizza la proroga.

 

2.       Natura e valenza degli elementi nuovi

Una prima considerazione riguarda la natura e la valenza degli elementi che legittimano il superamento della soglia complessiva dei 45 giorni.

Da una prima interpretazione della norma si ritiene di poter escludere che tali (nuovi) elementi debbano assurgere al rango di indizi di reato, tenuto conto del fatto che il legislatore quando ne ha richiesto la sussistenza lo ha espressamente previsto, come dimostra la stessa formulazione del vigente comma 1 dell’art. 267 c.p.p. in tema di presupposti per l’autorizzazione al primo periodo temporale di intercettazioni.

Così come, allo stesso modo, la prima parte del vigente comma 3 prevede, per le proroghe finora ammesse, la permanenza della sussistenza dei presupposti legittimanti la prima autorizzazione (sussistenza dei gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini).

Tale analisi di sistema consente di ritenere che per superare la soglia temporale dei 45 giorni non sono richiesti ulteriori gravi indizi, ma elementi (così del resto si esprime la lettera della norma), intesi come circostanze di fatto di varia natura (oggettive e/o soggettive)  che contribuiscono ad ulteriormente delineare il contesto investigativo e non necessariamente a confermare e/o a corroborare il quadro indiziario, che può ben permanere quello che ha legittimato il provvedimento genetico e le successive proroghe (fino ai 45 giorni).

Inoltre, si deve ritenere che gli elementi emersi secondo la nuova formulazione della norma non debbano necessariamente derivare dalle stesse attività di intercettazione, ma possono provenire aliunde (ad esempio da una fonte dichiarativa, da un servizio di osservazione della PG che attesti un contatto, dai risultati dei tabulati telefonici, dall’emissione e lo scambio di un documento fiscale, ecc.) ed essere poi posti a sostegno della proroga delle intercettazioni che superi i 45 giorni, così come richiesto dalla nuova norma.

Il fatto nuovo (rectius: l’emergere di elementi, secondo la lettera della legge), delineato nei termini eterogenei sopra indicati, è certamente dotato dei requisiti di specificità e concretezza richiesti dalla norma.

 

3.       Il momento di emersione dell’elemento nuovo

Occorre ora affrontare il profilo riguardante il momento in cui emerge l’elemento che possa giustificare il superamento della soglia dei 45 giorni di intercettazioni (ad esempio nei primi 15 giorni decorrenti dal provvedimento di prima autorizzazione o negli ultimi 15 giorni di proroga).

La nuova norma non aggancia temporalmente l’emergere di elementi, per cui è ragionevole ritenere che essi possano essere stati acquisiti in un momento qualunque dei primi 45 giorni, con la conseguente legittimità di un provvedimento di proroga che superi la soglia temporale complessiva oggetto di riforma, basandosi su un elemento emerso anche nella fase iniziale dei primi 45 giorni di intercettazioni e non necessariamente nell’ultimo periodo.

 

4.       La valutazione dei nuovi elementi

Vi è poi un profilo che potrebbe prestarsi ad una doppia interpretazione, in ordine al quale è necessario attendere l’applicazione pratica.

Occorre valutare se, autorizzato per la prima volta il superamento della durata complessiva dei 45 giorni, sia necessario ad ogni proroga successiva acquisire elementi nuovi, specifici e concreti o se, nei periodi successivi, si applicano nuovamente i criteri originari di cui al comma 1 dell’art. 267 richiamati dal comma 3 parte prima (permanenza della sussistenza dei gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini).

Se prevarrà tale seconda interpretazione nulla quaestio per le proroghe successive (dai 60 giorni di intercettazioni in avanti), poiché saranno applicati i parametri finora vigenti.

Nell’altro caso l’analisi presenta profili valutativi più complessi o, quantomeno, inediti.

Una volta autorizzata la proroga che superi la durata complessiva dei 45 giorni, occorre valutare quale sia il significato da attribuire alla novità degli elementi per le successive proroghe (quelle per effettuare le intercettazioni di durata superiore ai 60 giorni e così via).

Bisogna chiedersi se sia necessaria una novità in senso temporale, cioè un fatto storico accaduto per la prima volta nel singolo periodo di proroga successivo ai primi 45 giorni o se sia sufficiente una novità in senso investigativo, inteso come fatto già accaduto in precedenza che, alla luce di ulteriori circostanze o complessive valutazioni, assuma contorni di novità prima non apprezzabili nella loro interezza.

Ad una prima analisi appare ragionevole la tesi della novità in senso investigativo, atteso che il Pubblico Ministero prende per la prima volta cognizione, in tutti i suoi contorni, di un elemento di novità che pur accaduto prima (e anche già oggetto di captazione), viene compiutamente delineato e decodificato in un momento successivo: l’identificazione – anche a mezzo di consulenza fonica - di un soggetto che, nel periodo di proroga precedente era solo una voce non identificata anche se relativa a persona coinvolta nelle indagini; la decriptazione di un linguaggio che conduce al luogo di commissione di una rapina in fase di organizzazione prima non individuato; la identificazione compiuta di una vittima del reato di usura, fino a quel momento solo una persona offesa non individuata, ecc.

In tutti questi casi esemplificativi, la combinazione delle circostanze integra “l’emergere” richiesto dalla norma anche con riguardo a quei fatti già accaduti ma conosciuti solo in via embrionale, parziale e provvisoria e ricostruiti come utili in tutti loro contorni e dal punto di vista investigativo solo in una fase successiva (ai fini di una successiva proroga).

 

5.       L’intervento sulla disciplina derogatoria prevista dall’art. 13 D.L. 152/1991

L’intervento di modifica che circoscrive la durata complessiva ordinaria delle intercettazioni a 45 giorni, entro certi limiti, non si applica alle materie contemplate all’art. 13 D.L. 152/1991, convertito nella L. 203/1991 ed integrato dall’art. 1 D.L. 105/2023 convertito con modificazioni dalla L. 137/2023, per cui, in linea generale e salvo quanto si dirà di seguito, continua ad applicarsi la normativa derogatoria sulle intercettazioni che, tra l’altro, non prevede limiti temporali se non quelli generali della durata delle indagini preliminari.

Si tratta in particolare dei reati di criminalità organizzata e di minaccia con il mezzo del telefono, reati commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dal reato di associazione mafiosa o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, dei reati di attività organizzate per il traffico di rifiuti illeciti e sequestro di persona a scopo di estorsione, di alcuni gravi reati contro la libertà individuale, dei reati di criminalità informatica elencati nell’art. 371 bis comma 4 bis c.p.p., nonché, per effetto  dell’art. 6 D. l.gvo 216/2017, dei più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, anche la disciplina derogatoria di cui al richiamato art. 13 risulta interessata dall’intervento di modifica.

Il progetto di legge approvato, in particolare, al comma 2 lett. a) prevede che al comma 1 dell’art. 13 D.L. 152/1991 dopo le parole “articolo 267” sono inserite le parole “comma 1”.

Per effetto della modifica, dunque, la deroga dell’art. 13  ai presupposti richiesti dall’art. 267 c.p.p. è limitata a quanto prevede il comma 1 di questa norma, cioè al provvedimento del GIP e non anche al decreto d’urgenza emesso dal PM a norma del comma 2 dell’art. 267 c.p.p.

Se questa è l’interpretazione corretta, per i reati di mafia, di terrorismo e per quelli dei pubblici ufficiali contro la P.A. (oltre che per gli altri sopra elencati) se il provvedimento è emesso dal GIP su richiesta del P.M. bastano, quali presupposti per le intercettazioni, i sufficienti indizi di reato e la necessità dell’attività tecnica per lo svolgimento delle indagini (quelli richiesti dall’art. 13 D.L. 152/1991).

Se, invece, per il medesimo fatto e nelle medesime circostanze è emesso un decreto d’urgenza del P.M. sono necessari i gravi indizi di reato e la assoluta indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini (quelli richiesti per le intercettazioni ordinarie dall’art. 267 comma 1 c.p.p.).

Si tratta di una inedita bipartizione della disciplina delle intercettazioni di cui si dà atto nella stessa relazione illustrativa, laddove si evidenzia che la modifica del comma 1 dell’art. 13 in parola “limita la portata derogatoria del medesimo articolo”.

Infine, la lettera b) del comma 2 dell’intervento di modifica approvato, con specifico riguardo alla durata delle intercettazioni, fa integralmente salva la disciplina derogatoria, per la quale non trova applicazione il nuovo comma 3 dell’art. 267 c.p.p.

 

6.       L’assenza di una disciplina transitoria.

               La modifica normativa non prevede una disciplina transitoria.

Si porrà, dunque, in sede di primissima applicazione quantomeno il problema del dies a quo dal quale calcolare i 45 giorni esauriti i quali occorrerà valutare i presupposti per la richiesta di una proroga “giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione”.