Diritto processuale penale
Prove
27 | 03 | 2025
Modifiche alla disciplina sulla durata delle intercettazioni (progetto di legge A.C. 2084)
Francesco Minisci
Sostituto Procuratore della Repubblica
Pool
Antiterrorismo della Procura di Roma
Il 19 marzo
2025 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il progetto di legge
denominato “Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di
intercettazioni”, già approvato in prima lettura al Senato il 9 ottobre 2024.
La modifica,
che si compone di un unico articolo strutturato su due commi, incide sia sui
termini di durata delle intercettazioni (art. 267 c.p.p.), sia su alcuni
profili della disciplina derogatoria di cui all’art. 13 D.L. 152/1991
convertito nella L. 203/1991.
1. La nuova durata
delle intercettazioni
Il comma 1 del progetto di legge approvato dal Parlamento aggiunge un periodo al comma 3 dell’art. 267 c.p.p., prevedendo che: “Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che la assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione”.
Alla luce di
tale modifica, al fine di poter proseguire l’attività di intercettazione una
volta decorsi 45 giorni dalla sua attivazione (frutto di regola, nella
prassi, di un primo provvedimento della durata di 15 giorni e di due successive
proroghe di 15 giorni ciascuna), è necessaria la sussistenza di elementi
nuovi (in questo senso l’utilizzo del verbo “emergere”), connotati
dai caratteri della specificità e della concretezza che
richiedono una espressa motivazione nel provvedimento del GIP che
autorizza la proroga.
2. Natura e
valenza degli elementi nuovi
Una prima considerazione riguarda la natura e la valenza degli elementi che legittimano il superamento della soglia complessiva dei 45 giorni.
Da una prima
interpretazione della norma si ritiene di poter escludere che tali (nuovi)
elementi debbano assurgere al rango di indizi di reato, tenuto conto del
fatto che il legislatore quando ne ha richiesto la sussistenza lo ha
espressamente previsto, come dimostra la stessa formulazione del vigente comma
1 dell’art. 267 c.p.p. in tema di presupposti per l’autorizzazione al primo
periodo temporale di intercettazioni.
Così come,
allo stesso modo, la prima parte del vigente comma 3 prevede, per le proroghe
finora ammesse, la permanenza della sussistenza dei presupposti
legittimanti la prima autorizzazione (sussistenza dei gravi indizi di reato e
assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini).
Tale analisi di
sistema consente di ritenere che per superare la soglia temporale dei 45 giorni
non sono richiesti ulteriori gravi indizi, ma elementi (così del
resto si esprime la lettera della norma), intesi come circostanze di fatto
di varia natura (oggettive e/o soggettive)
che contribuiscono ad ulteriormente delineare il contesto investigativo
e non necessariamente a confermare e/o a corroborare il quadro indiziario, che
può ben permanere quello che ha legittimato il provvedimento genetico e le
successive proroghe (fino ai 45 giorni).
Inoltre, si
deve ritenere che gli elementi emersi secondo la nuova formulazione della norma
non debbano necessariamente derivare dalle stesse attività di
intercettazione, ma possono provenire aliunde (ad
esempio da una fonte dichiarativa, da un servizio di osservazione della PG che
attesti un contatto, dai risultati dei tabulati telefonici, dall’emissione e lo
scambio di un documento fiscale, ecc.) ed essere poi posti a sostegno della proroga
delle intercettazioni che superi i 45 giorni, così come richiesto dalla nuova
norma.
Il fatto
nuovo (rectius: l’emergere di elementi, secondo la lettera
della legge), delineato nei termini eterogenei sopra indicati, è certamente dotato
dei requisiti di specificità e concretezza richiesti dalla norma.
3. Il momento di
emersione dell’elemento nuovo
Occorre ora affrontare il profilo riguardante il momento in cui emerge l’elemento che possa giustificare il superamento della soglia dei 45 giorni di intercettazioni (ad esempio nei primi 15 giorni decorrenti dal provvedimento di prima autorizzazione o negli ultimi 15 giorni di proroga).
La nuova
norma non aggancia temporalmente l’emergere di elementi, per cui è
ragionevole ritenere che essi possano essere stati acquisiti in un momento
qualunque dei primi 45 giorni, con la conseguente legittimità di un
provvedimento di proroga che superi la soglia temporale complessiva oggetto
di riforma, basandosi su un elemento emerso anche nella fase iniziale dei primi
45 giorni di intercettazioni e non necessariamente nell’ultimo periodo.
4. La
valutazione dei nuovi elementi
Vi è poi un profilo che potrebbe prestarsi ad una doppia interpretazione, in ordine al quale è necessario attendere l’applicazione pratica.
Occorre valutare
se, autorizzato per la prima volta il superamento della durata complessiva dei
45 giorni, sia necessario ad ogni proroga successiva acquisire elementi nuovi,
specifici e concreti o se, nei periodi successivi, si applicano nuovamente i
criteri originari di cui al comma 1 dell’art. 267 richiamati dal comma 3 parte
prima (permanenza della sussistenza dei gravi indizi di reato e assoluta
indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini).
Se prevarrà
tale seconda interpretazione nulla quaestio per le proroghe successive
(dai 60 giorni di intercettazioni in avanti), poiché saranno applicati i
parametri finora vigenti.
Nell’altro
caso l’analisi presenta profili valutativi più complessi o, quantomeno,
inediti.
Una volta
autorizzata la proroga che superi la durata complessiva dei 45 giorni, occorre
valutare quale sia il significato da attribuire alla novità degli elementi
per le successive proroghe (quelle per effettuare le intercettazioni di durata
superiore ai 60 giorni e così via).
Bisogna
chiedersi se sia necessaria una novità in senso temporale, cioè un fatto
storico accaduto per la prima volta nel singolo periodo di proroga successivo
ai primi 45 giorni o se sia sufficiente una novità in senso investigativo,
inteso come fatto già accaduto in precedenza che, alla luce di ulteriori
circostanze o complessive valutazioni, assuma contorni di novità prima non apprezzabili
nella loro interezza.
Ad una prima
analisi appare ragionevole la tesi della novità in senso investigativo,
atteso che il Pubblico Ministero prende per la prima volta cognizione, in tutti
i suoi contorni, di un elemento di novità che pur accaduto prima (e anche già
oggetto di captazione), viene compiutamente delineato e decodificato in un
momento successivo: l’identificazione – anche a mezzo di consulenza fonica
- di un soggetto che, nel periodo di proroga precedente era solo una voce non
identificata anche se relativa a persona coinvolta nelle indagini; la
decriptazione di un linguaggio che conduce al luogo di commissione di una
rapina in fase di organizzazione prima non individuato; la identificazione
compiuta di una vittima del reato di usura, fino a quel momento solo una
persona offesa non individuata, ecc.
In tutti
questi casi esemplificativi, la combinazione delle circostanze integra “l’emergere”
richiesto dalla norma anche con riguardo a quei fatti già accaduti ma conosciuti
solo in via embrionale, parziale e provvisoria e ricostruiti come utili in
tutti loro contorni e dal punto di vista investigativo solo in una fase
successiva (ai fini di una successiva proroga).
5. L’intervento sulla disciplina derogatoria prevista dall’art. 13 D.L. 152/1991
L’intervento di modifica che circoscrive la durata complessiva ordinaria delle intercettazioni a 45 giorni, entro certi limiti, non si applica alle materie contemplate all’art. 13 D.L. 152/1991, convertito nella L. 203/1991 ed integrato dall’art. 1 D.L. 105/2023 convertito con modificazioni dalla L. 137/2023, per cui, in linea generale e salvo quanto si dirà di seguito, continua ad applicarsi la normativa derogatoria sulle intercettazioni che, tra l’altro, non prevede limiti temporali se non quelli generali della durata delle indagini preliminari.
Si tratta in
particolare dei reati di criminalità organizzata e di minaccia con il mezzo del
telefono, reati commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle
condizioni previste dal reato di associazione mafiosa o al fine di agevolare
l’attività delle associazioni mafiose, dei reati di attività organizzate per il
traffico di rifiuti illeciti e sequestro di persona a scopo di estorsione, di
alcuni gravi reati contro la libertà individuale, dei reati di criminalità
informatica elencati nell’art. 371 bis comma 4 bis c.p.p.,
nonché, per effetto dell’art. 6 D. l.gvo
216/2017, dei più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione.
Tuttavia,
anche la disciplina derogatoria di cui al richiamato art. 13 risulta
interessata dall’intervento di modifica.
Il progetto
di legge approvato, in particolare, al comma 2 lett. a) prevede che al comma 1
dell’art. 13 D.L. 152/1991 dopo le parole “articolo 267” sono inserite
le parole “comma 1”.
Per effetto
della modifica, dunque, la deroga dell’art. 13 ai presupposti richiesti dall’art. 267 c.p.p. è
limitata a quanto prevede il comma 1 di questa norma, cioè al provvedimento del
GIP e non anche al decreto d’urgenza emesso dal PM a norma del comma 2
dell’art. 267 c.p.p.
Se questa è
l’interpretazione corretta, per i reati di mafia, di terrorismo e per quelli
dei pubblici ufficiali contro la P.A. (oltre che per gli altri sopra elencati)
se il provvedimento è emesso dal GIP su richiesta del P.M. bastano,
quali presupposti per le intercettazioni, i sufficienti indizi di reato e la
necessità dell’attività tecnica per lo svolgimento delle indagini (quelli
richiesti dall’art. 13 D.L. 152/1991).
Se, invece,
per il medesimo fatto e nelle medesime circostanze è emesso un decreto
d’urgenza del P.M. sono necessari i gravi indizi di reato e la assoluta
indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini
(quelli richiesti per le intercettazioni ordinarie dall’art. 267 comma 1
c.p.p.).
Si tratta di
una inedita bipartizione della disciplina delle intercettazioni di cui si dà
atto nella stessa relazione illustrativa, laddove si evidenzia che la modifica
del comma 1 dell’art. 13 in parola “limita la portata derogatoria del
medesimo articolo”.
Infine, la
lettera b) del comma 2 dell’intervento di modifica approvato, con specifico riguardo
alla durata delle intercettazioni, fa integralmente salva la disciplina
derogatoria, per la quale non trova applicazione il nuovo comma 3 dell’art.
267 c.p.p.
6. L’assenza di
una disciplina transitoria.
La modifica normativa non prevede una disciplina transitoria.
Si porrà,
dunque, in sede di primissima applicazione quantomeno il problema del dies a
quo dal quale calcolare i 45 giorni esauriti i quali occorrerà valutare i
presupposti per la richiesta di una proroga “giustificata dall’emergere di
elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione”.