Diritto penale
Delitti
16 | 02 | 2021
Integra il reato di peculato la condotta del gestore degli apparecchi da gioco leciti che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 6087 del 24 settembre 2020 (dep. 16 febbraio
2021), le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione sono intervenute sulla
questione se l'omesso versamento del prelievo unico erariale (PREU), da parte
del "gestore" degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del
"concessionario" per l'attivazione e la conduzione operativa della
rete per la gestione telematica del gioco lecito, costituisca il delitto di
peculato di cui all’art. 314 c.p..
Secondo la Suprema Corte non è in discussione se il PREU in
sé sia un'imposta, in quanto questa natura è pacifica alla luce della normativa
inequivoca che lo disciplina. È, invece, in questione la natura pubblica degli
incassi del gioco realizzati utilizzando una certa tipologia di apparecchi.
L'orientamento minoritario che ritiene che gli incassi degli apparecchi
rappresentino "ricavi" dell'attività imprenditoriale svolta dalla
concessionaria non può essere condiviso poiché la proprietà degli incassi,
proprio per l'attività dalla quale provengono, non può essere attribuita al
privato.
È corretto, invece, quanto affermato dell’opposto indirizzo
che, del resto, non qualifica quale peculato il mancato pagamento del PREU
quale imposta, bensì l'indebita appropriazione dell'intero incasso prelevato
dagli apparecchi di cui una (maggior) parte, ma non il tutto, destinata al
pagamento del PREU. La risposta al quesito, per quanto riguarda il
concessionario di rete, è quindi nel senso che lo stesso è responsabile del
reato di peculato lì dove si appropri degli incassi (anche) per la parte
destinata a PREU, perché si tratta di "denaro pubblico", che egli gestisce
in veste formale di agente contabile indipendentemente dalla ulteriore
considerazione se, nella gestione del gioco lecito, svolga un pubblico
servizio.
Ulteriore problema è quello di verificare se il concessionario vada qualificato quale incaricato di pubblico servizio per la complessiva attività svolta, a prescindere dal ruolo di agente contabile. L’attività di gestione della rete di controllo, osserva la Suprema Corte, deve qualificarsi come pubblico servizio, come del resto chiarisce il D.M. 12 marzo 2004, n. 86, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenente il Regolamento per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento in questione, secondo il quale la Amministrazione “affida in concessione l'attivazione e la gestione operativa delle reti telematiche” e non l'esercizio del gioco d'azzardo. È inoltre un pubblico servizio l'esercizio del monopolio fiscale connesso ai giochi leciti. Nel D.L. 30 settembre 2003, n. 269, istitutivo del PREU, si fa riferimento più volte a tale monopolio con riferimento alla gestione delle entrate fiscali. Si può, quindi, affermare che anche il gestore riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio quando abbia la gestione degli incassi, trovandosi a detenere nomine alieno il denaro per ragione del suo servizio pubblico. Difatti partecipa, per la parte delegatagli, all'esercizio delle attività in concessione e, in particolare, partecipa anche all'esercizio della stessa attività di agente contabile del concessionario, svolgendo rispetto a questa, pur nell'ambito del rapporto di dipendenza considerato dall’art. 188, R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (TULPS), funzioni che non sono di mero concetto, essendogli delegate parte delle necessarie attività di contabilizzazione e movimentazione che il gestore svolge in piena autonomia ed al di fuori del diretto controllo del suo committente, condizioni che, a ben vedere, hanno consentito proprio nella vicenda oggetto di questo processo la rilevante sottrazione di incassi per un ampio arco temporale. In definitiva, la condotta del gestore di appropriazione degli incassi degli apparecchi da gioco, in quanto denaro "altrui" del quale ha il possesso per ragione del suo ufficio di incaricato di pubblico servizio, è quindi correttamente qualificata come peculato.
In conclusione, in risposta al quesito, le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: integra il reato di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, commi 6 e 7, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario competente.
Riferimenti Normativi: