Diritto penale
Delitti
25 | 03 | 2025
Il furto in abitazione da parte del soggetto che abbia le chiavi dell'immobile per ragioni di lavoro
Valerio de Gioia
Con
sentenza n. 11744 del 28 febbraio-25 marzo 2025, la quinta sezione penale della
Corte di Cassazione ha affrontato la questione se possa ritenersi configurabile
il delitto di furto in abitazione in luogo del furto semplice quando il fatto
sia commesso da un soggetto che abbia le chiavi dell'immobile o, comunque, la
possibilità di accedervi per ragioni di lavoro.
Su un piano generale, occorre rammentare che il reato di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p. è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128, che ha contestualmente abrogato le circostanze aggravanti, di analogo contenuto, precedentemente previste dall'art. 625, comma 1, n. 1) e n. 4) c.p. (quest'ultima relativa al furto c.d. con strappo). Come hanno chiarito le Sezioni Unite, è stata così creata una nuova fattispecie autonoma di reato, costruita mediante inclusione delle condotte prima previste come semplici aggravanti del furto (Cass. pen., sez. un., 29 ottobre 2015, n. 46625). A riguardo, è opportuno ricordare come la Suprema Corte abbia ripetutamente chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista un nesso finalistico – e non un mero collegamento occasionale – fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell'art. 624-bis c.p., come novellato dall'art. 2, comma 2, L. 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già richiesto dal previgente art. 625, comma 1, n. 1, c.p. (Cass. pen., sez. V, 1° aprile 2019, n. 19982; Cass. pen., sez. V, 1° aprile 2014, n. 21293; Cass. pen., sez. V, 15 dicembre 2009, n. 14868). Vi è dunque che, per la configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia (Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2023, n. 3716; Cass. pen., sez. V, 1° aprile 2014, n. 21293), come, ad esempio, la circostanza di essere entrato nell'immobile come ospite del proprietario (Cass. pen., sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 3450). Più in particolare, si è sottolineato, a questo riguardo, che la mera occasionalità della presenza all'interno del luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, è insufficiente a configurare la fattispecie contestata, sia in relazione all'abrogato art. 625, comma 1, c.p., sia – mutatis mutandis – a quella successivamente introdotta dell'art. 624-bis c.p., poiché la dizione «...mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa», contenuta nel testo attuale, esprime in maniera chiara il rapporto di strumentalità dell'introduzione nell'edificio rispetto all'azione predatoria posta in essere, essendo un mezzo per commettere il reato, non diversamente da quanto era precedentemente espresso nel testo abrogato con le parole «... per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio …» (Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 3716). Al contrario, si realizza furto in abitazione quando l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo avvenga a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno (Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2019, n. 16995; Cass. pen., sez. V 2 marzo 2010, n. 13582), poiché la fattispecie incriminatrice dettata dall'art. 624-bis c.p. richiama la sottostante condotta di violazione di domicilio, sanzionata dall'art. 610 c.p., norma che riguarda comportamenti di introduzione nell'altrui dimora, realizzati "con inganno" o "contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo" ovvero quando l'accesso avvenga abusando di una precedente relazione domestica che lo consentiva (Cass. pen., sez. II, 18 novembre 1983, n. 2853). Quanto, in particolare, al rilievo dell'eventuale consenso del titolare dello ius excludendi alios rispetto all'ingresso dell'autore del fatto nel luogo di privata dimora, esso, per consentire di escludere che chi vi si introduca commetta il reato di cui all'art. 624-bis c.p., deve essere pieno ed incondizionato e non già finalizzato all'espletamento di specifiche attività. D'altro canto, riguardata la condotta dal punto di vista dell'autore del fatto, l'ingresso nel sito da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione deve avvenire al solo scopo di ritenere possibile l'espletamento dell'attività per cui l'autorizzazione è stata concessa e non abusando di quest'ultima. Ed è quest'ultimo, cruciale aspetto, che viene in rilievo nella fattispecie in esame poiché la consegna delle chiavi dell'immobile ad un soggetto al solo scopo di consentire l'effettuazione delle pulizie, come avvenuto nel caso in esame, non postula, con evidenza, la volontà del proprietario (o di colui il quale abbia ad altro titolo la legittima disponibilità dell'abitazione) di consentirvi un mero accesso, condividendo la propria sfera domestica. In altri termini, il consenso all'accesso nel sito manifestato dal proprietario mediante l'affidamento chiavi per consentire la pulizia dell'immobile non è incondizionato, essendo circoscritto a permettere l'ingresso nell'immobile al solo scopo di effettuare l'attività per cui l'affidamento è avvenuto, venendo meno tale consenso e riespandendosi lo ius excludendi alios in capo al titolare dello spazio fisico laddove l'accesso si realizzi per altri scopi e, a fortiori, quando tali scopi siano quelli di attentare alla sfera domestica e di compiervi attività predatorie.
Al termine, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto in forza del quale integra delitto di furto in abitazione quello commesso dal soggetto che abbia le chiavi dell'immobile per ragioni di lavoro quando si sia recato nello stesso non già al fine di espletare l'attività per cui l'accesso era stato consentito mediante l'affidamento delle chiavi, ma al fine di commettere un furto.
Riferimenti Normativi: