Diritto civile
Persone e Famiglia
13 | 03 | 2025
Trattamento dei dati personali: la CGUE sull’identità di genere e il diritto di rettifica dei dati personali
Flavia Guatteri
Con
sentenza del 13 Marzo 2025 – relativa alla causa C - 247/23 - la prima sezione
della Corte di Giustizia dell’Unione europea si è soffermata sull’interpretazione
dell’art. 16 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali).
L’art. 16 del R.G.P.D. prevede che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Questa disposizione vuole concretizzare il diritto fondamentale sancito all’art. 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per la quale ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. Inoltre occorre ricordare che l’art. 16 del R.G.P.D. va letto alla luce, da un lato, dell’art. 5, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento, che sancisce il principio d’esattezza, in forza del quale i dati in oggetto trattati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. È necessario quindi che siano adottate tutte le misure ragionevoli e necessarie affinché tali dati inesatti, tenuto conto delle finalità del loro trattamento, siano cancellati o rettificati senza ingiustificato ritardo. Dall’altro lato, tale disposizione deve essere letta anche in relazione all’art. 59 del regolamento, il quale sottolinea che dovrebbero essere previste delle modalità per agevolare l’esercizio, da parte del soggetto interessato, dei diritti a lui conferiti da tale regolamento, compresi i mezzi per chiedere e, eventualmente, ottenere gratuitamente, in particolare, la rettifica dei suoi dati personali.
Occorre,
inoltre, ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte il carattere
esatto e completo dei dati personali deve essere valutato alla luce delle
finalità per la quale tali dati sono stati raccolti (C 434/16, EU:C:2017:994,
punto 53).
Constatato
che l’aggiornamento dei dati costituisce un aspetto essenziale della tutela
della persona interessata nell’ambito del trattamento dei dati personali, la
Corte si è espressa sottolineando come l’art.16 del R.G.P.D. debba essere
interpretato nel senso che impone ad un’autorità nazionale che detiene un
registro pubblico di correggere l’identità di genere di una persona fisica
qualora i dati non siano esatti, nel rispetto del principio di esattezza
sancito dall’art. 5 del suddetto regolamento.
Nello
specifico, la Corte ha riconosciuto che in generale lo Stato membro può
adottare disposizioni specifiche volte unicamente a precisare ulteriormente le
norme contenute nel R.G.P.D., e non a derogarle. Nel caso del diritto di
rettifica, questo può essere limitato dallo Stato membro mediante legislazione
interna nel caso di dati personali contenuti in registri pubblici tenuti per
motivi di interesse pubblico generale come previsto dall’art. 23 del
Regolamento in questione, in particolare al fine di garantire affidabilità e
coerenza di tali registri.
Circa la seconda questione, la Corte si è interrogata circa la possibilità dello Stato membro di subordinare, mediante una prassi amministrativa, l’esercizio del diritto di rettifica dei dati personali relativi all’identità di genere di una persona fisica contenuti in un registro pubblico alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. L’art. 16 R.G.P.D. non precisa quali sono gli elementi di prova che possono essere richiesti dal titolare del trattamento per dimostrare l’inesattezza dei dati personali di cui il soggetto chiede la rettifica: egli può essere tenuto a fornire elementi di prova pertinenti e sufficienti a dimostrare tale inesattezza e lo Stato membro può limitare tale diritto di rettifica soltanto nel rispetto dell’art. 23 R.G.P.D. Ma anche questa eventuale limitazione del diritto di rettifica prevista dallo Stato membro deve rispettare l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e deve costituire una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per garantire taluni obiettivi elencati dallo stesso Regolamento quali importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro.
La Corte ha escluso che lo Stato membro possa subordinare l’esercizio del diritto di rettifica dei dati relativi alla sua identità di genere da parte di una persona transgender alla produzione di prove di un trattamento di riassegnazione sessuale in quanto pregiudicherebbe l’essenza dei diritti fondamentali all’integrità della persona e al rispetto della vita privata sanciti dagli artt. 3 e 7 della Carta.