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Diritto processuale penale

Giudizio

19 | 03 | 2025

Consentita la contestazione «in fatto» delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 10959 dell’8 gennaio-19 marzo 2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sulla questione della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti.

Le Sezioni Unite, con la sentenza Sorge (18 aprile 2019, n. 24906), hanno chiarito che per «contestazione in fatto» si intende una formulazione dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge, ma che riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la circostanza, così da permettere all’imputato di averne piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa. A ulteriore precisazione, le Sezioni Unite hanno aggiunto: «l’ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse»; «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive»; «in questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato»; diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative»; infatti, «dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi, in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero, nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio». In relazione a quest’ultimo tipo di circostanze, ove il risultato della suddetta valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, la contestazione deve essere considerata priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.

L’insegnamento delle Sezioni Unite è, quindi, nel senso di ammettere la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie. Chiarezza e precisione della contestazione vanno raccordate, di volta in volta, alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse: in presenza di elementi valutativi, il grado di determinatezza della contestazione va ragguagliato all’esplicitazione di essi. Vi sono dei casi in cui la contestazione delle circostanze è resa immediatamente comprensibile dal mero riferimento a dati materiali che si possono definire “autoevidenti”, come ad esempio: il numero delle persone che hanno concorso nel reato di furto (art. 625, comma 1, n. 5, c.p.), quando l’imputazione indichi tutti i concorrenti; la pluralità delle persone offese, quando risulti dal capo di imputazione (Cass. pen., sez. III, 10 settembre 2020, n. 28483); il rapporto di parentela o di coniugio, quando l’imputazione lo specifichi (Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2016, n. 4461); la minore età della vittima, quando l’imputazione indichi l’età della persona offesa o la sua data di nascita (Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2022, n. 28668). Sul versante opposto vi sono dei casi, come quello della aggravante del falso commesso su atto fidefacente, deciso da Sezioni Unite Sorge, che involgono elementi valutativi talmente complessi da non lasciare spazio ad alternative e rendere necessario esporre la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Cass. pen., sez. un., 18 aprile 2019, n. 24906). Tra gli elementi “autoevidenti” e quelli implicanti valutazioni molto complesse, si collocano le varie tipologie di circostanze che, come detto, richiedono un’esplicitazione delle loro caratteristiche in termini adeguati. Nella sentenza Sorge, si ricostruisce in modo articolato e non con una soluzione rigida la questione riguardante le modalità di contestazione delle aggravanti che non presentano la caratteristica dell’autoevidenza. Nei casi in cui la circostanza aggravante è integrata da elementi che richiedono un apprezzamento giuridico/fattuale di natura complessa, il cui esito è necessariamente “aperto”, per le Sezioni Unite, è certamente doverosa una contestazione che risulti chiara e precisa, ma è anche consentito ritenere il connotato giuridico/fattuale in questione adeguatamente contestato mediante “espressioni evocative” che lo riguardino espressamente e che, perciò, risultino idonee a sostituire, con la medesima efficacia, la contestazione formale. Per le aggravanti valutative, risulta, pertanto, consentito il ricorso a una contestazione “non formale”, mediante il ricorso alla perifrasi o al “giro di parole”.

La Suprema Corte ha aderito alla giurisprudenza secondo cui ha natura “valutativa” e non “autoevidente” la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio; con la precisazione, però, che, in coerenza a Sezioni Unite Sorge, essa possa ritenersi contestata anche quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione. Deve, cioè, ritenersi consentita una sua contestazione “non formale”, che, però, renda manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività̀ e diretto a vantaggio della stessa (Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2024, n. 35873).