Diritto processuale penale
Giudizio
19 | 03 | 2025
Consentita la contestazione «in fatto» delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 10959 dell’8 gennaio-19 marzo 2025, la quinta sezione
penale della Corte di Cassazione è tornata sulla questione della contestazione
in fatto delle circostanze aggravanti.
Le Sezioni Unite, con la sentenza Sorge (18 aprile 2019, n. 24906),
hanno chiarito che per «contestazione in fatto» si intende una formulazione
dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della
fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge,
ma che riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di
fatto integranti la circostanza, così da permettere all’imputato di averne
piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa. A
ulteriore precisazione, le Sezioni Unite hanno aggiunto: «l’ammissibilità della
contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata
rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in
particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse»; «la contestazione
in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le
circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si
esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti
a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive»; «in questi
casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare
nell'imputazione la fattispecie aggravatrice, in tutti i suoi elementi
costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di difesa
dell’imputato»; diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti
nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la
previsione normativa include componenti valutative, risultandone di conseguenza
che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse
siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative»;
infatti, «dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi,
in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero,
nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del
giudizio». In relazione a quest’ultimo tipo di circostanze, ove il risultato
della suddetta valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, la
contestazione deve essere considerata priva di una compiuta indicazione degli
elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.
L’insegnamento delle Sezioni Unite è, quindi, nel senso di ammettere la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l’imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie. Chiarezza e precisione della contestazione vanno raccordate, di volta in volta, alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse: in presenza di elementi valutativi, il grado di determinatezza della contestazione va ragguagliato all’esplicitazione di essi. Vi sono dei casi in cui la contestazione delle circostanze è resa immediatamente comprensibile dal mero riferimento a dati materiali che si possono definire “autoevidenti”, come ad esempio: il numero delle persone che hanno concorso nel reato di furto (art. 625, comma 1, n. 5, c.p.), quando l’imputazione indichi tutti i concorrenti; la pluralità delle persone offese, quando risulti dal capo di imputazione (Cass. pen., sez. III, 10 settembre 2020, n. 28483); il rapporto di parentela o di coniugio, quando l’imputazione lo specifichi (Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2016, n. 4461); la minore età della vittima, quando l’imputazione indichi l’età della persona offesa o la sua data di nascita (Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2022, n. 28668). Sul versante opposto vi sono dei casi, come quello della aggravante del falso commesso su atto fidefacente, deciso da Sezioni Unite Sorge, che involgono elementi valutativi talmente complessi da non lasciare spazio ad alternative e rendere necessario esporre la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Cass. pen., sez. un., 18 aprile 2019, n. 24906). Tra gli elementi “autoevidenti” e quelli implicanti valutazioni molto complesse, si collocano le varie tipologie di circostanze che, come detto, richiedono un’esplicitazione delle loro caratteristiche in termini adeguati. Nella sentenza Sorge, si ricostruisce in modo articolato e non con una soluzione rigida la questione riguardante le modalità di contestazione delle aggravanti che non presentano la caratteristica dell’autoevidenza. Nei casi in cui la circostanza aggravante è integrata da elementi che richiedono un apprezzamento giuridico/fattuale di natura complessa, il cui esito è necessariamente “aperto”, per le Sezioni Unite, è certamente doverosa una contestazione che risulti chiara e precisa, ma è anche consentito ritenere il connotato giuridico/fattuale in questione adeguatamente contestato mediante “espressioni evocative” che lo riguardino espressamente e che, perciò, risultino idonee a sostituire, con la medesima efficacia, la contestazione formale. Per le aggravanti valutative, risulta, pertanto, consentito il ricorso a una contestazione “non formale”, mediante il ricorso alla perifrasi o al “giro di parole”.
La Suprema Corte ha aderito alla giurisprudenza secondo cui ha natura “valutativa” e non “autoevidente” la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio; con la precisazione, però, che, in coerenza a Sezioni Unite Sorge, essa possa ritenersi contestata anche quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione. Deve, cioè, ritenersi consentita una sua contestazione “non formale”, che, però, renda manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività̀ e diretto a vantaggio della stessa (Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2024, n. 35873).