Diritto processuale penale
Impugnazione
30 | 09 | 2021
Per le Sezioni Unite la riforma della sentenza di assoluzione non è preclusa qualora la rinnovazione della prova dichiarativa sia divenuta impossibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante
Giulia Faillaci
Con informazione provvisoria n. 16 del 30 settembre 2021, la
Corte di Cassazione ha reso noto che le Sezioni Unite hanno risolto la
questione – rimessa dalla quinta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza
n. 25283 del 4 giugno 2021 – se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio
di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute
decisive, l’impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della
prova dichiarativa per il decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé
sola, il ribaltamento del giudizio assolutorio.
Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza (Cass.
pen., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620), anche nei casi in cui la
rinnovazione in appello della prova dichiarativa si riveli impossibile – ad
esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare –
salva l'applicabilità nel giudizio di appello dell'art. 467 c.p.p. per
l’assunzione urgente delle prove "non rinviabili", non vi sono
ragioni per ritenere consentito un ribaltamento del giudizio assolutorio ex actis.
Resta fermo il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza
della causa preclusiva della nuova audizione sia che la sottrazione all’esame
non dipenda dalla volontà di favorire l’imputato o da condotte illecite poste
in essere da terzi, essendo in tal caso il giudice legittimato a fondare il
proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni. Anche per quanto
riguarda, in particolare, la figura del soggetto vulnerabile (come per i
minori, soprattutto se vittime dl reati) non sussistono valide ragioni per
ritenere inapplicabile la preclusione di un ribaltamento ex actis del giudizio
assolutorio. Peraltro, in questa speciale situazione è rimessa al giudice la
valutazione circa l’indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole,
sia pure con le opportune cautele, a un ulteriore stress al fine di saggiare la
fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria.
Tuttavia, ha osservato la Sezione remittente, l’affermazione
da parte della stessa sentenza delle Sezioni Unite che l’impossibilità di
procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa decisiva
per il decesso del soggetto da esaminare preclude il ribaltamento del giudizio
assolutorio ex actis sembra spostare il predetto asse sul diverso piano di un
"divieto" posto al giudice di impiegare ai fini della decisione la
dichiarazione dibattimentale "non rinnovata".
Il principio di diritto delle Sezioni Unite “Dasgpta” sembra tradursi in una sorta di “regola di esclusione probatoria” che, però, non trova riscontro nella disciplina positiva, compresa quella introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 – che ha inserito il comma 3-bis nel corpo dell’art. 603 c.p.p., a mente del quale nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale – il che conduce l’interprete a collocare il tema in esame nell’ambito di quella che viene indicata come la "clinica" della giurisprudenza, ossia della definizione degli standards cognitivi e motivazionali del giudice, rinunciando a una "sostanziale" regola di esclusione non prevista dalla Iegge e non imposta dall’art. 111 Cost., che, al suo quinto comma, consente la deroga al principio del contraddittorio per i casi di accertata impossibilità oggettiva, casi riferibili a fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante, che di per sé rendono non ripetibili le dichiarazioni rese in precedenza, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo (Corte cost., 25 ottobre 2000, n. 440), fatti nel cui ambito è senz‘altro riconducibile la sopravvenuta morte del dichiarante (Cass. pen., sez. F, 8 agosto 2019, n. 43285).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato il seguente principio di diritto: la riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante. Nondimeno la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova già acquisita, deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori – idonei a compensare Il sacrificio del contraddittorio – che il giudice ha l'onere di ricercare e acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603 c.p.p..
Riferimenti Normativi: