Diritto processuale penale
Impugnazione
13 | 03 | 2025
Parte civile: le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 10060 del 9 gennaio-13 marzo 2025, la sesta
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 82, comma 2, c.p.p.
tipizza due fatti concludenti cui consegue per legge, senza possibilità di
prova contraria, la revoca (tacita) della costituzione di parte civile. Si
tratta della mancata presentazione delle conclusioni, a norma dell'art. 523 c.p.p.,
ovvero della promozione dell'azione davanti al giudice civile.
Il riferimento alla specifica disposizione che disciplina lo svolgimento della discussione nel corso del giudizio di primo grado (art. 523 c.p.p.) costituisce un indice inequivoco della volontà del legislatore di circoscrivere la portata della mancata ...
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