Diritto processuale penale

Impugnazione

13 | 03 | 2025

Parte civile: le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 10060 del 9 gennaio-13 marzo 2025, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 82, comma 2, c.p.p. tipizza due fatti concludenti cui consegue per legge, senza possibilità di prova contraria, la revoca (tacita) della costituzione di parte civile. Si tratta della mancata presentazione delle conclusioni, a norma dell'art. 523 c.p.p., ovvero della promozione dell'azione davanti al giudice civile.

Il riferimento alla specifica disposizione che disciplina lo svolgimento della discussione nel corso del giudizio di primo grado (art. 523 c.p.p.) costituisce un indice inequivoco della volontà del legislatore di circoscrivere la portata della mancata ...

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