Diritto amministrativo
Edilizia e Urbanistica
30 | 06 | 2021
Lo strumento di tutela di valori storico-artistici (c.d. vincolo indiretto) per finalità di tutela paesaggistica
Emiliano Chioffi
La
sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 30 giugno 2021, n. 4923,
ha chiarito se e in quali termini sia possibile ricorrere allo strumento di
tutela di valori storico-artistici (c.d. vincolo indiretto) per finalità di
tutela paesaggistica.
L’estensione del vincolo non trova giustificazione
nell’esigenza di preservare i valori del contesto territoriale in sé
considerato (pur se dotato di valore), bensì i valori che lo stesso esprime in
funzione del bene culturale immobile in rilievo.
Non deve trascurarsi che l’estensione del vincolo
trova una logica spiegazione nell’imponenza e nell’ubicazione del complesso
monumentale da tutelare, sussistendo in tale evenienza una logica congruenza
tra l’ampia estensione del vincolo indiretto e l’ampia estensione del vincolo
diretto da tutelare.
Ai
sensi dell’art. 45, D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero ha facoltà di
prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia
messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata
la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di
decoro. La norma demanda all’amministrazione il compito di delimitare con
intensità variabile, non predeterminata, le misure più idonee a preservare il
valore ed il significato che il bene colturale rappresenta nel territorio nel
quale è collocato.
Il
vincolo indiretto concerne la c.d. cornice ambientale di un bene culturale
(Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 1969, n. 722; id., sez. VI, 18 aprile 2011,
n. 2354): non è il solo bene in sé a costituire oggetto della tutela, ma
l’intero ambiente potenzialmente interagente con il valore culturale, che può
richiedere una conservazione particolare; in questo senso il canone di verifica
del corretto esercizio del potere deve avvenire secondo un criterio di
congruenza, ragionevolezza e proporzionalità.
Tali
criteri sono tra loro strettamente connessi e si specificano nel conseguimento
di un punto di equilibrio identificabile nella corretta funzionalità
dell’esercizio del potere che deve essere congruo e rapportato allo scopo
legale per cui è previsto (Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2012, n. 3893).
Il
vincolo indiretto – che può essere apposto per consentire di comprendere
l’importanza dei luoghi in cui gli immobili tutelati dal vincolo diretto si
inseriscono mediante la loro conservazione pressoché integrale (Cons. Stato, sez.
VI, 26 maggio 2017, n. 2493) – non ha contenuto
prescrittivo tipico, venendo rimesso all’autonomo apprezzamento
dell’amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all’ottimale
protezione del bene principale, fino all’inedificabilità assoluta, se e nei
limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di prevenire un vulnus ai valori
oggetto di salvaguardia (Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3663).
La valutazione dell’amministrazione nell’ambito in discorso è per lo più insindacabile, se non sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione ed in particolare per difetto o manifesta illogicità della motivazione o errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2005, n. 3305; id., sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4923; id., sez. IV, 9 febbraio 2006, n. 659).
Alla luce delle considerazioni che precedono – conclude il Consiglio di Stato – il potere concretamente esercitato dall’amministrazione, che come detto è espressione di discrezionalità tecnica, non appare irragionevole o illogico, trovando invece la propria giustificazione nell’esigenza conservativa determinata dal vincolo diretto, tenuto conto delle peculiarità dello specifico bene che viene in considerazione.
Riferimenti Normativi: