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Diritto amministrativo

Edilizia e Urbanistica

30 | 06 | 2021

Lo strumento di tutela di valori storico-artistici (c.d. vincolo indiretto) per finalità di tutela paesaggistica

Emiliano Chioffi

La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 30 giugno 2021, n. 4923, ha chiarito se e in quali termini sia possibile ricorrere allo strumento di tutela di valori storico-artistici (c.d. vincolo indiretto) per finalità di tutela paesaggistica.

L’estensione del vincolo non trova giustificazione nell’esigenza di preservare i valori del contesto territoriale in sé considerato (pur se dotato di valore), bensì i valori che lo stesso esprime in funzione del bene culturale immobile in rilievo.

Non deve trascurarsi che l’estensione del vincolo trova una logica spiegazione nell’imponenza e nell’ubicazione del complesso monumentale da tutelare, sussistendo in tale evenienza una logica congruenza tra l’ampia estensione del vincolo indiretto e l’ampia estensione del vincolo diretto da tutelare.

Ai sensi dell’art. 45, D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. La norma demanda all’amministrazione il compito di delimitare con intensità variabile, non predeterminata, le misure più idonee a preservare il valore ed il significato che il bene colturale rappresenta nel territorio nel quale è collocato. 

Il vincolo indiretto concerne la c.d. cornice ambientale di un bene culturale (Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 1969, n. 722; id., sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2354): non è il solo bene in sé a costituire oggetto della tutela, ma l’intero ambiente potenzialmente interagente con il valore culturale, che può richiedere una conservazione particolare; in questo senso il canone di verifica del corretto esercizio del potere deve avvenire secondo un criterio di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità.

Tali criteri sono tra loro strettamente connessi e si specificano nel conseguimento di un punto di equilibrio identificabile nella corretta funzionalità dell’esercizio del potere che deve essere congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto (Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2012, n. 3893).

Il vincolo indiretto – che può essere apposto per consentire di comprendere l’importanza dei luoghi in cui gli immobili tutelati dal vincolo diretto si inseriscono mediante la loro conservazione pressoché integrale (Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2493) – non ha contenuto prescrittivo tipico, venendo rimesso all’autonomo apprezzamento dell’amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all’ottimale protezione del bene principale, fino all’inedificabilità assoluta, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di prevenire un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3663).

La valutazione dell’amministrazione nell’ambito in discorso è per lo più insindacabile, se non sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione ed in particolare per difetto o manifesta illogicità della motivazione o errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2005, n. 3305; id., sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4923; id., sez. IV, 9 febbraio 2006, n. 659). 

Alla luce delle considerazioni che precedono – conclude il Consiglio di Stato – il potere concretamente esercitato dall’amministrazione, che come detto è espressione di discrezionalità tecnica, non appare irragionevole o illogico, trovando invece la propria giustificazione nell’esigenza conservativa determinata dal vincolo diretto, tenuto conto delle peculiarità dello specifico bene che viene in considerazione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 45, D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42