Diritto penale

Reati in generale

12 | 03 | 2025

Il diritto di «critica giudiziaria»

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 9818 del 2 dicembre 2024-11 marzo 2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di diffamazione a mezzo stampa, ha affermato che l’esimente del diritto di critica postula comunque, quale presupposto necessario, la verità del fatto storico attribuito al diffamato, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (ex multis, cfr. Cass. pen., sez. V, 27 settembre 2013, n. 40930; Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2017, n. 8721; Cass. pen., sez. V, 10 maggio 2019, n. 34129).

Si è consolidato, altresì, il principio secondo cui l'esimente in parola postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, sebbene essa non vieti l'utilizzo di termini che, pur se oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2020, n. 17243; Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2016, n. 37397; Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2015, n. 31669; vedi da ultimo, in un'ipotesi peculiare, Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2020, n. 33115). Sul fronte della giurisprudenza europea, per quanto riguarda la critica diretta contro coloro i quali rivestano posizioni pubbliche rilevanti, come certamente può dirsi per chi espleti le funzioni di magistrato, la Corte Europea dei Diritti Umani, da ultimo, tra l'altro, nella sentenza Magosso e Brindani c. Italia del 16 gennaio 2020, ha posto l'accento sul fatto che i limiti della critica nei confronti dei funzionari che agiscono in qualità di personaggi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali sono più ampi rispetto ai semplici privati cittadini (come precedenti, cfr. anche Medlis Islamske Zajednice Bréko e altri c Bosnia Erzegovina [GC] del 27 giugno 2017; Mariapori c. Finlandia del 6 luglio 2010). La giurisprudenza della Corte EDU, con specifico riguardo alla diffamazione di esponenti della magistratura, interpretando il § 2 dell'art. 10 CEDU, disposizione che, tra i motivi specifici idonei a giustificare le limitazioni alla libertà di espressione, indica lo scopo di "garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario", può dirsi orientata in modo stabile ad affermare che il potere giudiziario non è sottratto alla critica, ma che la speciale protezione dell'autorità giudiziaria, attuata mediante anche possibili limitazioni alla libertà di espressione, si giustifica per il fatto che in tal modo si concorre a tutelare la buona amministrazione della giustizia, di cui il rispetto e la fiducia del pubblico sono una condizione (cfr. Corte EDU, Sunday Times (n. 1) c. Regno Unito, 26.4.1979, § 55- 56). La tutela dei giudici e dei pubblici ministeri, cioè, è necessaria, anche in considerazione del particolare dovere di riserbo, prudenza e continenza che grava su di loro (Corte EDU, Prager e Oberschlick c. Austria, 26 aprile 1995, § 34; Corte EDU, Sunday Times (n. 1) c. Regno Unito, 26 aprile 1979, § 55-56). Particolarmente rilevante è, ai fini che qui interessano, il caso risolto dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Morice c. Francia del 23 aprile 2015, in cui la Grande Chambre ha chiarito come il diritto di critica nei confronti di esponenti della magistratura corrisponde ad un interesse pubblico e gode di limiti più ampi di quello esercitabile nei confronti dei normali cittadini, purché la critica non si traduca in "attacchi gravemente lesivi e infondati", delineando, in tal modo, le coordinate per una corretta declinazione dell'esercizio legittimo del diritto di critica nei riguardi dell'operato della magistratura, in ragione del suo rappresentare un'istituzione fondamentale dello Stato, meritevole di essere tutelata nell'immagine di imparzialità, per la necessità di assicurare la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario (per una ricostruzione in senso analogo, cfr. Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2021, n. 19889). Anche la giurisprudenza della Cassazione ha dimostrato peculiare attenzione ad un bilanciamento della critica giudiziaria con i valori di tutela dell'onore dei magistrati coinvolti, bilanciamento che si delinea anche come attitudine costante a coltivare il valore del dissenso in democrazia (tra le molte pronunce, si segnalano: Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 2015, n. 5638; Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 1998, n. 2890; Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2004, n. 28661). Viceversa, il limite della continenza nel diritto di critica, utile a scriminare il reato di diffamazione, è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, sicché il contesto nel quale la condotta si colloca, di cui pure deve tenersi conto per valutarne la portata diffamatoria, non può scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona oggetto di critica in quanto tale. In tal caso, infatti, si travalica la linea di demarcazione tra il dissenso espresso all'operato altrui — che deve essere ampiamente consentito in una società democratica, soprattutto nei confronti di chi ricopra incarichi o funzioni pubblici, e, tra questi, dei magistrati – la lesione della reputazione e dell'onore della persona attaccata. Resta fermo che il "dissenso" è certamente un valore da garantire come bene primario in ogni moderna società democratica che voglia davvero dirsi tale, pur se non può trascendere le idee, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale di chi è portatore di una diversa opinione (in tal senso Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7995). Come già chiarito in altre pronunce (cfr. Cass. pen., sez. V, 25 ottobre 2021, n. 45249), l'elaborazione ermeneutica ha condotto alla stabilizzazione di un orientamento di particolare apertura nei confronti della liceità della critica giudiziaria, sulla base del principio di derivazione anche dalla giurisprudenza europea, secondo cui, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica. Pertanto, il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza; ne deriva che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 51, c.p.
  • Art. 595, c.p.
  • Art. 51, c.p.
  • Art. 595, c.p.
  • Art. 51, c.p.
  • Art. 595, c.p.