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Diritto amministrativo

Contratti della pubblica amministrazione

11 | 03 | 2025

Soccorso istruttorio e principio di fiducia alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 1985 dell’11 marzo 2025, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione o integrazione della cauzione provvisoria, il concorrente è escluso dalla gara (Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2024, n. 7256).

I giudici amministrativi hanno poi ricordato che: a) il termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ha natura perentoria, allo scopo di assicurare un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2016, n. 3667; Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4849; Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 2015, n. 2504); b) la disciplina del soccorso istruttorio contempla la sanzione espulsiva quale conseguenza della inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3592 che richiama Cons. Stato, Adunanza Plenaria 30 luglio 2014, n. 16); c) la chiave interpretativa dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici è “la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell’attività dell’amministrazione e alla responsabilità dell’operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio” (Relazione illustrativa Codice dei contratti pubblici); d) nessuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto al richiamo dell’attivazione del soccorso e della mancata tempestiva trasmissione della relativa documentazione si rende necessaria ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo (Cons. Stato sez. V, 29 maggio 2019, n. 3592).

Il soccorso istruttorio – previsto in favore della massima partecipazione – non può tradursi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara, a fronte del disinteresse o della mancata collaborazione di chi per primo è tenuto ad attivarsi. Si deve aggiungere che l’amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire i servizi di cui necessita. Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti. L’operatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063).

Il D.L.vo n. 36 del 2023 prevede chiaramente le regole per la presentazione delle garanzie per la partecipazione alla procedura e le regole per l’attivazione del soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio altro non è se non una collaborazione su iniziativa della pubblica amministrazione prevista, oltre che nel caso della rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990), proprio dall’art. 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici. Si tratta di una collaborazione raccordata con il principio della fiducia, enunciato dall’art. 2 dello stesso Codice e che, in realtà, ha una valenza più generale in tutti i contesti nei quali si sviluppa una relazione tra pubblica amministrazione e soggetti privati. Il principio della fiducia si fonda sull'idea che amministrazione e consociati rispettino le regole e si comportino di conseguenza in modo corretto gli uni verso gli altri e tutti insieme nei confronti dei terzi e della comunità. Si tratta di un dovere riconducibile all’art. 2 della Costituzione che vale sia per i funzionari pubblici sia per gli operatori privati sia per l’amministrazione sia per le organizzazioni dei cittadini.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 101, d.l.vo 31 marzo 2023, n. 36