libero accesso

Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

04 | 03 | 2025

I presupposti del provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione

Giovanna Suriano

Con sentenza n. 1823 del 4 marzo 2025, la terza sezione del Consiglio di Stato ha ribadito la natura squisitamente discrezionale di “alta amministrazione” del provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” di colui che lo richiede (Cons. Stato, sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878; Cons. Stato, sez. I, 12 aprile 1995, n. 1834; Cons. Stato, sez. I, 26 agosto 1998, n. 1108; Cons. Stato, sez. I, 3 marzo 1999, n. 29; Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; id. 25 agosto 2016, n. 3696). La concessione dello status civitatis incarna, infatti, l’archetipo provvedimentale di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2019, n. 1390), da cui consegue che l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10373). Segnatamente, nell’ampio spettro di tale articolata valutazione assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini. Il sindacato del giudice su tale valutazione discrezionale deve quindi fondarsi anche sulla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e sull’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica e ragionevole e sulla coerenza dei fatti presi a fondamento dall’Amministrazione con la ratio del potere attribuitole. Con particolare riferimento alla sussistenza di precedenti penali, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo più volte di precisare che l’Amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9, L. n. 91 del 1992, è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di un fatto risalente, per quanto sanzionato penalmente, senza contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2024, n. 64869; Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681; Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2022, n. 6789; Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2021, n. 1893; Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019 n. 1837; Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2185). Siffatto indirizzo esegetico rinviene la propria ratio decidendi nella constatazione – a parziale temperamento delle posizioni più tradizionali e risalenti – che “non è possibile ispirare il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana su di un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia. Un simile criterio implicherebbe l’impossibilità di ottenere la cittadinanza per il sol fatto di avere compiuto un reato, prescindendo da una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e dell’effettività del percorso di integrazione realizzato dallo stesso. Si verrebbe a realizzare, in questo modo, una irragionevole chiusura della collettività nazionale all’ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche all’esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello straniero” (così in termini, Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681).

Il Consiglio di Stato ha concluso rilevando che, nel caso di specie, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a corredare il diniego di un’ampia motivazione in cui dar conto delle ragioni per le quali quei fatti penalmente rilevanti sì risalenti potevano ritenersi comunque ostativi al rilascio della cittadinanza, in quanto tali da far venir meno quel requisito dello status illesae dignitatis morale e civile richiesto nel soggetto richiedente, non essendo sufficiente una mera rilevazione acritica delle pendenze nella loro asettica storicità, senza alcun autonomo ed effettivo vaglio critico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2023, n. 6791; Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2022, n. 3185; Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1826; Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2019, n. 3121; Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1837).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 9, l. 5 febbraio 1992, n. 91
  • Art. 9, l. 5 febbraio 1992, n. 91
  • Art. 9, l. 5 febbraio 1992, n. 91