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Diritto penale

Delitti

28 | 02 | 2025

Stalking: la richiesta di ammonimento del Questore non preclude alla vittima di sporgere querela

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 8347 del 9 gennaio-28 febbraio 2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione se la misura dell'ammonimento da parte del Questore, prevista dall'art. 8, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in L. 23 aprile 2009, n. 39) sia alternativa alla querela; cosicché, una volta che la persona offesa abbia formulato istanza all'autorità di pubblica sicurezza, le sarebbe inibita la possibilità di proporre valida querela, in quanto, optando in favore dell'intervento dell'autorità amministrativa, avrebbe tacitamente rinunciato alla tutela penale, e, quindi, alla possibilità di proporre querela. L'art. 8, comma 4, del citato testo normativo prevede uno speciale regime di procedibilità officiosa per i delitti di cui agli artt. 612-bis e 612-ter c.p. nell'ipotesi in cui l'autore del fatto sia soggetto ammonito dal Questore, con riguardo alle sole condotte realizzate successivamente alla notificazione dell'ammonimento, non ricorrendo le quali, il delitto è procedibile a querela della p.o.. 

Nessuna norma, né principio di diritto, equipara la richiesta di ammonimento – indirizzata al Questore – alla rinuncia tacita a sporgere querela di cui all'art. 124, comma 3 e 4, c.p., semmai, è vero il contrario, come si evince dal confronto tra gli artt. 612 -bis c.p. e l'art. 8, D.L. n. 11/2009. Tale ultima disposizione di legge prevede, infatti, che la persona offesa, prima di presentare la querela, può rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza per esporre i fatti e avanzare una richiesta di ammonimento al Questore: "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore" e "il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente 'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni" (comma 2). I commi successivi contengono una disciplina di raccordo del potere de quo, avente connotazione preventivo-amministrativa, con quello penale, prevedendo che "si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo" (art. 8, comma 4, cit.). La predetta disposizione di legge stabilisce un rapporto di incompatibilità esclusivamente 'unilaterale', nel senso che, come si evince dall'incipit della norma "Fino a quando non è presentata querela", una volta richiesto (il procedimento penale e la punizione del colpevole, non è più consentito alla p.o. il ricorso alla tutela preventiva, e tale preclusione trova un suo fondamento logico nella natura dell'ammonimento, configurato come strumento di tutela preventiva con finalità dissuasive, onde scoraggiare ogni forma di persecuzione. Tale è l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha rilevato che l'ammonimento è preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili (Cons. Stato, sez. III, n. 2599/2015; T.A.R. Lombardia, sez. I, n. 720/2021), che li provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto teso a evitare che le azioni sanzionate persistano e provochino danni irrimediabili (T.A.R. Sicilia, sez. IV, n. 2009/2019, conf. Cons. Stato, sez. III, n. 2545/2020 in cui si legge anche che "come si evince dal combinato disposto delle norme citate, lo strumento dell'ammonimento è essenzialmente destinato a prevenire la recrudescenza dei fenomeni patologici talvolta caratterizzanti le relazioni umane, anche di impronta affettiva, laddove una delle parti assuma atteggiamenti di prevaricazione ed indebita ingerenza nella sfera morale dell'altra. La finalità preventiva della misura è destinata ad operare sia sul piano dell'evoluzione delle vicende relazionali che hanno manifestato sintomi degenerativi, laddove l'autore delle condotte descritte si attenga all’ammonimento del questore, sia sul piano strettamente processuale, laddove la vittima, una volta conseguito l'effetto preventivo proprio dell'ammonimento da essa sollecitato, si astenga dal presentare la querela, costituente ordinariamente la condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 612-bis c.p.. La correlazione tra la disciplina amministrativa e quella penale, insieme alla finalità preventiva della disposizione, nel duplice senso innanzi evidenziato, induce a ritenere che l'intervento del Questore non sia ancorato ai medesimi presupposti di quello penale, distinguendosene sia sul piano della ricognizione dei fatti atti a legittimarlo sia in relazione ai mezzi di prova utili al loro accertamento" (pronuncia, quest'ultima, richiamata da Cass. pen., sez. V, 3 giugno 2021, n. 34474). Per vero, oltre al criterio letterale e a quello dell'argomento 'a contrario' (espresso dal brocardo per cui il legislatore" ubi voluit, dixit, ubi noluit, tacuit ), atteso che il potere di chiedere l'ammonimento al Questore è riconosciuto, espressamente, solo al soggetto che non abbia ancora sporto querela, sorregge la interpretazione che si propone anche il c.d. argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto), per cui a ciascun enunciato normativo deve essere attribuito li significato che corrisponde alla volontà dell'emittente o autore dell'enunciato, cioè del legislatore in concreto, del legislatore storico (Cass. pen., sez. un., 29 febbraio 2024, n. 19357). Ebbene, il legislatore ha esplicitato in apertura della legge n. 1 del 2009, la intentio legis, costituita dalla "necessità e urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un più articolato controllo del territorio". Se, allora, l'ammonimento del Questore assolve, nell'ottica del legislatore, a una funzione preventiva e, al contempo, rafforzativa della tutela della sicurezza della collettività (Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2020, n. 17350), risulterebbe dissonante rispetto a tali duplici rationes l'attribuzione, all'istanza di ammonimento, di un significato abdicativo alla tutela penale.  Risulta, invece, congruente con la descritta natura dell'ammonimento, la preclusione 'unilaterale', con la quale si apre l'art. 8 cit., giacché – al di là del dato letterale e intenzionale – v'è da osservare che non avrebbe alcuna giustificazione razionale – e ne vanificherebbe lo scopo dichiarato – la richiesta di intervento preventivo quando si è già fatto ricorso alla tutela penale, connotata in termini repressivi, anche in ragione della considerazione che l'autorità giudiziaria, una volta attivata con la querela, può intervenire ricorrendo a sua volta a strumenti cautelari, ciò che renderebbe superfluo il ricorso – anche – alla tutela preventiva amministrativa. Vale la pena, infine, ricordare che la giurisprudenza di legittimità – che pure, finora, non si è interessata specificamente della questione – nondimeno, ha implicitamente escluso una ragione di incompatibilità tra promovimento del procedimento amministrativo ed azionamento di quello penale per gli stessi fatti delittuosi, laddove ha affermato che il "dies a quo" per la proposizione della querela debba essere individuato nella richiesta di ammonimento del Questore, avanzata dalla persona offesa a seguito di una serie di atti delittuosi (Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2015, n. 12509). Le osservazioni svolte conducono a ritenere non fondata la prospettazione che vorrebbe ricollegare alla preventiva richiesta di ammonimento l'effetto di una tacita rinuncia alla querela, la quale presuppone, come è noto, comportamenti 'univoci e concludenti' incompatibili con la volontà di querelarsi, non rinvenibili nella richiesta di ammonimento, sia per la assenza di chiari indici normativi in tal senso sia perché la richiesta di intervento preventivo non esprime una univoca volontà di rinuncia a quella di successivamente querelare.

Al termine, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: mentre non può invocarsi l'intervento preventivo del Questore, se la persona offesa ha già presentato querela per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., diversamente, secondo il chiaro tenore letterale e alla luce della ratio legis, la persona offesa che abbia richiesto al Questore di emettere l'ammonimento, può presentare querela chiedendo la punizione del colpevole.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 612 bis, c.p.
  • Art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11
  • Art. 612 bis, c.p.
  • Art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11
  • Art. 612 bis, c.p.
  • Art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11