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Diritto penale

Reati in generale

28 | 02 | 2025

Il motivo «criminale»

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 8327 del 27 novembre 2024-28 febbraio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’evoluzione giurisprudenziale in tema di futilità dei motivi che muovono l’azione criminosa.

La nozione di "motivo" rimanda alla causa psichica di una data condotta umana, o all'impulso che induce il soggetto a tenere una determinata condotta attiva od omissiva. Esso, dunque, descrive uno stato interiore, di carattere razionale o emozionale, etiologicamente connesso con il comportamento illecito; uno stato soggettivo che, a sua volta, deve essere tenuto distinto dall'eventuale accadimento esterno, cronologicamente prossimo o remoto, da cui esso abbia in ipotesi avuto scaturigine. A sua volta il motivo va distinto dallo "scopo", ovvero dalla finalità, dall'obiettivo che l'agente persegue con il proprio comportamento; e la tensione psico-emotiva verso il quale può costituire, appunto, il movente. I motivi a delinquere costituiscono uno degli elementi che viene valorizzato dal nostro ordinamento nel momento commisurativo del trattamento sanzionatorio e precisamente tra gli indici rilevanti ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere dell'imputato. Dunque, i motivi a delinquere rilevano nell'ambito del giudizio personologico che il giudice deve compiere al fine di pervenire alla determinazione della pena in concreto: e ciò sia sul piano della loro valenza retributiva, potendo rilevare sotto il profilo della maggiore o minore riprovevolezza della condotta; sia sul piano specialpreventivo, connotando il profilo personologico dell'agente in termini di maggiore o minore pericolosità soggettiva. Talvolta, però, essi ricevono autonoma considerazione da parte del legislatore, il quale li eleva al rango di veri e propri elementi circostanziali. E trattandosi, come nel caso che occupa, di circostanze pacificamente soggettive (cfr. art. 70, comma 1, n. 2 c.p. secondo cui sono qualificate come soggettive le circostanze "inerenti alla persona del colpevole"), deve ritenersi che la ratio dell'autonoma configurazione sia connesso proprio al più severo giudizio di rimproverabilità personale dell'agente, ovvero alla più spiccata attitudine criminale palesata dallo stesso. Nel caso qui in rilievo, questo elemento peculiare, valorizzato dalla fattispecie circostanziale di cui all’art. 61, comma 1 n. 1, c.p., viene descritto attraverso il ricorso all'aggettivo “abietto” o "futile". La locuzione non costituisce un’endiadi, ma indica due concetti distinti, sicché le due circostanze aggravanti possono tra loro coesistere allorché il delitto sia, contemporaneamente, espressione di un impulso sproporzionato alla causa scatenante e tale da costituire un mero pretesto di uno sfogo violento e di una ragione spregevole, idonea a cagionare sentimenti di ripugnanza (Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2018, n. 40090). Quanto al motivo “futile”, esso assume, ai fini che interessano, una natura ancipite: sul piano strutturale, la nozione di futilità esprime il carattere proprio di un concetto di relazione, che comunemente dottrina e giurisprudenza costruiscono nei termini di un raffronto tra la causa psichica e il reato commesso, nel senso che la futilità del motivo deve essere valutata rispetto al fatto illecito che ha determinato; ma esprime anche, sul piano funzionale, il riferimento a un parametro di natura assiologica, che cioè qualifica il "motivo" alla stregua di un criterio di tipo valoriale. Secondo l'opinione consolidata, che attinge al significato comune del termine, anche nel suo valore etimologico, la futilità rinvia a una assoluta sproporzione tra il reato commesso e, appunto, il "motivo", ovvero la "molla" interiore che determina la condotta e che, a sua volta, costituisce il filtro soggettivo, sul piano psicologico ed emotivo, delle sollecitazioni esterne e degli scopi perseguiti. Peraltro, come anticipato, la nozione di sproporzione coglie solo l'aspetto strutturale del concetto di "futilità", rappresentando quest'ultimo, a sua volta, un concetto relativo, che assume significato e sostanza soltanto se riferito ad un determinato parametro di valutazione, che spetta ovviamente all'interprete individuare. Lungo questo tragitto euristico è necessario escludere dal perimetro della fattispecie due opposte soluzioni ricostruttive. La prima è quella che utilizza, per stabilire il carattere "futile" o meno del motivo, la prospettiva individuale dell'agente ovvero il suo personale atteggiamento rispetto alla causa psichica che lo ha determinato. È, infatti, evidente che, così procedendo, dovrebbe sempre concludersi per la non futilità del motivo, atteso che, dal punto di vista dell'autore del reato, il motivo finisce con l'essere tendenzialmente sempre plausibile, giustificato, mai pretestuoso. La seconda prospettiva, anch'essa non condivisibile, è quella che identificasse come "futile" il cd. motivo criminoso in quanto tale, sia esso costituito dal conseguimento di un vantaggio anch'esso illecito (es. l'omicidio per commettere un furto o una rapina), sia esso riconducibile a un codice comportamentale di tipo criminale (si pensi alla reazione ad uno "sgarro", alla stregua del sistema di valori delinquenziale). In disparte la circostanza per la quale, in realtà, in ipotesi siffatte viene prevalentemente in rilievo non il movente, quanto piuttosto lo scopo (ovvero l'obiettivo di arricchimento o, per restare all'esempio fatto, di conseguimento di un particolare prestigio in seno al contesto criminale ecc.), è abbastanza evidente che in tali casi si finirebbe sempre per configurare una futilità del motivo, attesa l'impossibilità di configurare un qualunque "valore ponderale" ad una causa psichica comunque disapprovata dall'ordinamento, tale da potere essere messo sulla bilancia per compararlo con un reato, specie se efferato. E allora è necessario che, eventualmente, il "motivo criminale", per poter essere qualificato come "futile", presenti degli ulteriori connotati, i quali, come si vedrà, devono essere comuni anche ai motivi non delittuosi. Così delimitato, in negativo, il perimetro della nozione in questione, va osservato come secondo un primo indirizzo, la sproporzione andrebbe rapportata al parametro costituito dal "comune sentire" ovvero a una condivisa percezione della distanza, sul piano assiologico, tra reato realizzato e motivo che lo ha determinato, nel senso che il motivo deve essere ritenuto "futile" quando esso possa essere ricondotto a qualsiasi causale così lieve, banale e sproporzionata rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa (in questa prospettiva Cass. pen., sez. I, 4 luglio 2007, n. 35369 e Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2000, n. 4453, in cui si fa riferimento alla «coscienza collettiva»; Cass. pen., sez. I, 19 marzo 2008, n. 17309; Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2008, n. 24683, che fanno riferimento alla "generalità delle persone"; Cass. pen., sez. I, 8 maggio 2009, n. 29377; Cass. pen., sez. I, 13 ottobre 2010, n. 39261; Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2014, n. 41052; Cass. pen., sez. V, 1° febbraio 2017, n. 38377, nelle quali il riferimento è al «comune modo di sentire»). È stato, tuttavia, più di recente (Cass. pen., sez. I, 21 dicembre 2017, n. 16889) precisato che tale approccio ricostruttivo fa riferimento a una nozione che investe il giudice della non agevole opera di farsi interprete del «comune modo di sentire», di un'opinione verosimilmente prevalente in una determinata collettività e in un certo momento storico; e, in questo modo, finisce per ancorare la nozione dell'aggravante a un incerto parametro di comparazione e che, per tale ragione, appare preferibile ancorare il giudizio sulla proporzionalità della condotta criminosa rispetto al motivo che l'ha determinata a un parametro di tipo oggettivo, che non può che essere costituito dalle norme costituzionali e dalla gerarchia che esse, sul piano assiologico, ovvero del valore attribuito agli interessi in gioco, definiscono. Un siffatto percorso interpretativo – si è osservato – presenta, a sua volta, un evidente limite, giacché, ragionando in termini di comparazione tra l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice e la ragione soggettiva che ha indotto l'agente alla condotta offensiva, si finirebbe per affermare la futilità del motivo ogni volta che, ad esempio, fosse stato commesso un grave reato contro la persona. È, infatti, evidente che in caso di condotta omicidiaria una siffatta sproporzione sarebbe, in linea di principio, sempre ravvisabile. Per tale motivo, si è affermato - con orientamento che qui si condivide e ribadisce – che l'accertamento della futilità del motivo si deve realizzare secondo una scansione bifasica: una volta riscontrata la sproporzione tra il reato e la ragione soggettiva che l'ha determinato, deve successivamente esplicarsi un ulteriore giudizio, volto a stabilire se essa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante l'atteggiamento dell'agente rispetto al reato, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza e di più accentuata pericolosità nei suoi confronti.

Dunque – ha concluso la Suprema Corte – accanto al dato, oggettivo, della sproporzione tra la ragione soggettiva che ha determinato la condotta criminosa e il reato concretamente realizzato, occorre valorizzare un dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare la sproporzione quale espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, che si connota come il mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, del tutto avulso da uno scopo che non sia la mera commissione del reato (Cass. pen., sez. I, 1° ottobre 2024, n. 45290; Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2019, n. 45138).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 61, c.p.
  • Art. 61, c.p.
  • Art. 61, c.p.