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Diritto civile

Obbligazioni

30 | 09 | 2021

In tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 26566 del 30 settembre 2021, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti in tema di distribuzione dell’onere della prova nella garanzia per vizi dell’appalto.

Vale la affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.

Va osservato quindi che, se prima dell'accettazione dell'opera non v'è onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146; Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14584). Dunque, il consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2020). 

Peraltro, come già ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. VI-2, 4 gennaio 2019, n. 98), nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento. Valido essendo altresì il principio secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1460 c.c.
  • Art. 1667 c.c.