Tributario
28 | 02 | 2025
Processo tributario: gli effetti della illegittima composizione del collegio
Nicola Tasco
Con ordinanza n. 5260 del 28 febbraio 2025, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall'art. 59, comma 1, D.L.vo n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l'appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi (Cass. civ., sez. VI-5,29 luglio 2022, n. 23741).
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