Diritto processuale penale
Giudizio
27 | 02 | 2025
La rinuncia dell’imputato alla prescrizione: fondamento, presupposti e modalità
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 8246 del 14 gennaio-27 febbraio 2025, la
sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ripercorso l'evoluzione
dell’istituto della rinuncia alla prescrizione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 275 del 31
maggio 1990, superando il proprio precedente orientamento, espresso dalla
sentenza n. 202 del 1971, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 157, c.p., per contrasto con l’art. 3, comma 2, e 24, comma 2, Cost.,
nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere
rinunciata dall’imputato.
La Consulta ha, infatti, censurato
l’irragionevolezza dell’indefettibile prevalenza dell’interesse generale di non
perseguire reati, il cui ricordo insieme all’allarme sociale siano ormai
cessati, sull’interesse dell’imputato a ottenere una decisione sul merito del
giudizio; questa scelta del legislatore, infatti, sacrificava irragionevolmente
il diritto inviolabile alla difesa, inteso come diritto al giudizio e alla
prova, a fronte del mero decorso del tempo, dovuto a circostanze eterogenee e,
comunque, non dominabili dall’imputato.
L’art. 6, comma 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha
riformulato l’art. 157 c.p. e al comma 7 di questa disposizione ha affermato
espressamente il principio della rinunciabilità della prescrizione. La
giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare questa disposizione, ha
affermato che la rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo, che
spetta in via esclusiva all’imputato e non rientra nel novero degli atti
processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell’art. 99 c.p.p.
(Cass. pen., sez. I, 14 dicembre 2012, n. 21666).
La rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di
volontà espressa e specifica da parte dell’imputato, che non ammette
equipollenti (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 18953, secondo cui la
richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, ovvero il consenso
prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia
alla prescrizione; Cass. pen., sez. un., 30 settembre 2019, n. 43055, secondo
cui la rinuncia alla prescrizione non può essere desunta implicitamente dalla
mera proposizione del ricorso per cassazione).
Il diritto di rinunciare alla prescrizione del reato può, dunque, essere esercitato esclusivamente dopo che la prescrizione è maturata, in quanto solo da quel momento l’interessato può valutarne gli effetti (Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2017, n. 47272; Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 20100, n. 42028), e la rinuncia è irrevocabile, una volta inequivocabilmente portata a conoscenza dell’organo procedente (Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2020, n. 17598; Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2008, n. 33344).
La rinunzia dell’imputato alla prescrizione è, invece, inefficace se il termine di prescrizione non è ancora maturato al momento della rinunzia medesima (ex plurimis: Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2017, n. 48272) e produce i suoi effetti al verificarsi della causa estintiva, sicché è revocabile sino a tale momento (Cass. pen., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 3758).
Riferimenti Normativi: