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Diritto processuale penale

Giudizio

27 | 02 | 2025

La rinuncia dell’imputato alla prescrizione: fondamento, presupposti e modalità

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 8246 del 14 gennaio-27 febbraio 2025, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ripercorso l'evoluzione dell’istituto della rinuncia alla prescrizione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 275 del 31 maggio 1990, superando il proprio precedente orientamento, espresso dalla sentenza n. 202 del 1971, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, c.p., per contrasto con l’art. 3, comma 2, e 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunciata dall’imputato.

La Consulta ha, infatti, censurato l’irragionevolezza dell’indefettibile prevalenza dell’interesse generale di non perseguire reati, il cui ricordo insieme all’allarme sociale siano ormai cessati, sull’interesse dell’imputato a ottenere una decisione sul merito del giudizio; questa scelta del legislatore, infatti, sacrificava irragionevolmente il diritto inviolabile alla difesa, inteso come diritto al giudizio e alla prova, a fronte del mero decorso del tempo, dovuto a circostanze eterogenee e, comunque, non dominabili dall’imputato.

L’art. 6, comma 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha riformulato l’art. 157 c.p. e al comma 7 di questa disposizione ha affermato espressamente il principio della rinunciabilità della prescrizione. La giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare questa disposizione, ha affermato che la rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo, che spetta in via esclusiva all’imputato e non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell’art. 99 c.p.p. (Cass. pen., sez. I, 14 dicembre 2012, n. 21666).

La rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica da parte dell’imputato, che non ammette equipollenti (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 18953, secondo cui la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione; Cass. pen., sez. un., 30 settembre 2019, n. 43055, secondo cui la rinuncia alla prescrizione non può essere desunta implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione).

Il diritto di rinunciare alla prescrizione del reato può, dunque, essere esercitato esclusivamente dopo che la prescrizione è maturata, in quanto solo da quel momento l’interessato può valutarne gli effetti (Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2017, n. 47272; Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 20100, n. 42028), e la rinuncia è irrevocabile, una volta inequivocabilmente portata a conoscenza dell’organo procedente (Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2020, n. 17598; Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2008, n. 33344).

La rinunzia dell’imputato alla prescrizione è, invece, inefficace se il termine di prescrizione non è ancora maturato al momento della rinunzia medesima (ex plurimis: Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2017, n. 48272) e produce i suoi effetti al verificarsi della causa estintiva, sicché è revocabile sino a tale momento (Cass. pen., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 3758).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 157, c.p.
  • Art. 157, c.p.
  • Art. 157, c.p.
  • Art. 157, c.p.