Diritto processuale penale
Giudizio
30 | 09 | 2021
La notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, ma idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, integra una nullità generale di tipo intermedio
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 35910 del 14 settembre 2021 (dep. 30
settembre 2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito
alcuni principi fondamentali in tema di nullità della notifica dell’atto di
citazione.
La dichiarazione di domicilio vale in ogni stato e grado del
giudizio di cognizione; tuttavia, dopo la sua conclusione con sentenza
irrevocabile la menzionata dichiarazione cessa di avere efficacia, poiché la
fase esecutiva è autonoma e distinta per forma e contenuto dalla prima, essendo
diretta alla soluzione di questioni attinenti proprio alla esecuzione del provvedimento
(Cass. pen., sez. III, 23 novembre 1998, n. 3107).
Da tale premessa deriva che, in tema di procedimento camerale
di esecuzione, è nulla la notifica all'interessato effettuata presso il
domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione, perché la sua efficacia
non si estende al giudizio di esecuzione (Cass. pen., sez. III, 11 aprile 2018,
n. 22778)
Tuttavia, si tratta di una ipotesi di nullità e non di
inesistenza della notifica. In proposito la Corte sottolinea che la inesistenza
sussiste solo laddove l'atto posto in essere presenti una differenza rispetto
al modello legale così macroscopica da non potervi essere ricondotto. Più
precisamente l'inesistenza è una patologia estranea alle cause di invalidità
degli atti disciplinati dal codice, la cui individuazione è frutto di
operazione interpretativa. Secondo la oramai consolidata elaborazione
giurisprudenziale, tale patologia, che è in grado di superare il principio di
tassatività e di scavalcare la stessa barriera del giudicato (Cass. pen., sez.
VI, 4 gennaio 2000, n. 3683), è configurabile in tutti quei casi in cui l'atto,
per difetto dei suoi elementi strutturali, si pone totalmente fuori dal sistema
e non è riconoscibile all'esterno, per cui è assolutamente inidoneo a produrre
un qualsiasi effetto, sia nell'ambito che al di fuori del processo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., che delimita i
confini delle nullità assolute, sono insanabili e sono rilevate di ufficio in
ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178,
comma 1, lett. a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero
nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione
dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è
obbligatoria la presenza. L'erronea individuazione del luogo ove è stata
effettuata la notifica dell'ordine di demolizione, comunque, avvenuta in un luogo
che presenta un collegamento con il destinatario, non si è tradotta nell'omessa
citazione dell'imputato né ha determinato l'assenza del suo difensore laddove
ne era obbligatoria la presenza.
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Cass. pen., sez. un., 24 novembre 2016, n. 7697).
Dunque, in tema di nullità della notifica dell'atto di citazione, la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, configura una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. c.p.p. (Cass. pen., sez. II, 23 ottobre 2019, n. 48610, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità della notifica del decreto di citazione con la sottoscrizione dell'atto "per presa visione" da parte del difensore del coimputato, avvenuta in udienza ed alla presenza del sostituto processuale del difensore di fiducia e domiciliatario dell'imputato, il quale nulla eccepiva).
Riferimenti Normativi: