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Diritto civile

Persone e Famiglia

02 | 03 | 2021

Il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

Denise Campagna

La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con sentenza del 2 marzo 2021 (causa C-746/18), relativa al caso H.K., condannato sulla base di una raccolta di dati personali ottenuti da una fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, ha affermato che l’accesso a tale tipologia di dati, per fini penali, è concesso alle autorità pubbliche soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica.

Specificamente, la Corte ha ritenuto che l’art. 15 della Direttiva 2002/58/CE, riguardante il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e dell’art. 52(1), della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, osta ad una normativa nazionale che consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo.

Secondo l’interpretazione della Corte, la Direttiva in questione consente agli Stati Membri di adottare, agli scopi di cui sopra, misure legislative che limitino la portata dei diritti e degli obblighi previsti dalla stessa, a condizione, però, che vengano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione e i diritti fondamentali garantiti dalla Carta. In particolare, il principio di effettività impone al giudice penale nazionale di escludere informazioni ed elementi di prova che siano stati ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione incompatibile con il diritto europeo, od anche mediante un accesso dell’autorità competente a tali dati in violazione dello stesso. 

Inoltre, secondo la Corte, il § 1 dell’art. 15 della Direttiva osta ad una normativa nazionale che renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale. Spetta al diritto nazionale stabilire le condizioni alle quali i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche devono accordare alle autorità nazionali competenti l’accesso ai dati di cui essi dispongono. Tuttavia, per soddisfare il requisito di proporzionalità, tale normativa deve prevedere regole chiare, precise e oggettive che disciplinino la portata e l’applicazione della misura in questione e fissino dei requisiti minimi, di modo che le persone i cui dati personali vengono in discussione dispongano di garanzie sufficienti che consentano di proteggere efficacemente tali dati contro i rischi di abusi. Essa deve essere legalmente vincolante nell’ordinamento interno e precisare in quali circostanze e a quali condizioni sostanziali e procedurali possa essere adottata una misura che prevede il trattamento di dati del genere, in modo da garantire che l’ingerenza sia limitata allo stretto necessario. È essenziale, infine, che l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente, e che la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a seguito di una richiesta motivata delle autorità suddette.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 15, Direttiva 2002/58/CE
  • Artt. 7, 8, 11, 52(1) Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea