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Diritto penale

Delitti

30 | 09 | 2021

Mettere a disposizione del dipendente un manuale istruzioni di un macchinario non è sufficiente a far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 35816 del 12 maggio 2021 (dep. 30 settembre 2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della tematica relativa alla responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2020, n. 10123; nella fattispecie, relativa al decesso di un lavoratore colpito da una macchina escavatrice perché, in violazione dell'art. 12, comma 3, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, si trovava nel campo di azione di tale mezzo, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del datore di lavoro che aveva escluso l'obbligo giuridico del datore di lavoro di impedire la presenza dei lavoratori nello scavo, secondo la prassi instauratasi in contrasto con la legge; nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2018, n. 26294).

Peraltro, si ritiene comunemente che l'adempimento degli obblighi formativi ed informativi da parte del datore di lavoro non sia escluso né surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori (Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 8163; Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2018, n.  49593). 

Inoltre, precisa la Suprema Corte, non può dirsi rilevante neppure la consegna ai dipendenti di un manuale di funzionamento della macchina, in quanto la mera consegna di un manuale non è sufficiente a ritener adempiute le prescrizioni in materia di sicurezza, dovendosi il datore di lavoro attivare per verificare che le previsioni antinfortunistiche siano effettivamente assimilate, in linea con il principio secondo il quale non è sufficiente a far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro né l'esistenza in sé di un manuale o libretto di istruzioni di un macchinario né la mera messa a disposizione dello stesso a chi lo debba adoperare, senza effettiva e specifica sottolineatura circa le conseguenze pericolose di un'eventuale inosservanza delle prescrizioni in essi contenute (Cass. pen., sez. F, 27 agosto 2019, n. 45719; Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 5441).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 598 c.p.
  • Art. 12, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164