Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
30 | 09 | 2021
Il disconoscimento della sottoscrizione del c.d. “patto di quota lite”
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 26568 del 30 settembre 2021, la seconda
sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di c.d.
"patto di quota lite" tra l'avvocato e la parte da lui assistita.
La disciplina attuale è il frutto di una complessa evoluzione
legislativa. Vietato in modo assoluto dall'art. 2233, comma 3, c.c., nella sua
originaria formulazione, tale patto è divenuto lecito in base alla modifica di
cui all'art. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella L.
4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito l'abrogazione delle disposizioni
legislative che prevedevano, tra l'altro, «il divieto di pattuire compensi parametrati
al raggiungimento degli obiettivi perseguiti». Il successivo comma 2-bis
dell'art. 2 cit., introdotto in sede di conversione, ha poi riscritto l'ultimo
comma dell'art. 2233 c.c., stabilendo l'obbligo di forma scritta, sotto pena di
nullità, per i patti conclusi tra gli avvocati e i clienti contenenti la regolazione
dei compensi professionali. La nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense introdotta dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, pur
affermando che la pattuizione dei compensi sia libera (art. 13, comma 3), ha
tuttavia esplicitamente previsto il divieto dei patti «con i quali l'avvocato percepisca
come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione
o della ragione litigiosa» (art. 13, comma 4), in tal modo reintroducendo il
divieto del patto di quota lite (Cass. civ., sez. un., 4 marzo 2021, n. 6002;
Cass. civ., sez. un., 6 luglio 2018, n. 17726; Cass. civ., sez. un., 25
novembre 2014, n. 25012), collocabile nel periodo intermedio tra la riforma di
cui al D.L. n. 223 del 2006 e la L. n. 247 del 2012.
Le Sezioni Unite hanno anche stabilito che l'aleatorietà del patto in questione «non esclude la possibilità di valutarne l'equità». In altri termini, la liceità in astratto di quell'accordo non esclude che in sede di giudizio disciplinare possa essere valutata la concretezza del caso specifico allo scopo di verificare se «la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio» (così Cass. civ., sez. un., n. 25012/2014, cit.).
Con riferimento, poi, al profilo riguardante il disconoscimento della sottoscrizione del patto di quota lite, va posta in rilevo la giurisprudenza consolidata di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 13 ottobre 2020, n. 22064; Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2013, n. 10231), secondo cui, dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza [id est del patto quota lite], è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. La querela di falso postula [nell'ipotesi di sua proposizione relativa a scrittura privata] che quest'ultima sia stata riconosciuta, volontariamente dal suo autore o che debba considerarsi legalmente come tale, e che il querelante intenda eliminare la sua efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c. o, almeno, voglia contestare la genuinità dell'inerente documento, ragion per cui la proponibilità della suddetta querela presuppone, in ogni caso, che la scrittura alla quale si rivolge sia stata sottoscritta, costituendo, invero, la sottoscrizione un suo elemento essenziale (Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2007, n. 18323).
La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità di essa al suo sottoscrittore, sicché la difformità tra l'imputabilità formale del documento e l'effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga ad un'intrinseca divergenza del contenuto, ma all'estrinseco collegamento dell'espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di contestazione e prova, ma soltanto con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querela di falso (in senso conforme Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 2012, n. 18664). Pertanto, l'istanza di verificazione non può che riguardare documenti originali, a nulla rilevando un disconoscimento effettuato nei confronti di una semplice copia fotostatica (Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2014, n. 9971).
Riferimenti Normativi: