Diritto processuale penale
Giudizio
21 | 02 | 2025
Le conseguenze derivanti dalla revoca immotivata della testimonianza precedentemente ammessa
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 7319 del 15 gennaio-21 febbraio 2025, la
seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione
della revoca immotivata della testimonianza, già in precedenza ammessa, e le
relative conseguenze.
Nel tempo si è sviluppato un contrasto giurisprudenziale
sulla decadenza dalla prova in caso di omessa citazione ad opera delle parti e
conseguente onere motivazionale da parte del giudice nonché in relazione alle
conseguenze della mancata citazione dei testi richiesti ed autorizzati a cura
della parte che ne avesse fatto richiesta.
Si era così sviluppato un primo orientamento secondo cui
andava escluso che la mancata citazione per l'udienza dei testi già ammessi
potesse determinare, per ciò solo, la decadenza dalla prova, "salvo che il
giudice, ritenendo la stessa superflua, non provvedesse motivatamente a
revocarla" (Cass. pen., sez. III, 22 ottobre 2008, n. 45450). In senso
analogo, Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2005, n. 30889; Cass. pen., sez. III, 12
luglio 2007, n. 36967; Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2010, n. 24302; Cass.
pen., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 13507; Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio
2013, n. 21602; Cass. pen., sez. V, 1° aprile 2014, n. 29562. Secondo tale
primo orientamento, l'ordinanza di revoca dei testi non citati non motivata
sulla superfluità degli stessi dà luogo a nullità a regime intermedio, da
eccepirsi immediatamente dalla parte presente, ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 182 e 183 c.p.p.. Per rispondere alla principale obiezione
conseguente a siffatta interpretazione, di rendere il processo vulnerabile
rispetto a pratiche dilatorie, vuoi intenzionali, vuoi causate da negligenza
defensionale, si è andato consolidando un orientamento di segno contrario
secondo il quale, in tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei
testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla
prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una
sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera
negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Cass. pen., sez. V,
20 gennaio 2010, n. 17351; in senso conforme, hanno affermato che in tali casi
legittimamente il giudice provvede a revocare l'ammissione dei testi: Cass.
pen., sez. V, 14 gennaio 2019, n. 20502; Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2019,
n. 46470; Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 46470 e Cass. pen., sez. VI,
21 novembre 2017, n. 594; Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2017, n. 22585; Cass.
pen., sez. II, 25 ottobre 2017, n. 51966; Cass. pen., sez. II, 22 giugno 2016,
n. 31964; Cass. pen., sez. VI, 7 gennaio 2015, n. 2324; Cass. pen., sez. II, 27
febbraio 2013, n. 14439; Cass. pen., sez. III, 7 marzo 2012, n. 28136.
Tale orientamento, da ultimo cristallizzato altresì nella pronuncia Cass. pen., sez. VI, 3 novembre 2020, n. 33163, risulta convincente in quanto il potere organizzativo della gestione delle udienze trova una specifica base normativa negli artt. 468, 495 e 496 c.p.p., e risulta del tutto coerente, sul piano sistematico, con i principi di ragionevole durata del processo e di oralità e immediatezza nell'assunzione delle prove: principi che risulterebbero vanificati se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti del processo. Si tratta in definitiva, di dare attuazione concreta al diritto della parte di difendersi provando, stabilito dall'art. 495, comma 2, c.p.p., in collegamento con il potere attribuito dal giudice dal comma 4 della medesima disposizione, di revocare le prove che risultino superflue, vuoi per ragioni attinenti al quadro probatorio delineatosi a seguito dell'istruttoria dibattimentale già espletata, vuoi alla luce dell'atteggiamento della stessa parte nei confronti della prova, indicativo di disinteresse e, conseguentemente di irrilevanza della stessa.
Così ricostruiti i due orientamenti, la Corte di Cassazione ha ritenuto preferibile il più recente in quanto diretto alla responsabilizzazione di tutte le parti del processo, al fine della tutela dei diritti dell'imputato e, attraverso essi, della funzione giudiziale nel processo esercitata.
Riferimenti Normativi: