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Diritto processuale penale

Esecuzione

21 | 02 | 2025

Giudizio abbreviato: il procedimento per la concessione della «diminuente esecutiva»

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 7356 del 6-21 febbraio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la disposizione dell'art. 442 c.p.p. è stata modificata mediante l'introduzione del comma 2-bis, per effetto dell'art. 24, lett. c), D.L.vo n. 150 del 2022, in conseguenza del quale quando l'imputato o il suo difensore non propongono impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena irrogata è ulteriormente ridotta nella misura di un sesto dal giudice dell'esecuzione.

Tale disposizione veniva introdotta in ossequio all'art. 1, comma 10, lett. b), n. 2, L. 27 settembre 2021, n. 137, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», che imponeva al legislatore delegato di «prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione». Nella stessa direzione, inequivocabilmente deflattiva, occorre richiamare la previsione dell'art. 1 comma 10, lett. a), n. 1, L. n. 137 del 2021, che impone al legislatore delegato di «modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale». Chiarita la natura esclusivamente deflattiva della diminuente esecutiva introdotta dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., per le ipotesi di reati giudicati con le forme del rito abbreviato, occorre stabilire attraverso quale sequenza procedimentale è possibile concedere tale beneficio dosimetrico al soggetto che rinuncia a proporre impugnazione. La Relazione illustrativa del "Decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizione per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" indica quale modello processuale da seguire quello del rito de plano derivante dal combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p.. Tali conclusioni discendono dal passaggio della Relazione illustrativa della "Riforma Cartabia", esplicitato a pagina 135, nel cui nel secondo capoverso si afferma in termini inequivocabili: «All'art. 676 c.p.p. è conseguentemente inserita la nuova competenza del giudice dell'esecuzione, secondo il rito de plano». Deve, tuttavia, evidenziarsi che l'assetto procedimentale prefigurato dalla Relazione illustrativa della "Riforma Cartabia" è mutato a seguito della modifica dell'art. 676, comma 1, c.p.p., al quale è stati aggiunto il comma 3-bis, operata dall'art. 2, comma 1, lett. dd), D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». La nuova formulazione dell'art. 676, comma 3-bis, c.p.p., infatti, prevede: «Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2- bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile». La disposizione in questione, dunque, esclude dalla disciplina dell'art. 676, comma 1, c.p.p., che prevede il procedimento di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p. la materia della diminuente esecutiva, che colloca in un diverso e autonomo ambito processuale, nel quale non vi è alcun riferimento esplicito al procedimento de plano. Ne discende che il trasferimento in una sede processuale diversa da quella originaria - ovvero quella disciplinata dal novellato art. 676, comma 3-bis, c.p.p. - della regola attributiva della competenza, relativa alle ipotesi di cui all'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., in assenza di richiami espressi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., non consente di ritenere applicabile la procedura de plano per concedere la diminuente esecutiva in esame. Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale prefigurata dal novellato art. 676, comma 3-bis, c.p.p., è evidente che, nel caso di specie, andava applicata la regola generale prevista dalla disposizione dell'art. 666 c.p.p., che, inserita tra le disposizioni generali sull'esecuzione penale, ha la funzione di regolare la forma dei procedimenti celebrati in quella sede, fatta eccezione per le ipotesi in cui la procedura de plano – al contrario di quanto riscontrabile nel caso di specie – sia specificamente prevista quale fase preliminare dell'ordinario procedimento camerale (tra le altre, Cass. pen., sez. I, 17 novembre 1999, n. 5495; Cass. pen., sez. I, 5 marzo 1996 n. 1461). Ne discende che deve ritenersi affetta da nullità assoluta, rilevante ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p. e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, provvedendo de plano, respinga un'incidente di esecuzione presentato al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 666 c.p.p. In questa cornice, non può non rilevarsi che, dall'esame degli atti processuali, risulta che, nel caso in esame, pur non vedendosi in un'ipotesi compresa nell'alveo applicativo di cui all'art. 666 c.p.p., non vi era stata la fissazione dell'udienza camerale e, quindi, nessun avviso era stato notificato alle parti del procedimento. Questa omissione concretizza una nullità assoluta e insanabile, attinente alla partecipazione necessaria del difensore, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che non veniva messo nelle condizioni di partecipare all'udienza nella quale veniva respinta l'istanza di concessione della diminuente esecutiva di cui all'art. 442, comma 2 bis, c.p.p. presentata nell'interesse del condannato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 442, c.p.p.
  • Art. 676, c.p.p.