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Diritto amministrativo

Edilizia e Urbanistica

30 | 09 | 2021

Il vincolo cimiteriale quale vincolo assoluto di inedificabilità

Cristina Tonola

La sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 819 del 30 settembre 2021, ha ribadito che, a fronte di un vincolo assoluto di inedificabilità, quale quello cimiteriale, non è possibile alcun condono o sanatoria dell’opera abusivamente realizzata.

In generale, è consolidato il principio secondo il quale sussiste l'impossibilità giuridica di formazione di un provvedimento tacito di assenso su domande di sanatoria edilizia relative a immobili ricadenti in aree sottoposte a vincoli per l’ipotesi della mancanza di espresso parere favorevole, giacché il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole della competente autorità (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933; Cons. Stato, sez. II, 29 dicembre 2020, n. 8469).

Nell'ipotesi di vincolo cimiteriale, in particolare, le norme che lo disciplinano (art. 338, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 57, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) impongono di definirlo quale vincolo assoluto ex lege. Tale insuperabile vincolo di inedificabilità risponde all’esigenza di tutelare e salvaguardare i plurimi interessi pubblici che il legislatore ha considerato assolutamente prevalenti a fronte di qualsivoglia interesse di natura privatistica. Esso nasce, in primo luogo, dalla necessità di tutelare il rispetto e la sacralità del culto dei defunti; a questa esigenza si accompagnano esigenze di natura sanitaria, nonché la considerazione della possibilità che in futuro possa essere necessario espandere l’area territoriale destinata alle sepolture. Si tratta di un vincolo che trova fondamento nell’immaginario collettivo più profondo della comunità e che il legislatore ha deciso di tutelare optando per una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto. La giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 24 maggio 1996, n. 8553) è concorde nel ritenere che, in tema di inedificabilità assoluta, il divieto di costruzione investe sia i nuovi edifici sia le opere che comportino un'alterazione dei volumi o delle superfici dei manufatti esistenti; la deroga al divieto di costruzione di nuovi edifici nel raggio di duecento metri dal perimetro dei cimiteri è consentita unicamente con riguardo all'esecuzione di un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, con esclusione, quindi, dell'edilizia residenziale privata (Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2020, n. 5507). 

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4692; Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2021, n. 5458) ha ribadito che: 

a) il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici; 

b) il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale; 

c) il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti. 

A fronte di tale vincolo assoluto, concludono i giudici amministrativi, non è possibile ottenere alcun condono o sanatoria dell’opera abusivamente realizzata: il vincolo di rispetto cimiteriale preclude il rilascio della concessione edilizia, anche in sanatoria ai sensi dell'art. 33, L. 28 febbraio 1985, n. 47, senza necessità di valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 338, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
  • Art. 33, L. 28 febbraio 1985, n. 47
  • Art. 57, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285