Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
30 | 09 | 2021
La detenzione ai fini dell’espulsione dello straniero, se non rispetta le disposizioni di cui all’art. 5 CEDU, viola il suo diritto alla libertà e alla sicurezza
Denise Campagna
La
quinta sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza
del 30 settembre 2021, ha condannato l’Ucraina per aver violato i commi 1, 4 e
5 dell’art 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela il
diritto alla libertà e alla sicurezza.
Il
ricorrente – all’epoca dei fatti privo dei documenti di identità – è stato
detenuto in Ucraina ai fini dell’espulsione dal paese; egli ha dedotto la
contrarietà della sua detenzione al comma 1, lett. (f) dell’art. 5, la mancata
possibilità di disporre di un mezzo di ricorso efficace per contestarne l’illegittimità
nonché di ricevere un risarcimento, in violazione dei commi 4 e 5 dell’articolo
in questione.
Secondo
quanto affermato dal ricorrente, la sua detenzione è stata illegale poiché le
autorità ucraine avrebbero dovuto essere consapevoli – fin dall’inizio – che non
avrebbero potuto espellerlo considerato che era privo dei documenti di
identità; la sua detenzione, poi, non era necessaria e non è stata vagliata la
possibilità di adottare delle misure meno restrittive. Le autorità nazionali
non hanno nemmeno gestito le procedure relative alla sua espulsione con la dovuta
diligenza.
Nonostante
il ricorrente abbia proposto un ricorso per esaminare la legittimità della sua
detenzione, l’Alto Tribunale Amministrativo ucraino lo ha ingiustificatamente
respinto: prima di una riforma legislativa avvenuta nel 2017, non c’era infatti
nessuna procedura di riesame periodico delle detenzioni legate all’immigrazione
nel diritto interno. Il ricorrente, inoltre, non ha potuto esercitare il suo
diritto di ottenere il risarcimento che spetta a ogni persona vittima di
arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni dell’art. 5
della Convenzione.
La
Corte Europea ha osservato che le autorità ucraine hanno dovuto ovviamente affrontare
una sfida considerevole nell'organizzare l'espulsione del ricorrente perché gli
mancavano i documenti di identità. Tuttavia, non è stata fornita alcuna
spiegazione del motivo per cui le autorità – che erano a conoscenza delle
affermazioni del ricorrente circa la sua nazionalità russa fin dall'inizio
della sua detenzione – hanno impiegato quasi undici mesi per contattare
l'Ambasciata russa per tentare di ottenere un documento di viaggio per lui. Questa
considerazione ha portato i giudici di Strasburgo a concludere che le autorità
ucraine non hanno gestito con la dovuta diligenza il procedimento relativo all’espulsione
del ricorrente (si veda, per esempio, Auad c. Bulgaria, n. 46390/10, §§ 128-35,
11 ottobre 2011, Amie e altri c. Bulgaria, n. 58149/08, §§ 74-79, 12 febbraio
2013, e Aden Ahmed c. Malta, n. 55352/12, §§ 144-46, 23 luglio 2013) e ciò in
violazione del comma 1 dell’art. 5 della Convenzione.
La
CEDU ha successivamente affermato che è stato violato anche il comma 4 di tale articolo,
relativo al diritto di ogni persona privata della libertà mediante arresto o
detenzione di presentare un ricorso a un tribunale che decida entro un breve
termine sulla legittimità della detenzione: il Governo ucraino non ha dimostrato
l’esistenza di una procedura nel diritto interno (prima della riforma del 2017)
che permettesse l’esame della legittimità della detenzione sulla base degli
elementi emersi in seguito a quella ordinata per il ricorrente; elementi
relativi, per esempio, agli sviluppi delle procedure di espulsione (cfr. Azimov
c. Russia, n. 67474/11, §§ 151-55, 18 aprile 2013, e R. c. Russia, n. 11916/15,
§§ 99-101, 26 gennaio 2016, per ulteriori riferimenti).
Per quanto riguarda il diritto a una riparazione che spetta ad ogni persona vittima di arresto o detenzione in violazione di una delle disposizioni previste dall’art. 5, è stata ravvisata un’analogia con altri casi già sottoposti alla Corte Europea dai quali è emerso che non esiste nell’ordinamento ucraino non esiste alcun diritto a tale tipologia di risarcimento; questa lacuna costituisce una violazione del comma 5 dell’articolo in questione (si veda, per esempio, Korban c. Ucraina, n. 26744/16, §§ 201 and 202, 4 luglio 2019). L’Ucraina, per la violazione dei commi 1, 4 e 5 dell’art. 5 della Convenzione, è stata condannata al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale.
Riferimenti Normativi: