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Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

30 | 09 | 2021

La detenzione ai fini dell’espulsione dello straniero, se non rispetta le disposizioni di cui all’art. 5 CEDU, viola il suo diritto alla libertà e alla sicurezza

Denise Campagna

La quinta sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 30 settembre 2021, ha condannato l’Ucraina per aver violato i commi 1, 4 e 5 dell’art 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza.

Il ricorrente – all’epoca dei fatti privo dei documenti di identità – è stato detenuto in Ucraina ai fini dell’espulsione dal paese; egli ha dedotto la contrarietà della sua detenzione al comma 1, lett. (f) dell’art. 5, la mancata possibilità di disporre di un mezzo di ricorso efficace per contestarne l’illegittimità nonché di ricevere un risarcimento, in violazione dei commi 4 e 5 dell’articolo in questione.

Secondo quanto affermato dal ricorrente, la sua detenzione è stata illegale poiché le autorità ucraine avrebbero dovuto essere consapevoli – fin dall’inizio – che non avrebbero potuto espellerlo considerato che era privo dei documenti di identità; la sua detenzione, poi, non era necessaria e non è stata vagliata la possibilità di adottare delle misure meno restrittive. Le autorità nazionali non hanno nemmeno gestito le procedure relative alla sua espulsione con la dovuta diligenza.

Nonostante il ricorrente abbia proposto un ricorso per esaminare la legittimità della sua detenzione, l’Alto Tribunale Amministrativo ucraino lo ha ingiustificatamente respinto: prima di una riforma legislativa avvenuta nel 2017, non c’era infatti nessuna procedura di riesame periodico delle detenzioni legate all’immigrazione nel diritto interno. Il ricorrente, inoltre, non ha potuto esercitare il suo diritto di ottenere il risarcimento che spetta a ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni dell’art. 5 della Convenzione.

La Corte Europea ha osservato che le autorità ucraine hanno dovuto ovviamente affrontare una sfida considerevole nell'organizzare l'espulsione del ricorrente perché gli mancavano i documenti di identità. Tuttavia, non è stata fornita alcuna spiegazione del motivo per cui le autorità – che erano a conoscenza delle affermazioni del ricorrente circa la sua nazionalità russa fin dall'inizio della sua detenzione – hanno impiegato quasi undici mesi per contattare l'Ambasciata russa per tentare di ottenere un documento di viaggio per lui. Questa considerazione ha portato i giudici di Strasburgo a concludere che le autorità ucraine non hanno gestito con la dovuta diligenza il procedimento relativo all’espulsione del ricorrente (si veda, per esempio, Auad c. Bulgaria, n. 46390/10, §§ 128-35, 11 ottobre 2011, Amie e altri c. Bulgaria, n. 58149/08, §§ 74-79, 12 febbraio 2013, e Aden Ahmed c. Malta, n. 55352/12, §§ 144-46, 23 luglio 2013) e ciò in violazione del comma 1 dell’art. 5 della Convenzione.

La CEDU ha successivamente affermato che è stato violato anche il comma 4 di tale articolo, relativo al diritto di ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione di presentare un ricorso a un tribunale che decida entro un breve termine sulla legittimità della detenzione: il Governo ucraino non ha dimostrato l’esistenza di una procedura nel diritto interno (prima della riforma del 2017) che permettesse l’esame della legittimità della detenzione sulla base degli elementi emersi in seguito a quella ordinata per il ricorrente; elementi relativi, per esempio, agli sviluppi delle procedure di espulsione (cfr. Azimov c. Russia, n. 67474/11, §§ 151-55, 18 aprile 2013, e R. c. Russia, n. 11916/15, §§ 99-101, 26 gennaio 2016, per ulteriori riferimenti).

Per quanto riguarda il diritto a una riparazione che spetta ad ogni persona vittima di arresto o detenzione in violazione di una delle disposizioni previste dall’art. 5, è stata ravvisata un’analogia con altri casi già sottoposti alla Corte Europea dai quali è emerso che non esiste nell’ordinamento ucraino non esiste alcun diritto a tale tipologia di risarcimento; questa lacuna costituisce una violazione del comma 5 dell’articolo in questione (si veda, per esempio, Korban c. Ucraina, n. 26744/16, §§ 201 and 202, 4 luglio 2019). L’Ucraina, per la violazione dei commi 1, 4 e 5 dell’art. 5 della Convenzione, è stata condannata al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 5 CEDU