Diritto civile

Contratti

19 | 02 | 2025

Per l’offerta fuori sede di strumenti e prodotti finanziari e servizi d'investimento non è previsto alcun obbligo di evidenziazione grafica o particolare forma redazionale della clausola di recesso

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 4282 del 19 febbraio 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 5, D.L.vo n. 50 del 1992, relativo ai contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali – il quale impone all'operatore commerciale d'informare per iscritto il consumatore del diritto di recesso attribuitogli dall'art. 4 del medesimo decreto, nonché delle condizioni, delle modalità e dei termini previsti per il suo esercizio, individuando puntualmente la sede in cui dev'essere adempiuto l'obbligo informativo, e prescrivendo, a tal fine, un'indicazione separata dalle altre clausole contrattuali e l'utilizzazione di caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento – non sono riferibili all'offerta fuori sede di strumenti e prodotti finanziari e servizi d'investimento. E ciò sia in virtù del carattere ...

Vuoi continuare a leggere?

Accedi

NJus costituisce uno strumento indispensabile per l'aggiornamento del professionista e per la preparazione di esami e concorsi: i contributi, dal taglio pratico-operativo, si caratterizzano per la eccezionale tempestività e chiarezza espositiva.

Il gruppo di lavoro di NJus, annotando quotidianamente sino a 15 provvedimenti delle Corti Superiori depositati quello stesso giorno, offre una informazione giuridica autorevole e di qualità senza pari.