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Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

18 | 02 | 2025

Il principio del legittimo affidamento

Giovanna Suriano

Con sentenza n. 1305 del 18 febbraio 2025, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che il principio del legittimo affidamento (figura pretoria di matrice comunitaria), come chiarito dalla giurisprudenza ha la funzione di consentire un’eccezione all’applicazione di una regola di diritto positivo cui permette di derogarvi senza contestarne la validità.

Tale principio costituisce il corollario del principio della certezza del diritto, che esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario e consente la deroga alla regola di diritto positivo qualora una sua applicazione produca conseguenze irragionevoli a causa di un comportamento tenuto dall’autorità comunitaria in un determinato caso di specie.

La tutela del legittimo affidamento riveste, quindi, in effetti notevole importanza, seppure data la natura derogatoria ed eccezionale della applicazione viene ad essere limitata ad ipotesi del tutto marginali di errori imputabili alle autorità comunitarie (Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2015, n. 2848).

In tale ottica la Corte di Giustizia ha affermato che “per quanto riguarda il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, esso si estende, quale corollario del principio della certezza del diritto, ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 3 giugno 2021, in causa C-39/20).

La giurisprudenza amministrativa ha inoltre precisato che la tutela del legittimo affidamento è subordinata a tre condizioni: la prima ha natura oggettiva, e riguarda il vantaggio che la parte consegue dalla situazione giuridica apparente (creata dal comportamento positivo della P.A.); in secondo luogo, è necessario che la parte intenda difendere un’utilità ottenuta in buona fede; infine, che la situazione di cui si chiede tutela si sia consolidata nel tempo, evidenziando una sicura stabilità (Cons. Stato, sez. II, 27 marzo 2023, n. 3112).

Nel caso di specie – ha concluso il Consiglio di Stato – non risulta ravvisabile l’esistenza di nessuno dei predetti elementi; infatti, l’Amministrazione non ha posto in essere alcun atto o comportamento in grado di generare una posizione di vantaggio in modo certo e univoco a favore della società ricorrente.