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Lavoro

29 | 09 | 2021

I criteri per la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 26452 del 29 settembre 2021, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ricordato che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime e il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista.

Tale principio si applica anche nel caso in cui il rapporto trovi la sua origine in una legge che ne abbia previsto o favorito l'instaurarsi, dovendosi anche in tale ipotesi accertare se il rapporto, pur sorto in base ad una volontà che, dando attuazione alla legge, ne abbia recepito anche la qualificazione, abbia poi avuto una esecuzione che, per la sua diversità dalla previsione normativa, esprima una nuova sopravvenuta volontà negoziale, la quale conferisca nuovo contenuto al rapporto (vedi Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2003, n. 16119; Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2014, n. 22289); in tal senso, il procedimento ermeneutico cui rimandano i ricordati dicta, è stato ritenuto applicabile anche alla ipotesi di contratto di lavoro a progetto, normativamente delineato come forma particolare di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 61, D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276 (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.22289/2014 cit.; Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 2013, n. 15922).

Di tutto ciò ha tenuto conto la Corte d'appello la quale, all'esito dello scrutinio delle acquisizioni probatorie, è pervenuta al convincimento che le caratteristiche del rapporto di lavoro erano maggiormente confacenti alla nozione della parasubordinazione, avendo l'appellante svolto prestazioni lavorative inserite in un'ampia organizzazione "caratterizzata nel caso in esame da una chiara continuità nel tempo e nella messa a disposizione delle energie lavorative"; nel riferirsi al progetto di lavoro, ha evidenziato che esso non appariva enunciato nel contratto sottoscritto dalle parti, onde rinveniva applicazione la sanzione della conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato ex art. 69, comma 1, D.L.vo n.276/2003 cit.; in tal senso si è conformata all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ammettere la conversione di una mera collaborazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato, in mancanza di progetto, non contraddice principi superiori né costituzionali; si tratta di realizzare una parificazione di disciplina, di garantire uno standard di trattamento minimo per rapporti continuativi (in mancanza di progetto) e connotati da una comune subordinazione di tipo economico; e ciò rientra nella potestà del legislatore oltre ad apparire giustificato, in ragione della comune appartenenza all'area della "dipendenza economica" e della connessione funzionale delle stesse prestazioni lavorative continuative con l'impresa altrui (in ragione cioè della esistenza della parasubordinazione in capo al co.co.co.). 

L'assenza del progetto prevista dal comma 1 dell'art. 69 (da interpretare, in base all'art. 24, L. 28 giugno 2012, n. 92, nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), concretizza il venir meno dell'elemento costitutivo della fattispecie legale, che si caratterizza proprio in virtù dell'esistenza di uno specifico progetto con i requisiti e le caratteristiche dettati dalla legge; e tale ipotesi ricorre sia quando non sia stata provata mediante la produzione del contatto o l'espletamento delle prove ammissibili la pattuizione di alcun progetto (così come nella specie), sia quando il progetto effettivamente pattuito non sia conforme alle sue caratteristiche, difettando gli elementi di specificità e autonomia che sono ritenuti necessari (vedi sul punto Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2017, n. 8142).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 61, D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276
  • Art. 24, L. 28 giugno 2012, n. 92