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Diritto civile

Persone e Famiglia

13 | 02 | 2025

Adeguatezza ed effettività delle misure adottate dalle autorità nazionali per la tutela del diritto al rispetto della vita familiare del genitore non affidatario

Simone Panosetti

Con sentenza del 13 febbraio 2025, relativa alla causa L. D. c. Polonia, la prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito ulteriormente i parametri di adeguatezza ed effettività cui gli Stati firmatari della Convenzione devono attenersi nell’adozione di atti inerenti a procedimenti relativi alla definizione di controversie per l’affidamento di un figlio minore, con particolare riguardo alla tutela del diritto al rispetto della vita familiare del genitore non affidatario, garantito dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritto dell’uomo e delle libertà fondamentali – di seguito «CEDU». Come emerge dall’orientamento costante della Corte di Strasburgo, l’ambito di applicazione dell’art. 8 si estende alle misure che uno Stato è tenuto ad adottare per garantire o anche solo facilitare il ricongiungimento tra un genitore non affidatario e il proprio figlio; lo Stato, dunque, non è vincolato da una obbligazione di mezzi, bensì di risultato (v. Krasicki c. Polonia, n. 17254/11, §§ 83 e 85, 15 aprile 2014). È necessario, infatti, che quest’ultimo sia incardinato tra due esigenze fondamentali da contemperare l’una con l’altra: la tutela della vita familiare del genitore non affidatario e i “best interests of the child” (v. E.K. c. Latvia, n. 25942/20, §§ 73-75, 13 aprile 2023).

Nell’ambito di siffatti procedimenti, la Corte ha indicato, in particolare, due profili rilevanti al fine di valutare la diligenza di uno Stato nell’adozione delle misure necessarie per salvaguardare i diritti tutelati dal citato art. 8: l’adeguatezza e l’effettività. Per quanto concerne il primo elemento della disamina dei giudici, particolare significato assume il tempo, il cui decorso potrebbe dar luogo a conseguenze irrimediabili per le relazioni che intercorrono tra il minore e il genitore presso cui non è collocato (v. Malec c. Polonia, n. 28623/12, §§ 67, 28 giugno 2016). Sebbene, infatti, il protrarsi nel tempo di un tale procedimento ben possa essere giustificato da ragioni procedurali nazionali, ciò, tuttavia, deve essere temperato da ragioni sostanziali, con particolare riguardo allo stato del minore e, di conseguenza, alle ricadute che potrebbero riscontrarsi nel rapporto tra questi e il genitore non affidatario, nonché al contegno processuale delle parti, la mancata collaborazione delle quali potrebbe rappresentare l’esistenza di un ulteriore rischio che ostacoli la tutela del minore. D’altronde, la mancanza di cooperazione tra genitori separati non costituisce una circostanza di per sé idonea ad esentare le autorità nazionali dalle obbligazioni positive di cui all’art. 8 della CEDU, come chiarito dalla Corte; ciò, piuttosto, impone a dette autorità l’obbligo di conciliare gli interessi confliggenti delle parti, tenendo, ad ogni modo, in massima considerazione i preminenti interessi del minore.

Sotto il profilo dell’effettività, inoltre, la Corte ha riconosciuto un significativo nesso di continuità tra il ritardo nell’adozione di misure adeguate da parte di uno Stato, in violazione dell’art. 8 della CEDU, e la difficoltà – se non anche impossibilità – che ne consegue nell’attuazione del relativo provvedimento.  Omissioni da parte delle autorità nazionali relativamente alla definizione di aspetti di dettaglio di misure indirizzate ai genitori del minore in merito al quale il procedimento verte, unite al decorso del tempo, possono, infatti, integrare una violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione nella misura in cui la carenza del relativo provvedimento sia idonea ad impedirne od ostacolarne l’esecuzione; integra altresì una violazione della Convenzione l’astensione da parte delle autorità nazionali competenti dall’adozione di provvedimenti atti a rendere esecutiva una sentenza nei confronti della parte inadempiente, specie se questa ha mostrato nel corso del giudizio una evidente tendenza a non osservare le decisioni che sono state predisposte nei suoi confronti. Lo Stato è, infatti, tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per facilitare i contatti tra il minore e il genitore che possono essere ragionevolmente richieste nelle particolari circostanze di ciascun caso; per l’instaurazione di un rapporto tra un genitore non affidatario separato e il proprio figlio, in particolare, potrebbe non essere possibile rimodulare immediatamente le modalità dell’affidamento, rendendosi necessaria a tal fine l’adozione di misure progressive e preparatorie (v. E.K. c. Lettonia, n. 25942/20, §§ 75 e 76, 13 aprile 2023).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 8, c.e.d.u.