Diritto processuale penale
Indagini preliminari
13 | 02 | 2025
Violenza domestica: la Corte EDU sulla inerzia della autorità giudiziaria di fronte alla gravità degli abusi denunciati dalle vittime
Isabella Tokos
Con sentenza del 13 febbraio 2025, relativa alla causa P.P.
c. Italia, la prima sezione della Corte EDU si è pronunciata in merito all’impunità
totale del reo in indagini penali in materia di violenza domestica a causa
della mancanza di tempestività e diligenza imputabile alle autorità, in
violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali («Convenzione EDU» o «CEDU») nel suo
aspetto procedurale.
Innanzitutto la Corte ha rinviato ai principi generali relativi all’applicabilità dell’art. 3 della Convenzione EDU, così come enunciati nella sentenza De Giorgi c. Italia (n. 23735/19, §§ 40-43, 16 giugno 2022), rilevando che il fenomeno della violenza domestica non è considerato limitato alla sola violenza fisica, ma comprende, tra l’altro, la violenza psicologica e le molestie (v. Buturugă c. Romania, n . 56867/15, § 74, 11 febbraio 2020), le minacce (v. Tunikova e altri c. Russia, nn. 55974/16 e altri 3, § 119, 14 dicembre 2021) e la paura di ulteriori aggressioni (v. Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, § 54, 28 maggio 2013; TM e CM c. Repubblica di Moldavia, n. 26608/11, § 41, 2 gennaio 2014; Volodina c. Russia, n. 41261/17, § 75, 9 luglio 2019). Sulla base dei principi generali relativi all’efficacia dell’indagine penale sulla violenza domestica già riassunti nella sentenza MS. c. Italia (n. 32715/19, §§ 134-139, 7 luglio 2022), la Corte ha ritenuto che gli Stati hanno l'obbligo positivo di istituire e di far rispettare efficacemente un sistema di repressione di tutte le forme di violenza domestica e di fornire sufficienti garanzie procedurali alle vittime (si vedano, Opuz c. Turchia, n. 33401/02, § 145, CEDU 2009; Bălşan c. Romania, n. 49645/09, § 57 in fine, 23 maggio 2017) e ha sottolineato la particolare diligenza richiesta nella gestione delle denunce di violenza domestica, considerando che le specificità dei casi di violenza domestica, come riconosciute dalla Convenzione di Istanbul, debbano essere prese in considerazione nelle procedure nazionali. In merito alla durata irragionevole dei tempi procedurali, la Corte ha ricordato di aver già concluso che, nel trattamento giurisdizionale delle controversie relative alla violenza contro le donne, spetta alle autorità nazionali tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità, sia morale, fisica e/o materiale, della vittima e valutare la situazione di conseguenza, il più rapidamente possibile (si legga M.S. c. Italia, già menzionata, § 142). Le autorità devono agire, secondo la Corte, con sufficiente tempestività e ragionevole diligenza, senza omettere di condurre le indagini e garantendo che l’autore dei reati sia perseguito e punito senza indebito ritardo, fornendo così una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalle vittime. La totale impunità dell’indagato dovuta alla prescrizione delle fattispecie criminose contestate, maturata per l’eccessiva durata del procedimento, rappresenta, secondo la Corte, il risultato del fallimento delle autorità. Nel sopra menzionato caso M.S. c. Italia (§ 144), la Corte aveva già ritenuto che l'obiettivo di una protezione effettiva contro i maltrattamenti, compresa la violenza domestica, non può essere ritenuto compromesso quando il procedimento penale venga chiuso per prescrizione dei reati addebitati (v. Valiulienė c. Lituania, n. 33234/07, § 85, 26 marzo 2013), posto che questa conclusione non modifica il fatto che il risarcimento dei danni possa essere concesso anche per reati prescritti; la Corte ha ribadito, pertanto, che i reati relativi alla violenza domestica devono essere inclusi, anche se commessi da privati, tra i reati più gravi per i quali, in osservanza degli obblighi procedurali derivanti dall’art. 3, secondo la giurisprudenza della Corte, le indagini non si possano concludere per prescrizione a causa dell’inattività delle autorità. Spetta a ciascuno Stato membro organizzare il proprio sistema giudiziario in modo tale da consentire ai propri tribunali di soddisfare i requisiti della Convenzione, in particolare quelli sanciti dagli obblighi derivanti dall'art. 3 della Convenzione EDU. La Corte, inoltre, ha evidenziato con preoccupazione gli effetti congiunti delle specificità del regime prescrizionale italiano e delle dilazioni procedimentali, condividendo le preoccupazioni del GREVIO (il «Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica», del Consiglio d'Europa, organismo specializzato indipendente incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati contraenti) secondo cui questi fattori comportano la prescrizione di un numero significativo di casi nel campo della violenza domestica, soprattutto per casi di maltrattamenti, molestie e violenza sessuale (si veda ancora: MS c. Italia, § 147). La Corte, infine, ha ricordato che si aspetta dagli Stati una particolare severità nel sanzionare i responsabili di violenze domestiche, poiché in gioco non vi è soltanto la responsabilità penale individuale degli autori. Le autorità giudiziarie interne non devono in alcun caso mostrarsi inclini a lasciare impunite violazioni dell'integrità fisica e morale delle persone. È inoltre dovere dello Stato contrastare il senso di impunità di cui gli aggressori potrebbero ritenersi beneficiari e mantenere la fiducia e il sostegno del pubblico nello Stato di diritto, al fine di prevenire qualsiasi apparenza di tolleranza o di collusione da parte delle autorità nei confronti degli atti di violenza (Okkalı c. Turchia, n. 52067/99, § 65, CEDU 2006-XII). Un sistema in cui la prescrizione rimanga strettamente connessa all'azione giudiziaria, anche dopo l'avvio del procedimento, unito a un’inerzia giudiziaria nel processo penale incompatibile con il quadro normativo dalla Corte esposto, non può ritenersi conforme ai requisiti dell'art. 3 della Convenzione (v. MS c. Italia, § 150).
Riferimenti Normativi: