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Diritto processuale penale

Indagini preliminari

03 | 12 | 2020

In caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non sussiste l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore

Valerio de Gioia

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza 25 novembre 2020 (dep. 3 dicembre 2020), n. 34355, ha dato continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, per l'attuazione dell'alcoltest, non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento.

Secondo i giudici di legittimità, l’avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., è previsto nell'ambito del procedimento volto a verificare la sussistenza dello stato di ebbrezza e l'eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell'atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall'art. 186, comma 7, C.d.S.

L'art. 354 c.p.p., riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove adopera la locuzione "nel procedere al compimento degli atti", indica chiaramente che ci si accinge a compiere l'atto, nella specie di rilevazione dell'alcolemia mediante etilometro, e dunque, se ci si sta apprestando a compiere l'atto significa che l'interessato vi ha acconsentito; il rifiuto eventuale – e con esso il reato istantaneo di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7 – viene prima e rende superfluo l’avvertimento funzionale al compimento di un atto che non potrà essere eseguito in ragione del rifiuto da parte di chi vi si poteva sottoporre.

Secondo la Corte di Cassazione, a favore di siffatta interpretazione milita anche il testo dell'art. 379, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada che, disciplinando l’accertamento della guida in stato di ebbrezza e le modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, prevede quanto segue: "Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida".

La lettera della norma regolamentare, che indica le modalità di effettuazione del test – misurazione della concentrazione di alcool nell'area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti –, chiarisce, attraverso l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva “ovvero”, l'alternativa fra l'ipotesi dell'accertamento e quella del rifiuto, sicché se si deve dare atto delle circostanze sintomatiche "Nel procedere agli accertamenti" ovvero in caso di "rifiuto opposto dall'interessato", significa che il rifiuto precede l'inizio del compimento dell'atto cui è rivolto il procedimento per il quale deve realizzarsi la garanzia difensiva di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p..

Conclusivamente, l'obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilometrico, essendo il reato perfezionato nel momento dell'espressione della volontà di sottrarsi all'atto assistito dalla garanzia dell'avviso di farsi assistere da un difensore. 

La sentenza in esame rende ancora più evidente il contrasto esistente con l'orientamento espresso, anche più di recente, da altre pronunce dei giudici di legittimità (v., da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2020, n. 13493), nelle quali invece si è statuito che l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche laddove l'interessato rifiuti di sottoporsi all'accertamento (Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2017, n 34383).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 114 disp. att. c.p.p.
  • Art. 354 c.p.p.
  • Art. 186, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)