Diritto processuale penale
Indagini preliminari
03 | 12 | 2020
In caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non sussiste l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore
Valerio de Gioia
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
25 novembre 2020 (dep. 3 dicembre 2020), n. 34355, ha dato continuità
all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di dare avviso al
conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, per l'attuazione
dell'alcoltest, non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento.
Secondo i giudici di legittimità, l’avvertimento di cui
all'art. 114 disp. att. c.p.p., è previsto nell'ambito del procedimento volto a
verificare la sussistenza dello stato di ebbrezza e l'eventuale presenza del
difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell'atto in questione,
in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti
della persona sottoposta alle indagini.
Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando
si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcoltest ma a questo
punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato
sanzionato dall'art. 186, comma 7, C.d.S.
L'art. 354 c.p.p., riguardante gli accertamenti urgenti
demandati alla polizia giudiziaria, laddove adopera la locuzione "nel
procedere al compimento degli atti", indica chiaramente che ci si accinge
a compiere l'atto, nella specie di rilevazione dell'alcolemia mediante
etilometro, e dunque, se ci si sta apprestando a compiere l'atto significa che
l'interessato vi ha acconsentito; il rifiuto eventuale – e con esso il reato
istantaneo di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7 – viene prima e rende superfluo
l’avvertimento funzionale al compimento di un atto che non potrà essere
eseguito in ragione del rifiuto da parte di chi vi si poteva sottoporre.
Secondo la Corte di Cassazione, a favore di siffatta
interpretazione milita anche il testo dell'art. 379, comma 3, del Regolamento
di esecuzione ed attuazione del codice della strada che, disciplinando l’accertamento
della guida in stato di ebbrezza e le modalità di verbalizzazione da parte
degli operanti, prevede quanto segue: "Nel procedere ai predetti
accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto
dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di
indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., le circostanze
sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare
dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida".
La lettera della norma regolamentare, che indica le modalità
di effettuazione del test – misurazione della concentrazione di alcool
nell'area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti –,
chiarisce, attraverso l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva “ovvero”,
l'alternativa fra l'ipotesi dell'accertamento e quella del rifiuto, sicché se
si deve dare atto delle circostanze sintomatiche "Nel procedere agli
accertamenti" ovvero in caso di "rifiuto opposto dall'interessato",
significa che il rifiuto precede l'inizio del compimento dell'atto cui è
rivolto il procedimento per il quale deve realizzarsi la garanzia difensiva di
cui all'art. 114 disp. att. c.p.p..
Conclusivamente, l'obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilometrico, essendo il reato perfezionato nel momento dell'espressione della volontà di sottrarsi all'atto assistito dalla garanzia dell'avviso di farsi assistere da un difensore.
La sentenza in esame rende ancora più evidente il contrasto esistente con l'orientamento espresso, anche più di recente, da altre pronunce dei giudici di legittimità (v., da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2020, n. 13493), nelle quali invece si è statuito che l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche laddove l'interessato rifiuti di sottoporsi all'accertamento (Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2017, n 34383).
Riferimenti Normativi: