Diritto amministrativo
Situazioni giuridiche soggettive
13 | 02 | 2025
Il bracconaggio e la caccia di frodo, risolvendosi nel deliberato uso delle armi per attività venatorie proibite, sono contegni di per sé sufficienti a giustificare la revoca del porto d’armi
Emiliano Chioffi
Con sentenza n. 1198 del 13 febbraio 2025, la terza sezione del
Consiglio di Stato ha affrontato la questione della revoca del porto d’armi al soggetto
dedito al bracconaggio e alla caccia di frodo.
Si richiamano, per l’inquadramento normativo della fattispecie, gli artt. 11 e 43, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, secondo cui, rispettivamente, con riguardo alle autorizzazioni di polizia in generale si prevede che possano “essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua ...
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