Diritto processuale penale

Ordinamento penitenziario

12 | 02 | 2025

Requisito per l'accesso alla liberazione anticipata è la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione

Giuseppe Molfese

Con sentenza n. 5796 del 1° ottobre 2024-12 febbraio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la norma di cui all'art. 54 ord. pen. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale.

La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del Regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto ...

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