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Diritto processuale civile

Processo di cognizione

29 | 09 | 2021

Le regole – processuali e probatorie – applicabili da giudice civile al fine della valutazione delle prove raccolte in sede penale

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 26476 del 29 settembre 2021, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione delle regole – processuali e probatorie – applicabili da giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. al fine della valutazione delle prove raccolte in sede penale. 

La Corte di Cassazione penale, nella nota sentenza "Sciortino" (Cass. pen., sez. un., 18 luglio 2013, n. 40109), ha gettato le basi per la formulazione della tesi, per la quale quello di rinvio non è un giudizio di natura prosecutoria, è sottratto ai canoni del processo penale ed è affrancato dal principio di diritto enunciato dalla sentenza penale. 

In particolare, detto giudizio di rinvio è stato ritenuto un giudizio trasmigrato dalla sede penale a quella civile, in quanto più consona ad accertare, senza deroghe e limitazioni alle regole processuali civilistiche e a quelle sostanziali, una situazione soggettiva e oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del “fatto” (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro. Di qui il convincimento dell'autonomia funzionale e strutturale del giudizio di rinvio rispetto a quello penale da cui proviene, con i seguenti corollari: è legittima, oltre alla possibilità di formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche l'emendati, della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pur nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c., alla luce del recente insegnamento delle sezioni unite (Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310); non potrà escludersi l'eventuale, diversa valutazione dell'elemento soggettivo (colpa anziché dolo) né una differente qualificazione del titolo di responsabilità ascritto al danneggiante, ove i fatti costitutivi posti a fondamento dell'atto di costituzione di parte civile siano gli stessi che il giudice di appello è chiamato ad esaminare; sul versante specificamente probatorio, tenuto conto che nel processo penale, a differenza che in quello civile, la parte civile può legittimamente rendere testimonianza, in mancanza di una norma speculare a quella dell'art. 246 c.p.c., e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice penale, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa, l'efficacia probatoria di tale atto processuale deve essere vagliata alla stregua delle regole processuali del codice di rito civile; anche il principio di inutilizzabilità di prove assunte in violazione di un espresso divieto probatorio valevole per il processo penale non può essere condiviso (si veda Cass. civ., sez. VI, 8 febbraio 2018, n. 43896 che ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni di un ufficiale di polizia giudiziaria perché assunte in violazione del divieto posto dall'art. 195, comma 4, c.p.p.); va, infatti, aggiunto e ricordato che, nell'ordinamento processual-civilistico, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. In base al principio del libero convincimento, pertanto, il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo. L'utilizzabilità, difatti, è categoria del solo rito penale, ignota al processo civile, e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo, attraverso la produzione, e nella decisione, in virtù di un'operazione di logica giuridica (Cass. civ., sez. II, 4 giugno  2014, n. 12577).

Va data continuità all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, con specifico riferimento ai poteri di valutazione delle risultanze probatorie riservati al giudice di merito, l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si impone soltanto in ambito penalistico ogni qualvolta si intenda riformare la sentenza assolutoria di primo grado in ossequio della regola di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio» e della garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost., ma non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati – in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno – dalla diversa regola probatoria del «più probabile che non».

Riferimenti Normativi:

  • Art. 27 Cost.
  • Art. 195 c.p.p.
  • Art. 622 c.p.p.
  • Art. 183 c.p.c.
  • Art. 246 c.p.c.