Diritto civile
Persone e Famiglia
12 | 02 | 2025
Il tenore di vita che l’assegno di mantenimento deve assicurare non è quello goduto durante la convivenza, bensì un tenore analogo
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 3551 dell’11 febbraio 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, ...
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