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23 | 01 | 2025

Diritto alla privacy: la Corte EDU sul segreto professionale legale

Asia Panzieri

Con la sentenza del 23/01/2025, relativa alla causa Reznik c. Italia, la quinta sezione della Corte EDU, si è interrogata sugli articoli 8 e 13 della Convenzione EDU, in relazione a perquisizioni della polizia nelle residenze di professionisti quali gli avvocati, nell’ambito di inchieste penali contro i loro clienti.

Preliminarmente, la Corte EDU ribadisce che la questione della perquisizione dei locali di un avvocato debba essere esaminata dal punto di vista dell’interferenza con “la vita privata “, la “casa” e la “corrispondenza” (tra gli altri: Niemietz c. Germania, 16 dicembre 1992, §§ 29-33, Serie A n. 251-B; Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria, n. 74336/01, §§ 43-45, ECHR 2007-IV).

Al pari, di ogni altra interferenza con i diritti protetti dall’ articolo 8 della Convenzione EDU, affinché un’operazione di perquisizione e sequestro sia giustificata ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, essa deve essere condotta “in conformità con la legge” e deve perseguire almeno uno degli “obiettivi legittimi” elencati in tale paragrafo. Deve inoltre essere necessaria in una società democratica, ossia deve corrispondere a una necessità sociale urgente e non comportare un onere individuale sproporzionato per la persona sottoposta all’interferenza (a titolo di esempio: Smirnov c. Russia, n. 71362/01, §§ 37 e 43, 7 giugno 2007). Nel determinare se un’operazione di perquisizione e sequestro abbia soddisfatto il criterio della “conformità con la legge”, la Corte ha stabilito che non solo deve avere una base nel diritto nazionale, ma che tale legge deve, oltre ad essere accessibile e prevedibile, deve anche riflettere il principio dello Stato di diritto. Cioè, deve fornire garanzie procedurali specifiche per un’adeguata protezione dell’individuo dall’interferenza arbitraria delle autorità statali (vedi, tra gli altri: Robathin c. Austria, n. 30457/06, § 40, 3 luglio 2012; Wolland c. Norvegia, n. 39731/12, § 62, 17 maggio 2018; e Särgava c. Estonia, n. 698/19, § 86, 16 novembre 2021). Per quanto concerne le garanzie specifiche, nei casi in cui le operazioni di perquisizione e di sequestro prendano di mira i professionisti legali, la Corte EDU ha ripetutamente sottolineato che il privilegio giuridico è alla base del rapporto di fiducia tra il cliente e il professionista (avvocato), il quale, assumendo il ruolo di intermediario tra le parti in causa e i tribunali, assume un ruolo rilevante nell’amministrazione della giustizia. Perciò, le autorità debbono avere una ragione convincente per interferire con le comunicazioni e i documenti relativi all’operato dei professionisti legali (vedi, tra gli altri, Khodorkovskiy e Lebedev contro Russia, nn. 11082/06 e 13772/05, § 632, 25 luglio 2013; e Kadura e Smaliy contro Ucraina, nn. 42753/14 e 43860/14, § 142, 21 gennaio 2021). Secondo la Corte EDU: il diritto nazionale dovrebbe quindi stabilire disposizioni specifiche che definiscano l'ambito del privilegio professionale legale (vedi, in particolare, Iliya Stefanov c. Bulgaria, n. 65755/01, § 36, 22 maggio 2008; e Golovan, citata sopra, § 60) e sviluppare regole e procedure adeguate per identificare e proteggere il materiale coperto da tale privilegio durante qualsiasi operazione di perquisizione e sequestro (vedi, in particolare, Petri Sallinen e altri c. Finlandia, n. 50882/99, §§ 87-92, 27 settembre 2005). Inoltre, la Corte EDU ha considerato di vitale importanza la presenza di un osservatore indipendente che possa garantire che il materiale soggetto a privilegio rimanga protetto (vedi, tra gli altri, André e altri, citati sopra, §§ 43 e 44, 24 luglio 2008, Aleksanyan c. Russia, n. 46468/06, § 214, 22 dicembre 2008; e Golovan).

La Corte EDU, ha inoltre rilevato che la questione della legittimità di un'interferenza è strettamente correlata alla questione della sua necessità (vedi, infine, Iliya Stefanov, § 36; Avanesyan, § 40; e Kırdök e altri, § 47, tutti citati sopra; e Breyer c. Germania, n. 50001/12, § 85, 30 gennaio 2020). Se le regole e le procedure per le operazioni di perquisizione non sono sufficientemente rigorose, la Corte potrebbe giungere a constatare una violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU, sulla base del fatto che l'interferenza non fosse “in conformità con la legge”. Tuttavia, la Corte EDU potrebbe anche decidere di concentrarsi sull'interazione tra la lettera della legge e la pratica esistente, affrontando eventuali lacune o omissioni nell'applicazione della legge dal punto di vista della “necessità” di un'interferenza in un caso particolare (vedi, in particolare, Avanesyan, § 40; Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH, §§ 64 e 66; e Kruglov e altri, §§ 128-36). In ogni caso, affinché un'operazione di perquisizione sia compatibile con il requisito della "necessità" dell'articolo 8 della Convenzione EDU, la Corte deve essere convinta che le garanzie procedurali contro gli abusi o l'arbitrarietà siano state effettivamente attuate in modo da garantire un “giusto equilibrio” tra i diritti dell'individuo ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione EDU e le necessità dell'inchiesta penale.

Al termine, la Corte ha ribadito l’importanza della protezione della privacy, ma anche il diritto di avere accesso a rimedi efficaci per contestare la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione EDU.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 8, c.e.d.u.
  • Art. 13, c.e.d.u.