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Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

16 | 01 | 2025

Recupero degli aiuti di stato: le autorità nazionali competenti e le imprese in continuità economica

Simone Panosetti

Con sentenza del 16 gennaio 2025, relativa alla causa C-588/23, la decima sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’interpretazione degli artt. 108 e 288, quarto comma, TFUE, degli artt. 16 e 31 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], nonché degli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la Corte ha chiarito il rapporto che intercorre tra la Commissione e le autorità nazionali dello Stato membro al quale è rivolta la decisione di recupero delle somme destinate a titolo di aiuto di stato presso un’impresa diversa dal quella coinvolta in detta decisione, ma in rapporto di continuità economica con quest’ultima.

È pacifico che le decisioni che constatano l’illegittimità e l’incompatibilità con il mercato interno di un aiuto di stato sono destinate allo Stato membro, il quale, adottando ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione al fine di eliminare la distorsione del mercato causata dal vantaggio concorrenziale connesso all’aiuto di stato, ha l’obbligo di recuperare le somme dovute presso l’impresa che ne ha beneficiato e, se del caso, presso la società che conserva il godimento effettivo di detto vantaggio, in ragione di una comprovata continuità economica. La giurisprudenza costante della Corte ha precisato in merito una serie di criteri non cumulativi atti a determinare la sussistenza di continuità economica tra società parti di un trasferimento di attivi, che deve essere valutata in relazione all’oggetto del trasferimento, del prezzo di trasferimento, dell’identità degli azionisti o dei proprietari dell’impresa acquirente e dell’impresa di origine, del momento in cui il trasferimento è realizzato o anche della logica economica dell’operazione (v. sentenza 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/Commissione, C-127/16). Nell’ambito del diritto italiano, l’art. 48 della l. n. 234 del 24 dicembre 2012, al co. 3, stabilisce che “[n]ei casi in cui l’ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento per l’individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, l’accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall’ente territoriale competente.” L’autorità competente – così come i giudici nazionali – è, pertanto, tenuta a compiere le valutazioni necessario allo scopo di individuare i beneficiari effettivi dell’aiuto. Sicché detta autorità è legittimata ad estendere il provvedimento di recupero a soggetti non originariamente identificati nella decisione della Commissione ed è sufficiente, al fine della valutazione della continuità economica di un’impresa cui indirizzare il provvedimento nazionale, uno scambio anche informale tra l’autorità competente e la Commissione.

Inoltre, la circostanza in base alla quale il destinatario del provvedimento nazionale, non contemplato nella decisione della Commissione, non possa presentare osservazioni all’interno del procedimento avviato dapprima con riguardo ad una diversa società, non rappresenta una negazione ai diritti sanciti dall’art. 47 della Carta di Nizza. In primo luogo, infatti, il relativo procedimento non vede coinvolto il destinatario dell’aiuto, bensì lo Stato membro (v. sentenza 11 marzo 2020, Commissione/Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C-56/18); le parti coinvolte non possono, pertanto, pretendere un contraddittorio con la Commissione al pari dello Stato membro cui la decisione è rivolta. In secondo luogo, la mancanza di legittimazione attiva ai fini del ricorso ex art. 263 TFUE per gli atti che riguardano “direttamente e individualmente” una persona fisica o giuridica non priva la società, riconosciuta in continuità economica con l’impresa beneficiaria originaria degli aiuti da parte dell’autorità nazionale, di una tutela conforme ai suddetti principi, potendo questa ricorrere ai mezzi giurisdizionali ed amministrativi garantiti dall’ordinamento dello Stato membro nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (v. sentenza 10 settembre 2013, G. e R., C-383/13). Al beneficiario effettivo è, d’altronde, riconosciuta la possibilità di contestare la validità della decisione della Commissione innanzi al giudice nazionale, il quale, valutata positivamente la fondatezza delle ragioni dedotte dalle parti in causa o sulla base delle motivazioni sollevate d’ufficio, deve sospendere il giudizio principale e rinviare pregiudizialmente la questione alla Corte per una pronuncia sulla validità dell’atto contestato.