Diritto civile
Contratti
16 | 01 | 2025
La CGUE sui diritti dei passeggeri aerei a seguito della cancellazione del volo causa pandemia COVID-19
Roberta Camerino
Con sentenza del 16 gennaio 2025, relativa alla causa C-516/23,
l’ottava sezione della CGUE si è interrogata sull’interpretazione dell’art.3,
par. 3, e dell’art. 8, par.1, lettera c), del regolamento (CE) n.261/2004 che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato con l’obiettivo principale di garantire un elevato livello di
protezione per i passeggeri aerei.
La Corte si è espressa in merito a tre questioni: sulle
condizioni e i termini necessari per qualificare come gratuito un biglietto
aereo acquistato da un passeggero; sul dubbio della configurabilità di una
tariffa accessibile (indirettamente) al pubblico in caso di volo prenotato
nelle citate circostanze e infine, sull’esistenza di un nesso temporale tra il
volo originariamente prenotato e cancellato e il riavviamento verso la
destinazione finale.
Sulla prima questione, la Corte ha interpretato nel senso
che: un passeggero per poter viaggiare gratuitamente non deve, al momento della
propria prenotazione, pagare una tariffa aerea passeggeri; infatti nell’art. 23
del regolamento (CE) n.1008/2008 viene sempre indicato oltre il prezzo finale
che il consumatore deve pagare anche le altre tasse, diritti ed eventuali
supplementi; tanto è vero che, nell’art. 3 del regolamento (CE) n. 261/2004 non
sono proprio espressi i termini “viaggiare gratuitamente” né in nessuna altra
disposizione in materia; quindi, il passeggero viaggerà a titolo gratuito
quando non dovrà pagare il benché minimo corrispettivo per il suo biglietto
aereo dato che le tasse e i diritti non sono esclusi dal prezzo del biglietto
aereo ma ne sono parte integrante.
Sulla seconda questione, la Corte si è espressa interpretando nel senso che: un passeggero non viaggia a una tariffa ridotta direttamente o indirettamente accessibile al pubblico se ha acquistato il suo biglietto in una campagna promozionale limitata nel tempo nonché in termini di quantità di biglietti proposti, salvo esaurimento posti disponibili, e diretta unicamente ai professionisti di settori specifici. Se si riflette proprio sui termini “accessibili al pubblico” si rileva come ci si rivolga ad un numero indeterminato di destinatari potenziali e che comprenda, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (si veda, per analogia, sentenza del 20 giugno 2024, GEMA, C- 135/23). Al fine di stabilire se la tariffa ridotta sia rivolta a un numero di persone o ad un pubblico occorre verificare se tale gruppo sia definito con sufficiente precisione, se le persone interessate presentino le caratteristiche particolari descritte dal vettore aereo e se soprattutto tale vettore aereo preveda al momento della prenotazione del proprio biglietto una previa autorizzazione individuale all’emissione dello stesso. Sulla terza questione, in via subordinata alle prime due, la Corte si è espressa sull’esistenza di un nesso temporale tra il volo cancellato e il volo di riavviamento desiderato da un passeggero, e in caso di risposta positiva, il modo in cui tale nesso temporale debba essere definito. Innanzitutto, la cancellazione del volo comporta da parte del vettore aereo l’obbligo di assistenza ai passeggeri ai sensi dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 che disciplina la possibilità per i passeggeri di scegliere una delle seguenti opzioni: rimborso del biglietto entro sette giorni o un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; un riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile e infine un riavviamento verso la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di loro gradimento, a seconda della disponibilità dei posti. Prevede anche l’obbligo di un’informazione utile da parte del vettore aereo verso i propri passeggeri in caso in cui il riavviamento non fosse possibile [si veda sentenza dell’8 giugno 2023, Austrian Airlines (Volo di rimpatrio), C-49/22]. Si precisa come l’obbligo di assistenza grava sul vettore aereo indipendentemente dalle cause di cancellazione del volo; infatti, in caso di “circostanze eccezionali” come la pandemia di COVID-19 il vettore aereo sarebbe solo esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria; mentre, il passeggero il cui volo è stato cancellato, ha diritto al rimborso per equivalente in caso di mancato rispetto di obbligo di informazione da parte del vettore aereo.
In conclusione, la Corte si è espressa sull’interpretazione dei suddetti articoli del regolamento nel senso che, un passeggero non viaggia a titolo gratuito se al momento della prenotazione del biglietto aereo ha dovuto pagare tasse sul trasporto aereo e diritti. Secondo, un passeggero non viaggia a tariffa ridotta indirettamente o direttamente accessibile al pubblico se ha prenotato il biglietto nell’ambito di una campagna promozionale limitata nel tempo e nelle quantità e rivolta ad una determinata categoria professionale. E, per ultimo, non è richiesto un nesso temporale tra il volo prenotato e cancellato e il volo di riavviamento desiderato dal passeggero a condizioni di trasporto comparabili e ad una data successiva.