Diritto amministrativo
Processo amministrativo
29 | 09 | 2021
L'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 6553 del 29 settembre 2021, la sesta sezione
del Consiglio di Stato ha ribadito che l'errore di fatto idoneo a fondare la
domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, D.L.vo
2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) e 395 n. 4, c.p.c.,
deve rispondere a tre requisiti:
1) derivare da una pura e semplice errata od omessa
percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale
abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto
fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un
fatto documentale provato;
2) attenere a un punto non controverso e sul quale la
decisione non abbia espressamente motivato;
3) essere stato un elemento decisivo della decisione da
revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea
presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 14
maggio 2015, n. 2431).
L'errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6006). Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale – senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053) – esso, invece, non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall'ordinamento (Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2018, n. 1078; Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2015 n. 5657; Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2017, n. 13; Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2015 n. 3993; Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5187; Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210; Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; Cons. Stato, sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488). L’errore revocatorio è, inoltre, configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dalla parte istante o su un’eccezione prospettata dalla controparte, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima o l’eccezione; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo o dell’eccezione e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr., Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331; Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 264; Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099). Esula poi dal perimetro dell’errore revocatorio quello che si sostanzia nell’erronea interpretazione delle norme di diritto disciplinanti la fattispecie controversa (Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2014, n. 4828; Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4505).
Alla luce dei consolidati principi poc’anzi illustrati, il Consiglio di Stato ha escluso che nel caso di specie sussistano gli elementi tipici dell'errore di fatto che giustificano e legittimano la proposizione del ricorso per revocazione: l’errore denunciato da parte ricorrente, ove anche sussistente, si risolverebbe in un inesatto o incompleto apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice, ovvero in un’anomalia del procedimento logico di interpretazione dello stesso e quindi in un’ipotesi che semmai darebbe luogo a un ipotetico errore di giudizio, non censurabile, giusta quanto più sopra osservato, mediante la revocazione; a ben vedere il motivo dedotto si sostanzia in un’inammissibile critica al giudizio espresso dal giudice d’appello, che mira a introdurre artatamente una sorta di inesistente giudizio di terzo grado.
Riferimenti Normativi: