Diritto penale

Delitti

07 | 02 | 2025

Concussione: la condotta di costrizione

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 5027 del 7 febbraio 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di concussione (art. 317 c.p.) si incentra sulla condotta di costrizione che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo (Cass. pen., sez. VI, 19 ottobre 2023, n. 15641). Non va trascurato che la costrizione, che integra l'elemento oggettivo del reato, può consistere anche in una minaccia implicita, purché idonea a coartare la volontà del privato, da valutare caso per caso in relazione alle modalità ampiamente discrezionali di esercizio del potere da parte del pubblico ufficiale (Cass. pen., sez. fer., 8 agosto 2017, n. 47602).

La sentenza Maldera (Cass. pen., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228) si esprime con icastica chiarezza definendo la condotta concussiva di cui all'art. 317 c.p. come caratterizzata più che dalla costrizione in quanto tale dall'abuso costrittivo, quale tipico mezzo di coazione particolarmente insidioso e perciò carico di disvalore, che, più frequentemente della violenza, ricorre nelle fattispecie concrete di concussione quale modalità realmente idonea ad ''obbligare" il soggetto passivo a tenere un comportamento che altrimenti non avrebbe tenuto. Così delineata la condotta costrittiva, l'abuso non è un presupposto del reato ma integra un elemento essenziale e qualificante della condotta nel senso che costituisce il mezzo imprescindibile per ottenere la dazione o la promessa dell'indebito. L'abuso, in altri termini, è legato da un nesso di causalità con lo stato psichico determinato nel soggetto privato ed è idoneo, in ulteriore sequenza causale e temporale, a provocare la dazione o la promessa dell'indebito. A proposito dell'abuso della qualità o dei poteri le Sezioni Unite hanno chiarito che esso consiste nell'uso indebito della posizione personale rivestita dall'agente pubblico e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui o della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - ovvero dalla strumentalizzazione delle attribuzioni ad essa inerenti (abuso dei suoi poteri) così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive di prestazioni non dovute o per il perseguimento di un fine immediatamente illecito. In sostanza, nella fattispecie di cui all'art. 317 c.p., l'abuso è indicativo dell'esistenza, in capo all'agente pubblico, di un diritto all'uso della qualità o dei poteri, che viene però deviato dalla sua funzione tipica e si atteggia come contrapposto logico dell'uso, così come positivamente delineato, e, in quanto tale, inclusivo di imprescindibili limiti. Ovviamente l'abuso della qualità o dei poteri, per assumere rilievo come condotta costrittiva, deve sempre concretizzarsi in un facere (non è configurabile in forma omissiva) e deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato: costui, cioè, deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli e, proprio per scongiurarle, decide di aderire all'indebita richiesta. La modalità costrittiva rilevante nel delitto di concussione va enucleata quindi dalla combinazione dei comportamenti tenuti dall'agente pubblico con il risultato che i medesimi producono, e trova la sua genesi nell'abuso della qualità o dei poteri. È il contenuto di tale abuso, che si concretizza, al di là del dato formale, nel prospettare alla vittima un danno ingiusto (contra ius), a integrare la costrizione ed a porre il soggetto passivo in una condizione di sostanziale mancanza di alternativa: evitare il verificarsi del più grave danno minacciato, che altrimenti si verificherà sicuramente, offrendo la propria disponibilità a dare o promettere una qualche utilità (danno minore) che sa non essere dovuta.

Nel delitto di concussione il male ingiusto assume una connotazione in chiave oggettiva, ricostruzione che implica l'abbandono di quegli orientamenti (che pure riaffiorano nella giurisprudenza) che affidano la distinzione a indici di quantificazione di tipo psicologico, in una misurazione che non solo di fatto è impossibile ma anche arbitraria, perché la misura superata la quale si sfocerebbe nella previsione tipica della costrizione, non sarebbe normativamente prestabilita in base a indici di tipo qualitativo: anche il male ingiusto che connota la minaccia giuridicamente rilevante deve essere ricostruito sulla scorta del carattere legittimo o meno della condotta. Quanto all'utilità perseguita dall'agente pubblico si è affermato che in tema di concussione, il termine "utilità" indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un "facere" e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune, conseguentemente rientrandovi anche il vantaggio di natura politica (Cass. pen., sez. VI, 19 giugno 2008, n. 33843).