Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
04 | 02 | 2025
La messa alla prova nel processo minorile
Daria Proietti
Con sentenza n. 8 del 4 febbraio 2025, la Corte Costituzionale
ha affermato che l’istituto della messa alla prova rappresenta, nell’ambito degli
strumenti di adeguamento della risposta penale alle peculiari esigenze
rieducative dell’imputato minore di età, «uno strumento particolarmente
qualificante, rispondendo, forse più di ogni altro, alle […] finalità della
giustizia minorile» (Corte Cost. n. 125 del 1995).
La disciplina contenuta negli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 prevede una particolare forma di probation, in forza della quale l’ordinamento rinuncia non solo all’esecuzione della pena, ma anche alla prosecuzione del processo e alla eventuale sentenza di condanna a fronte della partecipazione del minore imputato a un periodo di osservazione, trattamento e sostegno, stabilito nelle sue modalità dal giudice sulla base di un progetto predisposto dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, cui il minore stesso si sottopone volontariamente. L’accesso all’istituto presuppone, al tempo stesso, un accertamento di responsabilità, sia pur provvisorio e allo stato degli atti, e la formulazione di un giudizio prognostico positivo sulla capacità del minore di avviare un percorso di rielaborazione critica dell’episodio criminoso, nonché di crescita e di reinserimento sociale. Il tratto qualificante dell’istituto è rappresentato dall’adozione di un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni individualizzate e a contenuto variabile perché tarate sul profilo personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi è inserito. L’art. 27, D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) stabilisce, tra l’altro, che il progetto di intervento debba prevedere «a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenne assume; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale; d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa». Quanto ai presupposti applicativi, almeno fino all’adozione della disposizione censurata nei presenti giudizi, la messa alla prova nel processo minorile poteva essere astrattamente concessa per qualsiasi reato. Il disvalore della condotta poteva (e può tuttora, fuori dei casi eccettuati) influire unicamente sulla durata massima del periodo di prova, che non può superare i tre anni quando si procede per reati puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, restando limitato entro un anno negli altri casi (art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988). Secondo quanto si ricava dall’art. 28, d.P.R. n. 448 del 1988, la messa alla prova minorile pertiene alla fase successiva all’esercizio dell’azione penale, ed elettivamente alla fase dell’udienza preliminare, in cui opera un giudice collegiale (composto da un magistrato togato e da due giudici onorari) particolarmente qualificato per l’indagine personologica sul minore deviante. Il relativo procedimento può essere avviato, pur in assenza di precise indicazioni normative, oltre che per iniziativa officiosa del giudice, su impulso delle parti (imputato e pubblico ministero) o anche dei genitori del minore o dei servizi minorili. L’ordinanza con cui il giudice si pronuncia sull’opportunità della messa alla prova contiene anche l’indicazione delle prescrizioni di cui si compone il progetto, già predisposto dai servizi minorili ai quali il minore è affidato sin dall’avvio del procedimento. L’esito positivo della messa alla prova conduce a una pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato, mentre, in caso di mancato superamento della prova, il giudice provvede con ordinanza motivata, che determina la ripresa del processo dal momento in cui era stato sospeso (art. 29, d.P.R. n. 448 del 1988). La messa alla prova nel processo minorile è caratterizzata, rispetto a quella introdotta nel 2014 per i procedimenti penali a carico degli adulti, da un significativo elemento differenziale: per gli adulti, infatti, la messa alla prova è ammessa solo per reati di ridotta gravità (individuati dall’art. 168-bis, comma 1, c.p.), postula la richiesta dell’imputato e, ove tale richiesta sia formulata nel corso delle indagini preliminari, il consenso del pubblico ministero (art. 464-ter c.p.p.), con ciò rendendo evidente la sua natura negoziale e la sua finalità deflativa; nella messa alla prova minorile, al contrario, prevalgono nettamente la funzione officiosa del giudice (non avendo pari valore condizionante il consenso del minore imputato) e la finalità rieducativa. Sintetizzando la differente portata dei due istituti, la sentenza n. 139 del 2020 della Corte Costituzionale ha chiarito, da ultimo, che, «[q]uale istituto ad applicazione officiosa e illimitata, non condizionata cioè dalla richiesta dell’imputato, né dal consenso del pubblico ministero, né sottoposta a limiti oggettivi di pena edittale, la messa alla prova del minore evidenzia caratteristiche specularmente opposte a quella dell’adulto, poiché l’essenziale finalità rieducativa ne plasma la disciplina in senso rigorosamente personologico, estraneo ogni obiettivo di deflazione giudiziaria».
Riferimenti Normativi: