Diritto penale
Reati in generale
28 | 09 | 2021
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica anche in caso di reato continuato
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 35630 del 13 luglio 2021 (dep. 28 settembre
2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha offerto importanti
spunti in merito all’istituto della non punibilità per particolare tenuità del
fatto di cui all’art. 131-bis c.p..
In particolare, osserva la Suprema Corte, dopo un'iniziale
attitudine rigorista nell'applicazione della norma introdotta dall'art. 1,
comma 2, D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28, si sta consolidando un orientamento
favorevole all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. anche al reato continuato
(Cass. pen., sez. V, 13 luglio 2020, n. 30434; Cass. pen., sez. II, 27 gennaio
2020, n. 11591).
Per tale orientamento, il solo fatto che il reato, per il
quale si chiede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, sia stato posto in continuazione con altri non è di ostacolo, in
astratto, all'operatività dell'istituto occorrendo valutare, in concreto, se
"il fatto" nella sua globalità, avuto riguardo alla natura degli
illeciti unificati, alle modalità esecutive della condotta, all'intensità dell'elemento
psicologico, al numero delle disposizioni di legge violate, agli interessi
tutelati, sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità. Si
è anche affermato che non assume rilievo la circostanza che siano state
violate, con la medesima azione, più volte, la stessa ovvero più norme ed anche
che le violazioni siano avvenute con distinte azioni, ma nelle stesse
circostanze di tempo e di luogo, in quanto in tale caso la volontà criminosa è
stata sostanzialmente unica e può non essere incompatibile con il concetto di
estemporaneità dell'azione illecita rispetto alla personalità del reo. In
particolare, è stato evidenziato che la logica antinomia tra reato continuato e
particolare tenuità del fatto è infatti rilevabile solo nel caso in cui le
violazioni espressione del medesimo disegno criminoso siano in numero tale da
costituire di per sé espressione di una certa serialità nel delinquere ovvero
di una progressione criminosa, indicative di una particolare intensità del dolo
o della versatilità offensiva tali da porre in evidenza un insanabile contrasto
con il giudizio di particolare tenuità dell'offesa in tal modo arrecata (Cass.
pen., sez. IV, 13 novembre 2019, n. 10111).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il legislatore ha
utilizzato precisi aggettivi riferiti alle condotte - plurime, abituali,
reiterate - con un ben chiaro spettro semantico: reiterata è la condotta ripetuta
nel tempo con identiche modalità fenomeniche; abituale è quella che, non
essendo episodica, si segnali per una certa metodicità; plurima è quella che,
anche sotto diverse guise, intervenga un considerevole numero di volte (Cass.
pen., sez. un., 25 febbraio 2016; Cass. pen., sez. III, 20 novembre 2018, n.
16502). È stato inoltre osservato che l'adesione alla diversa opzione
interpretativa, che esclude in radice l'applicabilità del beneficio all'ipotesi
di reato continuato, appare distonica rispetto alla stessa sistematica
sanzionatoria di cui costituiscono espressione le disposizioni di cui all'art.
81 c.p. giacché pregiudicherebbe l'imputato che, pur beneficiando del regime di
favore da quest’ultima norma, non può accedere alla suddetta causa di non
punibilità (Cass. pen., sez. V, 23 marzo 2018, n. 32626).
Essa, inoltre, comporta un'ingiustificabile disparità di trattamento con la figura del concorso formale tra reati, prevista sempre nell'art. 81 cit., al comma 1, nel qual caso, nonostante la pluralità di illeciti commessi unificati quoad poenam, parrebbe potersi consentire l'eventuale applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 131-bis c.p. in quanto il concorso formale è caratterizzato da una unicità di azione od omissione che rende impossibile collocarlo tra le ipotesi di «condotte plurime, abituali e reiterate» menzionate dal comma 3 di quest’ultima norma (Cass. pen., sez. III, 8 ottobre 2015, n. 47039). Si è osservato, a tal proposito, che il legislatore, per molti versi considera le due figure in modo identico al fine di mitigare il cumulo materiale delle pene trattandosi di più reati espressione di una spinta unitaria a delinquere, ritenuta di minor allarme rispetto ad una reiterazione delittuosa che trovi rinnovate e autonome causali nell'agente (Cass. pen., sez. II, 7 febbraio 2018, n. 9495 del 2018).
Peraltro, l'obiettivo di deflazione processuale perseguito dal legislatore del 2015 verrebbe sostanzialmente frustato nel caso in cui si escludesse automaticamente la possibilità di declaratoria della causa di non punibilità (Cass. pen., sez. II, 6 giugno 2018, n. 41011).
Riferimenti Normativi: