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Diritto penale

Reati in generale

28 | 09 | 2021

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica anche in caso di reato continuato

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 35630 del 13 luglio 2021 (dep. 28 settembre 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha offerto importanti spunti in merito all’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p..

In particolare, osserva la Suprema Corte, dopo un'iniziale attitudine rigorista nell'applicazione della norma introdotta dall'art. 1, comma 2, D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28, si sta consolidando un orientamento favorevole all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. anche al reato continuato (Cass. pen., sez. V, 13 luglio 2020, n. 30434; Cass. pen., sez. II, 27 gennaio 2020, n. 11591).

Per tale orientamento, il solo fatto che il reato, per il quale si chiede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sia stato posto in continuazione con altri non è di ostacolo, in astratto, all'operatività dell'istituto occorrendo valutare, in concreto, se "il fatto" nella sua globalità, avuto riguardo alla natura degli illeciti unificati, alle modalità esecutive della condotta, all'intensità dell'elemento psicologico, al numero delle disposizioni di legge violate, agli interessi tutelati, sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità. Si è anche affermato che non assume rilievo la circostanza che siano state violate, con la medesima azione, più volte, la stessa ovvero più norme ed anche che le violazioni siano avvenute con distinte azioni, ma nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in quanto in tale caso la volontà criminosa è stata sostanzialmente unica e può non essere incompatibile con il concetto di estemporaneità dell'azione illecita rispetto alla personalità del reo. In particolare, è stato evidenziato che la logica antinomia tra reato continuato e particolare tenuità del fatto è infatti rilevabile solo nel caso in cui le violazioni espressione del medesimo disegno criminoso siano in numero tale da costituire di per sé espressione di una certa serialità nel delinquere ovvero di una progressione criminosa, indicative di una particolare intensità del dolo o della versatilità offensiva tali da porre in evidenza un insanabile contrasto con il giudizio di particolare tenuità dell'offesa in tal modo arrecata (Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2019, n. 10111).

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il legislatore ha utilizzato precisi aggettivi riferiti alle condotte - plurime, abituali, reiterate - con un ben chiaro spettro semantico: reiterata è la condotta ripetuta nel tempo con identiche modalità fenomeniche; abituale è quella che, non essendo episodica, si segnali per una certa metodicità; plurima è quella che, anche sotto diverse guise, intervenga un considerevole numero di volte (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016; Cass. pen., sez. III, 20 novembre 2018, n. 16502). È stato inoltre osservato che l'adesione alla diversa opzione interpretativa, che esclude in radice l'applicabilità del beneficio all'ipotesi di reato continuato, appare distonica rispetto alla stessa sistematica sanzionatoria di cui costituiscono espressione le disposizioni di cui all'art. 81 c.p. giacché pregiudicherebbe l'imputato che, pur beneficiando del regime di favore da quest’ultima norma, non può accedere alla suddetta causa di non punibilità (Cass. pen., sez. V, 23 marzo 2018, n. 32626).

Essa, inoltre, comporta un'ingiustificabile disparità di trattamento con la figura del concorso formale tra reati, prevista sempre nell'art. 81 cit., al comma 1, nel qual caso, nonostante la pluralità di illeciti commessi unificati quoad poenam, parrebbe potersi consentire l'eventuale applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 131-bis c.p. in quanto il concorso formale è caratterizzato da una unicità di azione od omissione che rende impossibile collocarlo tra le ipotesi di «condotte plurime, abituali e reiterate» menzionate dal comma 3 di quest’ultima norma (Cass. pen., sez. III, 8 ottobre 2015, n. 47039). Si è osservato, a tal proposito, che il legislatore, per molti versi considera le due figure in modo identico al fine di mitigare il cumulo materiale delle pene trattandosi di più reati espressione di una spinta unitaria a delinquere, ritenuta di minor allarme rispetto ad una reiterazione delittuosa che trovi rinnovate e autonome causali nell'agente (Cass. pen., sez. II, 7 febbraio 2018, n. 9495 del 2018). 

Peraltro, l'obiettivo di deflazione processuale perseguito dal legislatore del 2015 verrebbe sostanzialmente frustato nel caso in cui si escludesse automaticamente la possibilità di declaratoria della causa di non punibilità (Cass. pen., sez. II, 6 giugno 2018, n. 41011).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 81 c.p.
  • Art. 131-bis c.p.
  • Art. 1, D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28