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Diritto processuale civile

Processo di cognizione

28 | 09 | 2021

La domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento può essere formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 26245 del 28 settembre 2021, la sesta sezione civile, prima sottosezione, della Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione della ammissibilità della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c..

L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.,sez. un., 27 dicembre 2010, n. 26128; Cass. civ., sez. I, 25 ottobre 2018, n. 27124; Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2018, n. 17482) deve ritenersi superato per effetto di una recente sentenza delle Sezioni Unite, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui le modificazioni della domanda ammesse ai sensi dell'art. 183 c.p.c. possono riguardare uno o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310; Cass. civ., sez. VI, 30 settembre 2020, n. 20898; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4322). A tale conclusione le Sezioni Unite sono pervenute sulla base delle seguenti considerazioni: a) l'art. 183 c.p.c. non pone limiti né qualitativi né quantitativi alla modificazione delle domande, né prevede un divieto esplicito o implicito di modificazione di uno degli elementi oggettivi di identificazione delle stesse; b) nel consentire eccezionalmente la proposizione delle sole domande che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, tale disposizione si riferisce alle stesse domande iniziali modificate o a domande diverse, che però non si aggiungono a quelle iniziali, ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto alle stesse, in rapporto di alter natività; c) tali domande devono riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio o comunque essere a questa collegate, nonché connesse alla domanda originaria, quanto meno per alternatività, rappresentando quella che l'attore ritiene la soluzione più adeguata ai propri interessi; d) la modificazione della domanda non comporta una menomazione delle facoltà difensive della controparte, intervenendo nella fase iniziale del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di trattazione e prima dell'ammissione delle prove, ed essendo in ogni caso prevista l'assegnazione di un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio; e) tale interpretazione risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, favorendo la soluzione in un unico contesto della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice, evitando la proliferazione dei processi, con il rischio di giudicati contrastanti, e assicurando l'effettività della tutela, messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche. In conformità al predetto principio, è stato successivamente affermato che, nel giudizio introdotto mediante la domanda di adempimento contrattuale, è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (Cass. civ., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22404; Cass. civ., sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 27620; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2019, n. 31078). A sostegno di tale affermazione si è infatti osservato che, ove la domanda di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si riferiscano alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale, esse attengono al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell'altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti), e sono legate da un rapporto di connessione per incompatibilità non solo logica, ma addirittura normativamente prevista (stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 c.c.), il quale giustifica ancor di più il ricorso al simultaneus processus

La Suprema Corte ha infine spiegato che, ai fini dell'ammissibilità della modificazione, non si richiede infatti una formale rinuncia alla domanda originariamente proposta, risultando sufficiente che, in virtù del rapporto di alternatività e incompatibilità tra la stessa e la domanda modificata, l'accoglimento di quest'ultima rivesta una portata sostitutiva di quello della prima, in caso di ritenuta inammissibilità o infondatezza della stessa, unico essendo, sotto il profilo sostanziale, l'obiettivo avuto di mira dall'attore, al di là della diversa qualificazione giuridica della pretesa avanzata. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2042 c.c.
  • Art. 183 c.p.c.