Diritto processuale penale
Giudizio
04 | 02 | 2025
Determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva: non grava sul condannato l’onere di fornire indicazioni sulle proprie condizioni economiche
Daria Proietti
Con sentenza n. 4556 del 6 dicembre 2024-4 febbraio 2025, la
quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, anche a
seguito della revisione della disciplina delle pene sostitutive ad opera del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l'art. 58, L. n. 689 del 1981 è
rimasto invariato nella parte in cui preclude la sostituzione della pena
detentiva nei soli casi in cui «sussistono fondati motivi per ritenere che le
prescrizioni non siano adempiute dal condannato» (prescrizioni che non esistono
per le pene pecuniarie, come osservato da Cass. pen., sez. un., 22 aprile 2010,
n. 24476).
Per altro verso, il nuovo regime in tema di pene sostitutive
favorisce la scelta delle misure meno afflittive (il comma 3 del citato
articolo 58 dispone che «quando applica la semilibertà e la detenzione domiciliare,
il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel
caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria»).
Inoltre, il nuovo art. 56-quater inserito dal "decreto
Cartabia" prevede che, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria
sostitutiva, «il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere
assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il
valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e
corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il
pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni
economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare».
La possibilità di determinare il valore giornaliero anche in termini esigui è un ulteriore segnale di favore per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. I giudici di merito hanno errato laddove hanno affermato che sarebbe stato onere del condannato fornire indicazioni sulle proprie condizioni economiche, al fine di consentire al giudice la valutazione sulla sua solvibilità. Infatti, se per un verso le deduzioni e produzioni dell'imputato possono guidare la valutazione discrezionale del giudice sulla quantificazione della pena pecuniaria, avuto riguardo alla individuazione del valore giornaliero, per altro verso l'assenza di tali informazioni non può determinare una sorta di decadenza dal diritto di ottenere la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 545-bis, comma 2, c.p.p., «al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta 4 della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato».
Al termine, la Suprema Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui «in tema di sostituzione di pene detentive brevi, il disposto di cui all'art. 56-quater, L. 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata, il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, in quanto l'omessa indicazione delle stesse da parte di quest'ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione» (Cass. pen., sez. II, 1° febbraio 2024, n. 9397).
Riferimenti Normativi: