Diritto processuale penale
Giudizio
08 | 06 | 2021
La distinzione tra “fatto nuovo” e “fatto diverso” ai fini della correlazione tra accusa e sentenza
Giorgia Papiri
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
del 5 maggio 2021 (dep. 8 giugno 2021), n. 22484 è tornata sulla tematica della
distinzione tra fatto nuovo e fatto diverso, ribadendo il principio secondo
cui, in tema di modificazione dell'imputazione, per “fatto diverso” – che ne legittima
la contestazione all'imputato presente anche senza il suo consenso-debba intendersi
il fatto caratterizzato da connotati materiali difformi rispetto a quelli descritti
nel capo d'imputazione ma storicamente invariato nei suoi elementi costitutivi
(condotta, oggetto), inclusi i riferimenti spazio-temporali che, laddove
alterati, costituiscono,viceversa, un fatto nuovo.
Ad avviso della Corte, pertanto, la nozione di fatto diverso
deve essere intesa in senso materiale e naturalistico, avuto riguardo non solo
al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti immutato,
ma anche al fatto che presenti elementi costitutivi parzialmente differenti da
quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio; la locuzione "fatto
nuovo", invece, afferisce ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo,
per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento, rispetto a quello
originariamente contestato.
La delineata distinzione ha una prima, diretta, ricaduta
sotto il profilo della mancata correlazione tra accusa, oggetto di
contestazione, e sentenza; difetto ravvisabile allorché si sia verificata una
immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione
originaria. Situazione, questa, che si determina quando il fatto ritenuto in
sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica
eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e
propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali
dell'addebito nei confronti dell'imputato posto, in tal modo, di fronte ad un
fatto "nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di
effettiva difesa.
Diversamente, la modifica dell'imputazione di cui all'art.
516 c.p.p., precisa la Corte, presuppone un fatto in relazione al quale le
emergenze dibattimentali rendano necessaria soltanto una puntualizzazione della
ricostruzione degli elementi essenziali del reato o dei suoi riferimenti
spazio-temporali.
Peraltro, mentre nell’ipotesi di fatto nuovo ex art. 518
c.p.p., comma 1, è il pubblico ministero a dover procedere nelle forme
ordinarie, nell'evenienza di fatto diverso, sarà il giudice a trasmettere gli
atti del procedimento al p.m.; inoltre, laddove per il fatto "nuovo"
non è prevista alcuna possibilità di modifica del capo di imputazione, per il
semplice fatto diverso il pubblico ministero può procedere ex art. 516 c.p.p.
alla modifica dell'imputazione ed alla relativa contestazione.
Ne discende come la disciplina contemplata per il fatto nuovo
implichi maggiori garanzie per l'imputato e per l'esercizio del diritto di
difesa, atteso che l'emersione di una condotta totalmente difforme impone una
regressione ab initio del procedimento.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia oggetto di ricorso riconoscendo la totale difformità dei riferimenti spazio-temporali della condotta per la quale era intervenuta la condanna rispetto a quella originariamente ascritta all’imputato (nella specie, del delitto di truffa); difformità ravvisata sia con riferimento al profilo dell’ingiusto profitto sia in relazione alle modalità di consumazione e al tempo del commesso reato.
Secondo la Corte, infatti, non si trattava di un fatto soltanto diverso ma si era al cospetto di un fatto totalmente nuovo, in relazione al quale non era consentito pronunciare sentenza di trasmissione degli atti all’organo di accusa, dovendo, viceversa, farsi applicazione della disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 518 c.p.p..
Riferimenti Normativi: