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Diritto processuale penale

Giudizio

08 | 06 | 2021

La distinzione tra “fatto nuovo” e “fatto diverso” ai fini della correlazione tra accusa e sentenza

Giorgia Papiri

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 maggio 2021 (dep. 8 giugno 2021), n. 22484 è tornata sulla tematica della distinzione tra fatto nuovo e fatto diverso, ribadendo il principio secondo cui, in tema di modificazione dell'imputazione, per “fatto diverso” – che ne legittima la contestazione all'imputato presente anche senza il suo consenso-debba intendersi il fatto caratterizzato da connotati materiali difformi rispetto a quelli descritti nel capo d'imputazione ma storicamente invariato nei suoi elementi costitutivi (condotta, oggetto), inclusi i riferimenti spazio-temporali che, laddove alterati, costituiscono,viceversa, un fatto nuovo.

Ad avviso della Corte, pertanto, la nozione di fatto diverso deve essere intesa in senso materiale e naturalistico, avuto riguardo non solo al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti immutato, ma anche al fatto che presenti elementi costitutivi parzialmente differenti da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio; la locuzione "fatto nuovo", invece, afferisce ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo, per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento, rispetto a quello originariamente contestato.

La delineata distinzione ha una prima, diretta, ricaduta sotto il profilo della mancata correlazione tra accusa, oggetto di contestazione, e sentenza; difetto ravvisabile allorché si sia verificata una immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria. Situazione, questa, che si determina quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto, in tal modo, di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa.

Diversamente, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p., precisa la Corte, presuppone un fatto in relazione al quale le emergenze dibattimentali rendano necessaria soltanto una puntualizzazione della ricostruzione degli elementi essenziali del reato o dei suoi riferimenti spazio-temporali.

Peraltro, mentre nell’ipotesi di fatto nuovo ex art. 518 c.p.p., comma 1, è il pubblico ministero a dover procedere nelle forme ordinarie, nell'evenienza di fatto diverso, sarà il giudice a trasmettere gli atti del procedimento al p.m.; inoltre, laddove per il fatto "nuovo" non è prevista alcuna possibilità di modifica del capo di imputazione, per il semplice fatto diverso il pubblico ministero può procedere ex art. 516 c.p.p. alla modifica dell'imputazione ed alla relativa contestazione.

Ne discende come la disciplina contemplata per il fatto nuovo implichi maggiori garanzie per l'imputato e per l'esercizio del diritto di difesa, atteso che l'emersione di una condotta totalmente difforme impone una regressione ab initio del procedimento.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia oggetto di ricorso riconoscendo la totale difformità dei riferimenti spazio-temporali della condotta per la quale era intervenuta la condanna rispetto a quella originariamente ascritta all’imputato (nella specie, del delitto di truffa); difformità ravvisata sia con riferimento al profilo dell’ingiusto profitto sia in relazione alle modalità di consumazione e al tempo del commesso reato. 

Secondo la Corte, infatti, non si trattava di un fatto soltanto diverso ma si era al cospetto di un fatto totalmente nuovo, in relazione al quale non era consentito pronunciare sentenza di trasmissione degli atti all’organo di accusa, dovendo, viceversa, farsi applicazione della disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 518 c.p.p..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 516 c.p.p.
  • Art. 518 c.p.p.