Diritto amministrativo
Processo amministrativo
31 | 01 | 2025
Le eccezioni al divieto di attività istruttoria in appello
Giovanna Spirito
Con sentenza n. 742 del 31 gennaio 2025, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato il principio per cui non sono ammissibili nuovi mezzi di prova, la norma prevede due eccezioni, da ritenersi alternative e non cumulative alla luce del tenore letterale della disposizione: a) il caso della c.d. prova indispensabile; b) il caso che la mancata produzione in primo grado sia dipesa da una causa non imputabile alla parte. La disposizione dell’art. 104 c.p.a. è testualmente ricalcata sul previgente art. 345, comma 3, c.p.c. (in tali termini, espressamente, la relazione al codice del processo amministrativo) e, giova sottolinearlo, introduce una regola generale che vieta l’attività istruttoria in appello. Le ipotesi poi contemplate dall’art. 104 c.p.a. sono appunto “eccezioni” a tale regola generale; ne deriva che la loro interpretazione ed applicazione ...
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