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Diritto processuale penale

Indagini preliminari

28 | 09 | 2021

Tortura: indagini inefficienti sul pestaggio di una persona violano l’art. 3 CEDU

Denise Campagna

La seconda sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 28 settembre 2021, ha condannato la Repubblica Moldova per violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che proibisce la tortura.

Il caso ha riguardato la presunta inefficienza delle indagini su un pestaggio subito da una persona che, per questo motivo, si è rivolto alla Corte Europea lamentando la violazione dell’art. 3 della Convenzione a mente del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

La Corte di Strasburgo ha preliminarmente ribadito che l’art. 3 sancisce uno dei valori fondamentali di una società democratica: l'obbligo delle Alte Parti contraenti – ai sensi dell'art. 1 della Convenzione – di garantire a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella Convenzione, in combinato disposto con l'art. 3, impone agli Stati di adottare misure volte a garantire che le persone soggette alla loro giurisdizione non siano sottoposte a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, compresi i maltrattamenti perpetrati da soggetti privati. L’art. 3, inoltre, impone alle autorità nazionali di condurre indagini ufficiali ed efficaci su questa tipologia di maltrattamenti; le indagini dovrebbero, in linea di principio, poter condurre all'accertamento dei fatti di causa e all'identificazione e punizione dei responsabili, nonché essere condotte in modo indipendente, tempestivo e con ragionevole rapidità. La vittima dovrebbe essere in grado di partecipare in modo efficace.

Nel caso di specie, la CEDU ha rilevato che, nonostante fosse stata avviata prontamente un’indagine relativa alla denuncia del ricorrente per maltrattamenti subiti da un’altra persona, si è limitata a procedimenti di natura amministrativa. Una specifica indagine penale è stata avviata solo sei mesi dopo la denuncia del ricorrente: ciò ha limitato di per sé l’utilità di qualsiasi prova raccolta (si veda, per esempio, Guţu c. Moldova, n. 20289/02, § 61, 7 Giugno 2007; Mătăsaru e Saviţchi c. Moldova, n. 38281/08, §§ 25 and 90, 2 Novembre 2010; Gasanov c. Repubblica Moldova, n. 39441/09, § 53, 18 Dicembre 2012; Ciorap c. Repubblica Moldova (n. 5), n. 7232/07, § 62, 15 Marzo 2016).

La Corte Europea ha anche rilevato che, nonostante le autorità fossero state informate fin dall'inizio delle minacce che il ricorrente aveva ricevuto in una telefonata e fosse stata presentata una richiesta per l'accertamento dell'identità del chiamante, gli inquirenti hanno atteso un anno e mezzo prima che l'identificazione del chiamante venisse espressamente richiesta da un giudice. A quel punto le informazioni rilevanti erano state distrutte, in conformità con la legge (di cui le forze dell'ordine avrebbero dovuto essere a conoscenza). Pertanto, hanno lasciato consapevolmente distruggere una prova potenzialmente importante, nonostante le ripetute richieste da parte del ricorrente di cristallizzarla. La mancata diligenza degli inquirenti è stata confermata anche dal giudice per le indagini preliminari.

Un analogo ritardo si è verificato anche in relazione alla profilazione criminale del presunto responsabile del pestaggio sulla base di una descrizione dello stesso fornita da un testimone. Questo aspetto era particolarmente importante viste le difficoltà di identificare l’autore del fatto, ma le autorità investigative hanno agito solo dopo un ordine delle autorità giudiziarie, intervenuto a seguito di un ricorso presentato dal ricorrente; un lasso di tempo così lungo (un anno e mezzo dall'episodio) ha comportato l’affievolimento di particolari importanti nella memoria dei testimoni, vanificando così gli sforzi per identificare l'autore. È stato, infine, osservato che il ricorrente non è stato sufficientemente coinvolto nei procedimenti; in particolare, non è stato informato sullo svolgimento delle indagini e ha dovuto presentare numerose richieste di informazioni e denunce circa l'inattività degli investigatori. 

Le considerazioni che precedono hanno consentito alla CEDU di concludere che l'indagine sui maltrattamenti del ricorrente si è protratta con ritardi inspiegabili che hanno portato alla distruzione di potenziali prove con la perdita di dettagli causata dal passare del tempo e senza un sufficiente coinvolgimento del ricorrente. Di conseguenza, c’è stata una violazione del profilo procedurale dell’art. 3 della Convenzione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo