Diritto penale
Reati in generale
30 | 01 | 2025
Il termine iniziale di prescrizione della pena in caso inadempimento, da parte del condannato, dell’obbligo cui è subordinata la sospensione condizionale
Domenico Stamato
Con sentenza n. 3787 del 25 ottobre 2024-29 gennaio 2025, la prima
sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di estinzione
della pena, ha affrontato la questione se, nell’ipotesi di subordinazione della
sospensione condizionale all'adempimento di un obbligo da parte del condannato,
qualora questi non ottemperi all'obbligo, il termine iniziale di prescrizione
della pena coincida con la data in cui il provvedimento di revoca del beneficio
è divenuto definitivo.
L'art. 172, comma 5, c.p. (che si applica anche alle pene previste per
le contravvenzioni, in conseguenza del rinvio dell'art. 173, comma 2, c.p.),
secondo cui se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un
termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per
l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la
condizione si è verificata. Dalla realizzazione della situazione alla quale è
collegata la produzione dell'effetto estintivo, dipende la possibilità di
sottoporre il condannato all'espiazione della pena che gli è stata irrogata,
sicché, ove tale possibilità manchi o sia impedita, il termine di prescrizione può
avere decorrenza dal momento in cui, cessato o rimosso l'ostacolo, si rende
concretamente attuabile la pretesa punitiva. L'estinzione della pena
presuppone, infatti, l'intervenuta decadenza dall'esercizio dello ius puniendi,
la quale consegue all'inattività dell'organo cui è istituzionalmente demandata
la funzione di dare attuazione ai giudicati di condanna. Ma non si vede in
un'ipotesi di inerzia di tale organo, quando, come nel caso di cui all'art. 165
c.p., l'esecuzione è impedita, in quanto subordinata al verificarsi di un fatto
o di un evento condizionante.
Ciò detto, la peculiare questione del momento iniziale del decorso del
termine prescrizionale della pena, per la quale sia stata disposta la revoca
della sospensione condizionale in seguito alla mancata osservanza degli
obblighi imposti con la sentenza, è stata già affrontata in modo del tutto
condivisibile da una precedente pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., sez.
I, 28 giugno 2005, n. 27449), che muove dalla premessa secondo cui, in linea
generale, i provvedimenti del giudice, sotto un profilo sistematico, possono
assumere carattere dichiarativo o costitutivo a seconda del loro valore
ricognitivo o modificativo. In relazione a tale differente natura, essi
producono effetti che decorrono dalla pronunzia o retroagiscono al momento del
fatto o della situazione giuridica accertata.
L'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, quando consegua al mancato assolvimento di un determinato obbligo cui la sospensione era stata subordinata, non ha una mera natura ricognitiva, in quanto l'inosservanza dell'obbligo imposto ex art. 165 c.p. non comporta come automatica conseguenza la perdita del beneficio, ben potendo l'interessato allegare un fatto a lui non imputabile che abbia impedito o reso difficoltoso l'adempimento.
In questo caso, a differenza degli altri previsti dall'art. 168 c.p., la revoca, se disposta, costituisce il risultato di un giudizio valutativo, correlato all'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice e non di un accertamento meramente ricognitivo di una situazione già verificatasi, da cui inevitabilmente consegua la decadenza dal beneficio. Il carattere non automatico della revoca nell'ipotesi qui considerata comporta la natura costitutiva del relativo provvedimento. Il naturale corollario di tali principi è che, nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo di adempiere cui sia stata subordinata dal giudice la concessione del benefico della sospensione condizionale della pena, il momento iniziale del termine di prescrizione coincide con la data in cui il provvedimento di revoca è divenuto definitivo.
Riferimenti Normativi: