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Diritto penale

Reati in generale

30 | 01 | 2025

Il termine iniziale di prescrizione della pena in caso inadempimento, da parte del condannato, dell’obbligo cui è subordinata la sospensione condizionale

Domenico Stamato

Con sentenza n. 3787 del 25 ottobre 2024-29 gennaio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di estinzione della pena, ha affrontato la questione se, nell’ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento di un obbligo da parte del condannato, qualora questi non ottemperi all'obbligo, il termine iniziale di prescrizione della pena coincida con la data in cui il provvedimento di revoca del beneficio è divenuto definitivo.

L'art. 172, comma 5, c.p. (che si applica anche alle pene previste per le contravvenzioni, in conseguenza del rinvio dell'art. 173, comma 2, c.p.), secondo cui se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata. Dalla realizzazione della situazione alla quale è collegata la produzione dell'effetto estintivo, dipende la possibilità di sottoporre il condannato all'espiazione della pena che gli è stata irrogata, sicché, ove tale possibilità manchi o sia impedita, il termine di prescrizione può avere decorrenza dal momento in cui, cessato o rimosso l'ostacolo, si rende concretamente attuabile la pretesa punitiva. L'estinzione della pena presuppone, infatti, l'intervenuta decadenza dall'esercizio dello ius puniendi, la quale consegue all'inattività dell'organo cui è istituzionalmente demandata la funzione di dare attuazione ai giudicati di condanna. Ma non si vede in un'ipotesi di inerzia di tale organo, quando, come nel caso di cui all'art. 165 c.p., l'esecuzione è impedita, in quanto subordinata al verificarsi di un fatto o di un evento condizionante.

Ciò detto, la peculiare questione del momento iniziale del decorso del termine prescrizionale della pena, per la quale sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale in seguito alla mancata osservanza degli obblighi imposti con la sentenza, è stata già affrontata in modo del tutto condivisibile da una precedente pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., sez. I, 28 giugno 2005, n. 27449), che muove dalla premessa secondo cui, in linea generale, i provvedimenti del giudice, sotto un profilo sistematico, possono assumere carattere dichiarativo o costitutivo a seconda del loro valore ricognitivo o modificativo. In relazione a tale differente natura, essi producono effetti che decorrono dalla pronunzia o retroagiscono al momento del fatto o della situazione giuridica accertata.

L'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, quando consegua al mancato assolvimento di un determinato obbligo cui la sospensione era stata subordinata, non ha una mera natura ricognitiva, in quanto l'inosservanza dell'obbligo imposto ex art. 165 c.p. non comporta come automatica conseguenza la perdita del beneficio, ben potendo l'interessato allegare un fatto a lui non imputabile che abbia impedito o reso difficoltoso l'adempimento.

In questo caso, a differenza degli altri previsti dall'art. 168 c.p., la revoca, se disposta, costituisce il risultato di un giudizio valutativo, correlato all'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice e non di un accertamento meramente ricognitivo di una situazione già verificatasi, da cui inevitabilmente consegua la decadenza dal beneficio. Il carattere non automatico della revoca nell'ipotesi qui considerata comporta la natura costitutiva del relativo provvedimento. Il naturale corollario di tali principi è che, nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo di adempiere cui sia stata subordinata dal giudice la concessione del benefico della sospensione condizionale della pena, il momento iniziale del termine di prescrizione coincide con la data in cui il provvedimento di revoca è divenuto definitivo. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 165, c.p.
  • Art. 168, c.p.
  • Art. 172, c.p.