Diritto processuale civile
Processo di esecuzione
27 | 09 | 2021
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono senz'altro ritenersi già acquisiti al processo
Giovanna Spirito
Con sentenza n. 26116 del 27 settembre 2021, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che è ormai saldo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il fascicolo di parte (con i relativi documenti) va depositato dalla parte stessa, affinché il giudice possa prendere in considerazione i documenti ivi inseriti, al momento della decisione (più precisamente: al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale, secondo l'espressa previsione dell'art. 169 c.p.c.), presumendosi, nel caso in cui detto fascicolo non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti non inclusi (o di tutti quelli prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo); la suddetta presunzione di rinunzia non opera quando la mancanza di alcuni documenti o dell'intero fascicolo di parte non sia riconducibile ad una condotta volontaria della parte, ma al suo smarrimento ovvero ad un errore della Cancelleria o, comunque, ad una circostanza non imputabile alla parte stessa; in tale ultima ipotesi, il giudice è tenuto a disporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o comunque dell'acquisizione dei documenti già regolarmente prodotti ma mancanti in atti, e l'omissione può costituire motivo di gravame avverso la decisione eventualmente assunta senza la considerazione dei documenti smarriti o, comunque, assenti dal fascicolo per causa non imputabile alla parte; sarà quindi possibile impugnare la decisione di primo grado per la mancata considerazione dei documenti in questione (in conseguenza della mancata adozione degli indicati provvedimenti di ricostruzione/riacquisizione di quelli mancanti); in tal caso, peraltro, in sede di gravame la parte ha pur sempre l'onere di produrre nuovamente quei documenti – se comunque assenti dal fascicolo di primo grado – affinché possano essere presi in considerazione e valutati dal giudice di appello, che deve in ogni caso decidere la causa nel merito. Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e/o 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, stante l'unitarietà dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, devono senz'altro ritenersi già acquisiti al processo e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione stessa, ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.c., sia che questo debba essere instaurato davanti ad un ufficio giudiziario diverso, sia che debba svolgersi davanti al medesimo ufficio giudiziario presso il quale pende il processo esecutivo; di conseguenza, non è necessario a tal fine che le parti, in relazione a quei documenti, procedano ad una nuova formale attività di produzione nel corso della fase a cognizione piena, secondo le modalità e nei termini perentori previsti dall'art. 183 c.p.c., né possono ritenersi sussistenti preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, affinché il giudice del merito ne tenga conto ai fini della decisione. Tali documenti, peraltro (a differenza dei processi verbali delle udienze di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione nella fase sommaria), restano produzioni documentali di parte, dunque trovano allocazione nei fascicoli processuali delle parti stesse di cui all'art. 166 c.p.c. (mentre non entrano direttamente a fare parte del fascicolo di ufficio di cui all'art. 168 c.p.c., in quanto tale) e seguono il regime di detti fascicoli che, essendo nella disponibilità delle parti stesse, come previsto dall'art. 169 c.p.c., vanno depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione (e al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale), dovendosi presumere, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non inclusi (o di tutti quelli già prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo, e fatta sempre salva la facoltà dell'altra parte di provvedere al deposito di qualunque documento comunque già acquisito al processo, anche se prodotto dalla controparte, affinché se ne tenga conto ai fini della decisione). Laddove debba ritenersi, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che la mancata inclusione nei fascicoli di parte di alcuni documenti già prodotti – quindi già acquisiti al processo – sia esclusiva conseguenza di un disguido e/o di un errore della cancelleria e non sia, invece, imputabile alla condotta delle parti stesse, il giudice è tenuto a disporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o, comunque, al fine dell'acquisizione dei suddetti documenti, già regolarmente prodotti ma non presenti in atti per cause non imputabili alle parti; l'omissione di tale attività può costituire motivo di gravame avverso la decisione (eventualmente assunta senza considerare i documenti smarriti o, comunque, non presenti nel fascicolo per causa non imputabile alle parti). In tal caso – conclude la Suprema Corte – in sede di gravame, la parte appellante ha pur sempre l'onere di produrre nuovamente quei documenti, se non presenti nel fascicolo, affinché possano essere presi in considerazione e valutati dal giudice di secondo grado, il quale deve in ogni caso decidere la causa nel merito.
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