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Diritto penale

Delitti

27 | 01 | 2025

Oltraggio a pubblico ufficiale: la «presenza di più persone» è integrata anche nei casi di presenza «virtuale»

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 3079 del 4 dicembre 2024-27 gennaio 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sulla questione dell'accertamento della presenza fisica di più persone al momento della commissione del delitto di oltraggio.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis c.p. è necessaria la prova della presenza di più persone e solo ove risulti accertata tale circostanza sarà sufficiente a far ritenere integrato il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti (Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2018, n. 29406; Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2021, n. 30136; Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 2022, n. 6604). La ratio del principio sopra enunciato si coglie appieno considerando che, nel reintrodurre la fattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale (con L. 15 luglio 2009, n. 94, dopo l'abrogazione operata con L. 25 giugno 1999, n. 205), il legislatore ha modificato la condotta tipica del delitto e, pur mantenendo inalterata la necessaria correlazione fra l'offesa e lo svolgimento delle funzioni del funzionario pubblico, ha richiesto che la frase ingiuriosa offenda congiuntamente «l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale» e che sussista il requisito della "pubblicità", cioè che l'azione si svolga «in luogo pubblico o aperto al pubblico» e «in presenza di più persone». La riformulazione della fattispecie ha comportato la trasformazione della circostanza aggravante delle più persone, contemplata dal previgente art. 341, comma 4, c.p. in un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie. Sulla base dell'attuale formulazione della norma, la frase oltraggiosa deve offendere congiuntamente «l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale», e quindi sia la dignità personale del pubblico ufficiale correlata alla qualifica, sia la stima e la considerazione che il funzionario pubblico abbia nel contesto sociale. Proprio per tale ragione si giustifica la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all'art. 341-bis c.p., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, in considerazione del fatto che l'offesa lede direttamente anche la reputazione della Pubblica Amministrazione. Il requisito della "presenza di più persone", diverse dagli operanti, è elemento che deve essere tenuto distinto dalla possibilità che i soggetti presenti possano effettivamente udire le offese. Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis c.p. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per l'amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Cass. pen., sez. VI, 28 marzo 2017, n. 19010; Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2016, n. 15440). Si tratta di affermazione già elaborata dalla giurisprudenza formatasi, in relazione alla previgente formulazione della norma, relativamente a quella che allora era una circostanza aggravante e ora è elemento costitutivo del reato, secondo la quale non è necessario che le persone presenti sentano effettivamente le parole oltraggiose, bastando che abbiano la possibilità di udirle (Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 1989, n. 15559) o, comunque, di rendersi conto del comportamento oltraggioso (Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 1980, n. 1223), in quanto la commissione della condotta oltraggiosa alla presenza di più persone è condizione di per sé atta a rendere più impegnativa la prestazione del pubblico ufficiale. Sulla base della richiamata elaborazione giurisprudenziale, i contorni del reato in esame devono essere ulteriormente precisati, dovendosi escludere la sussistenza dello stesso qualora le frasi oltraggiose siano state udite da soggetti diversi dagli operanti che, tuttavia, non erano fisicamente presenti all'accadimento. Il requisito costitutivo della fattispecie è rappresentato dalla commissione della condotta "in presenza di più persone" che, potenzialmente, possano aver udito le frasi oltraggiose, mentre il reato non è configurabile nel caso in cui, pur essendo state le offese udite da più soggetti, questi non erano presenti in loco. In buona sostanza, i profili della "presenza" e della "possibilità di udire" le frasi offensive sono distinti e non sovrapponibili, dovendosi ritenere che, stante il divieto di analogia in malam partem, il requisito della "presenza" non può essere surrogato dalla mera possibilità che le frasi offensive siano udite da terzi. A tale conclusione si giunge proprio valorizzando la giurisprudenza sopra richiamata che individua l'offensività della condotta nel fatto che, solo se l'offesa 4 e pronunciata "in presenza" di più persone, si realizza quella lesione dell'onore della pubblica amministrazione comportante un aggravio delle condizioni in cui l'agente è chiamato a svolgere la propria funzione. Deve ulteriormente precisarsi che per la configurabilità del reato non è richiesto che i testi debbano trovarsi nel medesimo luogo ove si realizza la condotta delittuosa, essendo sufficiente accertarne la presenza in un luogo contiguo, aperto e visibile agli operanti, in modo tale da potersi affermare che, nel momento in cui i predetti sono oggetto delle offese, questi abbiano la consapevolezza che la condotta è realizzata alla presenza di terze persone. A mero titolo esemplificativo, pertanto, può ritenersi sufficiente a far ritenere integrata la condotta di reato anche la presenza di terzi che assistano al fatto rimanendo in luoghi di privata dimora, purché ciò non impedisca la percezione della loro presenza (si pensi al caso in cui i terzi si trovino su un balcone affacciato sulla pubblica via, ovvero in un cortile dal quale è consentita la diretta visione del luogo ove si svolge il fatto). Né a diverse conclusioni può giungersi valorizzando la recente affermazione secondo cui, in tema di oltraggio, la presenza di più persone è integrata anche nei casi di presenza "virtuale", mediante mezzi di comunicazione audio visivi che consentano ai terzi di percepire in diretta (nella specie, in una diretta avviata sul "social network" Instagram) le offese rivolte ai pubblici ufficiali (Cass. pen., sez. VI, 19 settembre 2024, n. 38772). Nella fattispecie esaminata dalla citata pronuncia, infatti, la presenza di terze persone era effettiva ed attuale, pur attuandosi con la peculiare modalità del collegamento on line su una piattaforma informatica, idonea a garantire l'attualità della presenza di più soggetti in simultaneo collegamento.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 341 bis, c.p.