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Diritto penale

Reati in generale

27 | 09 | 2021

I presupposti della desistenza volontaria del concorrente nel reato plurisoggettivo

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 35574 del 3 settembre 2021 (dep. 27 settembre 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della figura del delitto tentato.

Ai sensi dell’art. 56 c.p., chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

La Suprema Corte ha più volte riconosciuto che, ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi (Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2021, n. 7341) e ancora, che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Cass. pen., sez. II, 20 novembre 2012, n. 46776).

Infatti, anche un c.d. "atto preparatorio" può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione - per l'appunto ex ante - e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto.

In realtà, la "disputa" sulla rilevanza dei soli atti cd. esecutivi ovvero anche di quelli cd. preparatori perde di significato una volta correttamente inteso il requisito della idoneità degli atti, il quale deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l'intrinseca attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito rivelando la sua attuazione (Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2011, n. 25065).

Con riferimento poi alla desistenza volontaria, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2018, n. 12240). 

Inoltre, in tema di tentativo, la giurisprudenza ha affermato che, per beneficiare della desistenza volontaria, il concorrente nel reato plurisoggettivo non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa occorrendo, invece, un "quid pluris", consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2014, n. 9284).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.
  • Art. 110 c.p.