Diritto penale
Reati in generale
27 | 09 | 2021
I presupposti della desistenza volontaria del concorrente nel reato plurisoggettivo
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 35574 del 3 settembre 2021 (dep. 27 settembre
2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a
occuparsi della figura del delitto tentato.
Ai sensi dell’art. 56 c.p., chi compie atti idonei, diretti
in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se
l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito con la reclusione
non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri
casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace
soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé
un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena
stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
La Suprema Corte ha più volte riconosciuto che, ai fini della
punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il
conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro
destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto
alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del
tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti
esecutivi (Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 2021, n. 7341) e ancora, che per la
configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e
propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano
fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano
criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la
significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il
delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili
indipendenti dalla volontà del reo (Cass. pen., sez. II, 20 novembre 2012, n.
46776).
Infatti, anche un c.d. "atto preparatorio" può
integrare gli estremi del tentativo punibile, purché sia idoneo e diretto in
modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la
capacità, sulla base di una valutazione - per l'appunto ex ante - e in
relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a
tale risultato sia univocamente diretto.
In realtà, la "disputa" sulla rilevanza dei soli
atti cd. esecutivi ovvero anche di quelli cd. preparatori perde di significato
una volta correttamente inteso il requisito della idoneità degli atti, il quale
deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati,
esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono
possedere l'intrinseca attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito
rivelando la sua attuazione (Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2011, n. 25065).
Con riferimento poi alla desistenza volontaria, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2018, n. 12240).
Inoltre, in tema di tentativo, la giurisprudenza ha affermato che, per beneficiare della desistenza volontaria, il concorrente nel reato plurisoggettivo non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa occorrendo, invece, un "quid pluris", consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2014, n. 9284).
Riferimenti Normativi: